Premessa: nulla di quanto scritto sotto ha la pretesa di esser legge o di esser giusto, sono soltanto esperienze e descrizioni di un modus operandi.
Le proposte di acquisto irrevocabili ci sono di mille forme e colori, con mille diciture più o meno grandi, insomma, ce n’è per tutti i gusti.
Tutti usiamo quella che riteniamo giusta, ed è giusto così (o no?).
Molti colleghi mi hanno chiesto notizie sulla forma delle “Proposte di Acquisto irrevocabili” usate da me e dai miei colleghi.
Innanzitutto vorrei spiegare perché le abbiamo fatte in questo modo.
Il tutto è scaturito da queste nostre (intendo nostre come gruppo di AI associati) convinzioni:
- La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio comune “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “corrispettivo del recesso”, quando così specificato.
- Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito/caparra doveva portare alle parti.
- Con la legge sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra confirmatoria… la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le imposte di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’ACQUIRENTE (non lo digerirò mai). Questo tipo di proposta con caparra confirmatoria, può portare molti problemi alle parti, in quanto si verrebbe a creare dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro (molto frequenti nelle proposte); noi preferiamo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente, anche solo per una migliore completezza della forma.
- La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è già una cosa seria e non va presa alla leggera, non ha bisogno di rafforzarsi con vincoli che NON le appartengono di natura, come la caparra confirmatoria (art. 1385 C.C.). Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non dovrebbe superare i 15gg.
Da queste riflessioni è nata un modulo di proposta che prevede:
- il versamento di un assegno non trasferibile, intestato ai proprietari (tutti), a titolo di caparra penitenziale, da computare in conto prezzo (meglio specificato nel compromesso), indicata come corrispettivo del recesso.
- La dicitura “la presente proposta NON è un preliminare di compravendita e non ha effetti sul trasferimento della proprietà… … si rimanda alla sottoscrizione di un futuro atto una precisa definizione degli accordi, delle date e dei termini sopra indicati…”
IN sostanza, la proposta rimane un preliminare del preliminare, con una sua funzione precisa: quella di proporre una linea di partenza della trattativa e, con l’accettazione, obbligarsi a TRATTARE al fine di giungere alla sottoscrizione di un atto sinallagmatico, pena la perdita della caparra penitenziale.
Quindi il contratto “proposta” obbliga le parti (proponente e accettante) solo a trattare, non è eseguibile e ha già in se la definizione del danno, importo compreso: la caparra penitenziale.
Il diritto alla provvigione matura dalla sottoscrizione di quel futuro atto (preliminare o rogito), non all’accettazione.
Questo è il modo nel quale facciamo le proposte.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e che descriveste i moduli che usate voi, magari aggiungendo il perché di quella scelta.
Grazie colleghi.











In linea di massima sono d’accordo con te però mi sorge un dubbio,
secondo me se un acquirentee sottoscrive una proposta e trasferisce un assegno di caparra, anche penitenziale, la proposta va comunque registrata poiché al compromesso altrimenti manca un passaggio dato che non è ammissibile il passaggio di una caparra che poi genera un contratto, senza effettuare la registrazione di quel passaggio (almeno questo è quello che mi è stato riferito ad un convegno FIAIP da un responsabile dell’Agenzia del Territorio); infatti questo responsabile mi ha detto che anche una semplice lettera di intenti, se controfirmata dal venditore per accettazione genera l’obbligo di registrazione.
Mi sa che come al solito le interpretazioni di questa norma da parte dei vari enti sono piuttosto varie.
Secondo me ha ragione il responsabile dell’AdT: la registrazione obbligatoria sussiste lo stesso.
Il centro studi Fiaip, attraverso la voce di Armando Barsotti, ha indicato la possibilità che le proposte che mantengono il loro status naturale di preliminare del preliminare potrebbero essere escluse dalla registrazione,: questo lo ha sostenuto in presenza di un alto funzionario dell’AdE che ha annuito (non con forza però).
Il problema non è la registrazione in se, ma quello che comporta alle parti: se registro una proposta che obbliga alla contrattazione, senza effetti sul trasferimento di diritti reali, evito almeno di vincolare un proprietario o un acquirente a un affare con 1000 euro… (ci siamo capiti).
Penso che la proposta (preliminare del preliminare) non debba essere registrata solo se la caparra (confirmatoria/penitenziale o deposito) non viene incassata dal venditore ma tenuta in Agenzia a titolo di impegno fino alla firma di un atto successivo (compromesso o rogito). Confermate?
Si, lo credo anche io. Non essendoci scambio di denaro non dovrebbe rientrare nei casi soggetti a imposta di registro.
Io utilizzo moduli FIAIP dove è previsto che a seguito di accettazione (o meglio di comunicazione di accettazione) si stipuli un preliminare vero e proprio.
Più di una fonte (avvocato consulente FIAIP e testi vari)ritiene il “contratto preliminare di preliminare” nullo per illiceità della causa, in quanto il nostro ordinamento non riconosce un’utilità tutelabile alla promessa di promettere…
Saluti.
@Stefano Neva
Non ho capito però se intendi l’affare concluso alla accettazione o alla sottoscrizione del preliminare futuro..
Come da formulario FIAIP, il preliminare (e quindi l’affare, a meno di condizioni sospensive )si intende concluso alla comunicazione al promissario acquirente dell’accettazione del promittente la vendita.
Da quanto ho letto in altri post, credo tu non sia d’accordo con questa impostazione ma penso che questa modalità operativa (comunque ben supportata dalla dottrina e dalla giurisprudenza) ci tuteli di più di una proposta non vincolante, senza nel contempo essere troppo pesante per il cliente (in fin dei conti se fai una proposta è perchè la casa la vuoi comprare, no?)
In quanto all’osservazione che si arriverebbe a vincolare l’affare con caparre irrisorie, purtroppo c’è da notare che spesso i famosi 1.000 euro sono tutta la cifra che il prorietario vedrà fino al rogito, in quanto l’acquirente fa un mutuo al 100% (e oltre) per cui se anche facessi un preliminare successivo non cambierebbe nulla a livello di cifre anticipate.
Saluti
Sono modi di lavorare diversi, io posso solo garantire che si riesce benissimo a campare e lavorare riscuoendo al compromesso: noi ne siamo la prova vivente.
Sono assolutamente d’accordo con te, l’unico dubbio che posso nutrire è sulla tenuta “giudiziale” del contratto in caso di controversia.
Ovvero, se mi rifiutassi di restituire il doppio della caparra penitenziale in caso di recesso e venissi chiamato in giudizio, probabilmente il mio avvocato eccepirebbe la nullità del contratto. Dovrei restituire la somma e basta, svuotando così nei fatti la proposta e la caparra penitenziale del loro significato.
Ti è mai capitato qualcosa del genere?
Per adesso no.. anche perchè per adesso in caso di recesso, ho trovato chi sostituiva il recedente :)…. fortuna. Cmq, in effeti l’osservazione che hai fatto può essere molto pertinente…., ma per quanto mi riguarda credo che se dovessi cambiarla mi orienterei per il deposito cauzionale, non sulla confirmatoria… non credi che ci sia squilibrio tra le prestazioni se mi dai una confirmatoria di 1000 euro su un immobile da 200mila?
io lavoro così:
1) faccio proposte d’acquisto solo se prima ho verificato con il venditore la possibilità che la stessa possa essere accettata.
2) faccio la proposta solo se conosco bene la “vendibilita” dell’immobile. Se non lo conosco lo dico e lo scrivo nella proposta.
3) prendo solo cauzioni che vengono restituite al preliminare e non diventano caparre.
4) con importi troppo bassi di cauzione non faccio la proposta
5) non faccio proposte condizionate al mutuo…la risposta della banca la voglio prima.
5) il tempo che intercorre fra la proposta e il preliminare non deve essere troppo lungo, ed in caso contrario le parti sono informate del rischio che qualcuno possa nel frattempo cambiare idea perdendo la cauzione.
6) mi faccio pagare solo al preliminare
7) non ho mai fatto una causa
@Roberto Pronti: si lavora praticamente allo stesso modo, a parte la cauzione… ma credo che comincerò anche io a fare come te.
@Roberto Ponziani: Oris mi fa piacere che anche tu applichi gli stessi metodi, che a mio avviso sono semplicissimi e danno al cliente molta sicurezza e tranquilità. Poi normalmente, il cliente capisce che l’a.i. è affidabile e ti diventa così amico che poi per farsi pagare è un casino….ma credimi da una gran soddisfazione.
Il cliente può sempre non accettare la proposta con soli 1000 euro. Si spiega tranquillamente che quelli saranno (eventualmente) gli unici soldi che vedrà fino al rogito e che è liberissimo di non accettare se crede non siano sufficienti.
Se non prendessi proposte con soli 1000 euro o condizionate al mutuo avrei perso molti clienti. Forse dipende dalla zona in cui opero, in cui ormai certi appartamenti li vendi solo ad una certa clientela che non ha altre possibilità…
Saluti
La cauzione o deposito cauzionale ha la stessa funzione della caparra penitenziale, ovvero viene persa nel caso in cui non si rispettino i termini dell’accordo; quindi possiamo chiamarla come vogliamo ma il significato è lo stesso (correggetemi se sbaglio). Volevo un chiarimento: ho visto che la Fiaip ci ha comunicato che il preliminare del preliminare non è soggetto all’obbligo di registrazione. La mia domanda è: anche se la cauzione/caparra penitenziale o confirmatoria vengono incassate dal venditore o solo se vengono trattenute in Agenzia?Secondo me la seconda, ma non mi è ben chiaro questo punto. Qualcuno me lo può chiarire?
Avrei un’altra domanda:qualcuno mi sa dire qualcosa di più preciso in merito alle lettere di intenti? Penso ci sia un pò di confusione in materia…
TI dico cosa ci ho capito io:
Allora, il deposito, come sai lo versa il proponente, e solo lui quindi da una garanzia delle sue intenzioni a NON ritirare la proposta (anche dopo l’accettazione) a pena di perdita della cauzione.
Nel caso di cui sopra NON c’è obbligo di registrazione (nemmeno dopo l’accettazione, l’assegno rimane all’AI)
Nel caso delle penitenziali, chi si ritira dovrebbe versare all’altro l’importo della caparra penitenziale (o renderla più altrettanto), corrispettivo del recesso.
In questo caso si deve invece registrare.
Quindi nel caso del deposito il venditore, anche dopo l’accettazione scritta, potrebbe successivamente cambiare idea e firmare per accettazione anche altre proposte, tanto lui non ci perderebbe nulla e sarebbe anzi incentivato a creare delle aste sul prezzo…non mi sembra una soluzione molto paritaria tra i 2 contraenti, anzi è molto a sfavore del proponente acquirente e troppo a favore del venditore. A questo punto, dovendo essere super partes, ritengo sia meglio la caparra penitenziale, sempre da tenere presso l’A.I., se non altro perché entrambi avrebbero da perdere qualcosa nel caso cambiassero idea per futili motivi…
buongiorno, riguardo al contratto irrevocabile di acquisto mi sono trovato a firmare una proposta la sera del 25 giugno per un appartamento e mi è stato richiesto un assegno confirmatorio , il giorno dopo 26 giugno di mattina sono tornato a revocare la proposta ( con tanto di lettera firmata per ricevuta dall’agenzia ) in quanto non con fondi sufficienti a pagare l’immobile, ora l’agenzia dice che nonostante i venditori non abbiamo accettato l’offerta entro la mezzanotte del 26 giugno l’assegno deve rimanere a titolo di penale all’agenzia che si è intestato lo stesso. La mia domanda è ne hanno diritto? Quali sono i tempi di ripensamento visto che erano passate solo 12 ore e non credo che l’agenzia abbia avuto perdite con questa operazione? Come potrei fare per avvalermi dei miei diritti? Ringrazio per qualsiasi informazione in merito
Allora, dovrebbe mandarci una copia (meglio digitale) di ciò che ha firmato per vedere se vi fossero comprese clausole (vessatorie)
Solo così le potremo dare indicazioni sul diritto o meno e se tale diritto può essere impugnato.
Tra l’altro molte CCIAA hanno decretato in 4 giorni il diritto di recesso del proponente (se non avviene accettazione).
Tale rimedio però si è rivelato peggio del problema, in quanto molte agenzie non fanno altro che far firmare la proposta con la data di 4 giorni prima, invalidando il provvedimento.
Certo la proposta si chiama irrevocabile proprio perchè dovrebbe essere IRREVOCABILE.
Sicuramente mi sento di dissociarmi fortemente da coloro che operano in questo modo, totalmente contro i miei principii e il mio modo di intendere la professione di mediatore, che deve tener conto innanzitutto dei fattori UMANI.
Inoltre, l’assegno (che si lascia come deposito o caparra che sia) deve SEMPRE essere intestato alla proprietà intera (e agli aventi altro diritto reale) venditrice, con assegno bancario o circolare NON trasferibile.
Credo che potrebbe segnalarne il comportamento anche alla CCIAA di competenza e alla associazione (fiaip, fimaa, anama ecc.) della quale eventualmente facesse parte l’agenzia in oggetto.
Saluti
Il quesito è stato messo in evidenza a questo link:
QUESITO
Ciao a tutti, vorrei recedere dalla proposta di acquisto già firmata dal venditore e ovviamente da me che sono l’acquirente. La casa in vendita è stata DONATA dal padre ancora vivo alla figla che ora la vende, ma di tutto questo io non sapevo nulla se non solo ora quando sto cercando una qualunque banca che mi conceda un mutuo del 70%.
Il problema è che l’agente intermediario, HA BEN OMESSO di spiegarmi le implicazioni della vendita a seguito di donazione e SI e’ esposto dicendo che era tutto in regola e che non c’erano problemi di alcun tipo…
Io ho versato già 3k euro di caparra all’atto della firma della proposta (rogito ancora da fare). Il venditore l’ha già incassato. Se voglio recedere posso riavere i miei soldi dato che l’intermediario ha omesso questo DETTAGLIO (come lo chiama lui) che rende per me imposssibile l’acquisto? devo pagare anche le provvigioni data la sua negligenza o chiedere addirtittura i danni?
Grazie Paolo
@Tuopadre
Sicuramente l’agente ha peccato di leggerezza, o non era preparato.
Gli istituti di credito sono molto restii a rilasciare mutui su case con provenienza da donazione, per para di rivendiche e impugnazioni da parte degli eredi o del donante che, a maggior ragione se vivente, ha un periodo notevole per tornare sui suoi passi.
La soluzione che vedo al problema è far ritirare la donazione al padre della signora e poi farla vendere a lui.
Costa un po ma credo che sia l’unica strada.
grazie del suggerimento, ma dato che la soluzione del ritiro è complicata perchè i figli sono 3 e la spartizione è di diverse proprieta, ma in un unico atto… vorrei sapere come mi posso muovere per il ritiro della mia proposta irrevocabile già approvata…
devo lasciare i soldi della caparra? devo pagare l’agente?
grazie Paolo
Temo che se ti ritiri senza un motivo valido potresti avere le conseguenze da te temute..
Le cose possono andare in mille modi.. ti consiglio di chiedere aiuto all’agente e di sensibilizzarlo perchè trovi un altro acquirente, ad esempio.
Non ho capito una cosa: se avessi la soluzione al problema del mutuo, compreresti la casa?
Io sono andato convinto di comprarla.L’ho vista, mi è piaciuta, e ho preparato parte dei miei soldi, ma poi quando ho scoperto che la donazione mi lasciava in balia per molti anni di possibili problemi ho cominciato a storcere il naso perchè investire tutti quei soldi per poi vederseli portar via (quella che vende è senza soldi su chi mi potrei rivalere io?). Se dovessi anche trovare qualche istituto di credito che mi facesse il mutuo, dovrei comunque sottostare alle condizioni dell’unico che ha accettato e quindi preferisco a sto punto lasciar perdere piuttosto che diventarci matto…
E fai bene a lasciar perdere.
Non solo ma ti consiglio di fare subito anche un esposto alla direzione generale della rete in franchising a cui appartiene sicuramente l’agenzia. Un agente immobiliare preparato sa benissimo che le banche, quando chiedono al notaio la relazione ventennale preliminare chiedono espressamente allo stesso notaio di controllare che in quell’arco di tempo non siano intervenute donazioni nei vari passaggi di proprietà, nel qual caso non concedono mutui a nessuno di qualsiasi importo in quanto appunto il diritto ad impugnare una donazione si prescrive in venti anni.
Quindi non puoi assolutamente comprare una casa di questo tipo: rischieresti di trovarti in mano un pugno di mosche e a dormire sotto un ponte. Diffida subito l’agente a restituirti la caparra versata (hai fatto male a dargliela) e fai comunque l’esposto di cui sopra di modo che una bella ramanzina delle alte sfere a carico di questo agente “incompetente” gli farà capire che questo non è un lavoretto come tanti altri ma occorre essere preparati e soprattutto trasparenti col cliente che acquista che si aspetta professionalità soprattutto e non ignoranza.
Lucio
Carissimi, è la prima volta che scrivo. Ho letto in molte sue parti il blog e lo trovo idea interessante, intelligente e formativa.
Detto questo mi permetto di manifestare tutta la mia perplessità circa le varie teorie e i vari post sopra riportati in tema di proposta (revocabile o meno).
Ritengo di non poter qui dare debito conto dei dubbi amletici che l’argomento mi pone: so però che è argomento ostico anche per i veri giuristi.
Sono state dette molte cose imprecise circa la caparra penitenziale o confirmatoria e comunque anche la lettura di monografie specialistiche non toglie in toto il rischio di fare dei veri “arrosti”.
Io personalmente, ma non faccio testo, preferisco portare la trattativa ad un livello tale da poter recarsi dal Notaio per fare direttamente il preliminare. E non cerco di “bloccare” le parti con la proposta irrevocabile.
A presto
Alessandro
Attenzione: il termine di prescrizione dell’azione di riduzione è di 10 anni dalla morte del donante….nessuna norma parla di ventennio!!!
Inoltre le donazioni non si possono revocare….come non si revocano gli altri tipi di negozi traslativi di diritti reali.
Come ho detto già a proposito della proposta irrevocabile non mettiamoci a fare i notai o gli avvocati: non siamo in grado nè ci compete.
Alessandro
Anche se il donante è vivente?
Comunque ha ragione, lasciamo il lavoro del Notaio al Notaio.
Ciao Roberto e complimenti.
Si anche se è vivente.
L’azione di riduzione è esercitabile solo dal momento in cui si apre la successione e quindi dalla morte del donante. E’ quella la data che crea problemi alle banche.
Se un soggetto di 60 anni dona al figlio un bene e poi sopravvive fino a 90 anni, in realtà sarà per 40 anni che l’alea della riduzione per lesione resterà attiva.
Tutto dipende ovviamente da quanti sono gli eredi e da mille altri fattori relativi alle donazioni fatte in vita, ma la regola di base resta quella.
Ecco perchè la donazione è così pericolosa come provenienza di un bene (almeno nella teoria).
Ho studiato per il concorso notarile per anni e ti assicuro che tutta la normativa successoria resta un rebus anche per i più preparati: è complessissima. Io sono solito far valutare tutto dal mio amico notaio presso il quale facevo pratica che si aggiorna costantemete su tutti i temi relativi alle vendite immobiliari.
Mi scuso delle imprecisoni appena scritte….allego link http://www2.consrag.it/summa/2006/settembre/22_25.pdf
dove trovare ben dettagliata la normativa che (appunto perchè non faccio il notaio) non avevo letto aggiornandomi….le cose sono ora ancora più complesse.
Scusa.
Alessandro
mi scuso soprattutto con Lucio48!
Se la proposta contiene tutti i dati che porteranno alla stipula effettiva dell’atto, e quindi al reale passaggio di prop. del bene in oggetto (prezzo pattuito, cifra da versare al momento del preliminare, data di stipula del suddetto, data dell’atto, notaio incaricato…..)
se identifica correttamente l’immobile visto per cui intendiamo procedere all’acquisto, se propr. e acquirente sono stati regolarmente identificati……la stessa firmata e controfirmata per accettazione ……….non costituisce comunque un contratto vincolante?
L’entità della cifra versata a qualsiasi titolo al momento della stesura (ass. non trasferibile intestato al prop. da far valere soltanto al momento del preliminare) non è per me che un atto formale e cautelativo: ciò che vincola le parti è l’aver trovato accordi su una transazione di cui è stato tracciato tutto il percorso……!
E’ sufficiente un accordo scritto anche su un tovagliolo di carta per produrre effetti obbligatori tra le parti. Ci sono un sacco di sentenze della Cassazione a tale proposito.
Nuova sentenza che chiarisce come non sia possibile chiamre preliminare una proposta accettata che prevede un altro preliminare: Tribunale Civile di Bologna (Sezione Civile II, 23 aprile 2007 n. 905)
Chissà come è contento quell’Ai di avere usato i formulari FIAIP.
Quelli da noi usati, suggeriti dalla locale CCIAA e ivi depositati, prevedono, invece, che una volta controfirmati si trasformino in “contratto preliminare” e contengono tutte le indicazioni utili (certificazioni, conformità, identificativi catastali) allo scopo.
SI CAviapp57, ma non basta. se si rimanda a una sottoscrizione di preliminare, indicandone una data, il dubbio permane sempre e la scure della giurisprudenza colpisce.
Inoltre gli effeti obbligatori tra le parti non significano sempre “conclusione dell’affare”: infatti il fatto che se uno si ritira perda la caparra, non implica che anche la parte adempiente deba pagare la penale, ove prevista.
La provvigione matura dopo la sottoscrizione di atto che abbia, senza dubbio alcuno, possibilità di effetti sul trasferimento dei diritti reali.
Inoltre, se leggi bene, finalmente la giurisprudenza riconosce la mancanza di tempo utile ai dovuti controlli tecnici, che abbisognano di tempo utile per fare controlli approfonditi, interregno tra la fase precontrattuale e il contratto che, tra l’altro, ha generato la necessità di usare le proposte, che sono nate proprio per garantire questo interregno.
x Roberto.
La ns. proposta recita:
“b. Pagamenti successivi …a titolo di …. entro e non oltre il …..
E’ facoltà delle parti di riprodurre in tale occasione, il contenuto del presente contratto al fine di aggiungervi gli
aspetti non disciplinati nello stesso”
ed ancora:
“8.Conclusione del contratto (contratto preliminare)
La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (Contratto preliminare) non appena il Proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore; la relativa comunicazione potrà pervenire al proponente anche tramite l’agente immobiliare.”
cmq ti invio tutto in pdf.
saluti
Sono d’accordo con Roberto Ponziani.
La proposta di acquisto che faccio sottoscrivere ai miei clienti è comunque subordinata, fra l’altro, alla regolarità urbanistica dell’immobile, che andrà verificata entro la data di stipula del preliminare; pertanto sono convinto che di fronte ad un caso come questo, dove l’acquirente non si è presentato per la mancata consegna del certificato abitabilità e non per sua volontà, la proposta di acquisto sia difficilmente impugnabile.
Secondo me dovremmo finirla di vedere le cose sempre dal punto di vista della giurisprudenza e un po’ di più dal punto di vista umano. In tutte le professioni che trattano con le persone, le variabili sono tante e a volte succede che i problemi non si possano risolvere. E’ più utile capire l’esigenza degli altri, e se possibile assecondarla, piuttosto che ricorrere immediatamente all’avvocato per tenere in piedi accordi senza presupposti.
Qualcuno mi ha dato dell’artista, non la ritengo un’offesa, anzi! Allora se la mediazione è arte, quando siamo alla proposta e come se abbiamo il masso di marmo, per farlo diventare una statua dobbiamo dargli ancora qualche colpo di scalpello. A volte non ci riusciamo ed è meglio lasciar perdere, perchè il giudice se gli porti un masso a cui hai dato due martellate, giustamente non ci vede una statua.
Leggo solo adesso questo post. Meglio tardi che mai.
RobertoPonziani cosa intendi dire quando affermi che la proposta “inizia” una trattativa?
Per me solitamente la conclude.
Applichi questa modalità nei soli casi opportuni o sempre?
Quale somma riporti sul documento?
Sempre come punto di partenza, l’arrivo è il compromesso o il rogito… ma specifica meglio le domande
@RobertoPonziani
Intendo dire: Usi il documento_proposta per iniziare un “tira-molla” con retrogusto giuridico?
Il compenso di mediazione lo prevedi alla proposta comunque, visto che è possibile il caso “indolore” che non si giunga al preliminare?
E poi in generale invece:
Le clausole inseribili per ovviare alla registrazione, quanti danni possono creare invece nei casi di inadempienza di una delle parti?
Uso la proposta per ciò che è nata (se no si chiamerebbe compromesso in differita).
Un documento per iniziare una trattativa definendo per iscritto le proprie intenzioni, sui caratteri più generici di un affare: prezzo, termini ecc.
Il compenso c’è solo in caso di compromesso o rogito.
Le clausole per ovviare la registrazione io ce le avevo prima della legge
Se la proposta alla accettazione fa maturare il diritto alla provvigione anche se non compro, io col cavolo che la firmerei…
Se invece uno fa la proposta e si ritira ingiustificatamente, allora si prevede una penale, che pagherà SOLO lui ( e non anche l’altra parte che subirebbe il danno e la beffa), se non compra perchè gli è cambiata la situazione finanziaria di colpo, solo per fare un esempio, percde la caparra penitenziale, al massimo.
Se la proposta è già un compromesso perchè allora non fare immediatamente un compromesso?
Il compenso di mediazione alla proposta è oggi moooooolto discutibile e credo abbia vita ancora brve, a mio parere.
Inoltre, tu registri tutte le proposte accettate facendo pagare al compratore le imposte sulle cifre dichiarate?
E se non compra?
Rimango esterefatto, qui ognuno pensa di farsi la legge sul suo corpo a uso e consumo del proprio filone di pensiero.
p.s. questo mio posto forse nessuno mai lo leggerà, ma letti i commenti, mi è sussurrato dal cuore….
l’avvocato Caviglia sta preparando un post chiarificatore sulla Proposta di acquisto.
Oh Roberto, ciao
L’avvocato Caviglia c’ha preso gusto a scrivere qui…. chissà che ci racconterà sull’argomento. Se mi scrive dando ragione alla tua teoria poi mi dici quanto gl’hai dato
La mia purtroppo non è teoria ser
ma diritto.
Suffragata da giurisprudenza e da fior di avvocati.
Ma preferisco che lo dicano loro.
Poi è chiaro che a volte si paga anche dopo aver firmato la catrta igenica…
Se fosse cosi’ scontato ed incontestabile cio’ che viene da te reputato come l’interpretazione piu’ scontata e giusta allora non saremmo qui a discuterne, parlare, spulciare, interpretare…..e no, quando hai da tirar fuori migliaia di euro come è successo ad un mio cliente su una mia proposta, non li paghi sulla base della carta igenica….questo è poco ma sicuro.
@Seroli: Non il tuo post qualche disperato (io) lo legge.
Cosa intendi dire quando affermi che “ognuno si fà la legge a proprio uso e consumo”? Piu’ o meno hai detto cosi’….
Diciamo che se si domina la materia, si puo’ e si deve personalizzare il documento al caso specifico.
Per esempio inserire la caparra penitenziale mi senmbra un bel modo per “trattare”.
Ogni consiglio è sempre prezioso.
Oh, caro Med, ciao.
Sono concorde con te, si personalizzano i documenti in base alla legge e si sceglie in libertà la politica da adottare.
Ma quello che non mi piace sostenere che alcuni tipi di documenti (e bada bene, senza averli nemmeno visionati) sono discutibili, hanno una scarsa validità, in sostanza non sono opponibili a terzi.
Questo oltre ad essere una opinione priva di fondamento (proprio perchè non si è nemmeno visionato il documento) è un modo di pensare prevaricativo che a me non piace e che diventa ancor piu’ sconveniente quando addirittura come è capitato a me, quel documento viene messo alla prova passando al vaglio di avvocati incaricati dalle parti di far valere gli interessi dei rispettivi clienti. Ora, mi riferisco alla “Proposta di acquisto in caparra confirmatoria senza passare da compromesso che si perfeziona all’accettazione”.
Credo che, affermare o dare a pensare anche al pubblico che ci legge, che questi documenti siano il frutto di malcostume o ignoranza professionale sia sicuramente cattiva informazione o certamente un atto di superficialità, e spiego perchè: come tu mi insegni, una virgola puo’ cambiare il senso del discorso ed ergo le sue conseguenze. Concordo alcune Proposte in confirmatoria saranno sicuramente sbagliate/errate/non opponibili, ma non TUTTE AL MONDO! Alcune invece sono ben fatte ed opponibili/eseguibili.
Poi uno puo’ benissimo scegliere la caparra penitenziale, padronissimo di farlo, io non lo reputo uno strumento adeguato, ma non lo denigro o lo delegittimo con affermazioni false.
Non ti pare?
E giusto per dare un’arma (anzi L’Arma per eccellenza) all’interlocutore suggerisco di farmi questa domanda: è lecito o meno sottoporre ad un cliente un preliminare mascherato da proposta (in quanto atto eseguibile non è premessa di promessa quindi è un preliminare corto, breve, essenziale ma opponibile/eseguibile/molto forte, i notai lo chiamano “Preliminare aperto”) e se deontologicamente passabile come va presentato al cliente, come proposta ben fatta e forte o dicendogli che è un preliminare breve? E qui si, sarei in imbarazzo a rispondere
Sempre per Med o per chi legge: la mia considerazione/opinione sulla proposta in caparra confirmatoria è delle piu’ elementari, semplicemente la Proposta di acquisto che uso io E’ UN PRELIMINARE DI ACQUISTO BREVE e SOLO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA PER LA REGOLARITA’ CATASTALE ED URBANISTICA … tutto qui. E perche’? Perche in Italia la Proposta di acquisto in caparra confirmatoria da perfezionarsi al preliminare, è reputata “promessa di promessa” e quindi non meritevole di protezione giuridica. Punto, semplice. Quindi se tu (interlocutore potenziale)come me affermi il contrario devi anche avere l’onestà intellettuale di dire si, io chiamo Proposta cio’ che in realta’ so benissimo essere un preliminare, ma esistendo in Italia la dicitura Proposta di acquisto (seppur priva di fondamento giuridico), posso scriverlo in alto su questo……BREVE PRELIMINARE! Deontologicamente discutibile? Serio o meno? Scorretto e Sanzionabile? Forse, ma mai in 10 anni di servizio ho avuto problemi in una trattativa e questo forse è dovuto anche al fatto che quando un cliente stà per firmare la proposta o la sua accettazione, io come gesto ormai rituale, gli fermo il polso della mano è dico: “firmi se è sicuro, questo è un compromesso in brutta copia, ma da qui non si torna indietro”. E questo vedo che è molto apprezzato e per ora no problem in 10 anni….non mi pare poco.
E concludo salutando poi, in Italia esistono le Proposte in caparra penitenziale, in deposito fiduciario ed esistono le Proposte di acquisto in caparra confirmatoria senza passare da preliminare” che possono essere anche chiamati “Preliminare di acquisto…..breve, sintetico, essenziale…..ma eseguibile.
AVV. CAVIGLIA, SECONDO LEI ERRO GIURIDICAMENTE? NON E’ FORSE VERO CHE UN PRELIMINARE PUO’ ESSERE REDATTO DA UN PROFESSIONISTA/PRIVATO, ESSERE LUNGO 1 PAGINA MA CON DENTRO TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI ALL’ACCORDO E DA CIO’ NE PUO’ A RICHIESTA SCATURIRE LA ESEGUIBILITA’?
Come sono stato prolisso!!!!!!!!!!!!!!! Scusate.
iNFINE UN MESSAGGIO PER LA REDAZIONE: Sto’ lavorando e mettendo insieme documenti, interpretazioni formali e pareri del Notariato oltre che dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento: responsabilità anche del versamento dell’imposta di registro del mediatore sulla registrazione del preliminare d’acquisto……. non mi dispererei troppo…..sta’ venendo fuori che……. appena ho tutto lo mando alla redazione.
Meglio prolisso che silente.
Certo che esistono i preliminari, basta dire: adesso facciamo un preliminare di una pagina (firmato in differita
), ma io sinceramente preferisco quelli belli lunghi, con tutto scritto sopra.
La conformità urbanistica non è il solo ostacolo che può venire fuori…
.. e senza toglierti nulla Ser, preferisco che a fare i controlli sia un tecnico di parte, magari della parte acquirente
Naturalmente PRIMA di aver sottoscritto un compromesso di una pagina.
Nell’interregno tra la manifestazione dell’interesse concreto (la proposta ) l’accordo di massima (l’accettazione ) e il compromesso o il rogito (il vero contratto)si mette un bel tecnicone a fare i controlli
Perchè no?
Non è il sistema più sicuro per tutelare le parti, tra tutti quelli che conosci?
E per tutelare il lavoro dell’Ai mi dirai tu?
Tralasciando il fatto che io ritengo chiuso il lavoro dell’Ai quando chi vuole comprare può comprare e chi vuole vendere può vendere e non alla accettazione di una proposta, ci sono le penali per recesso ingiustificato, da sottoscrivere a parte sul foglio dove farai sottoscrivere anche la provvigione che ti è dovuta a affare concluso, un contratto tra la parte e l’agenzia, uno per parte, ma solo la parte che recederà ingiustamente dovrà pagarle, non lo ritieni giusto?
P.S:
Grazie per il lavoro di aggregazione delle interpretazioni del notariato, lo metteremo nelle “cose da sapere”
Si, appena le ho tutte ve le mando, per ora l’ostacolo piu’ grosso è il mancato consenso di un Super DIrettore dell’ente che qui non posso citare che mi nega il consenso a pubblicare sul blog il suo parere…… ma vedro’ di ovviare con i documenti ufficiali….ti posso anticipare pero’ che la linea (che già pareva ovvia secondo me) che sta emergendo dalla mia ricerca è che rispondiamo solo di cio’ che viene REDATTO da noi…non altro. Comunque un ex-finanziere, visionato il tutto mi ha gia’ detto che per esperienza quando l’orientamento è questo non si fanno controlli su altro….troppa confusione originerebbe fiumi di ricorsi e quindi ci si ferma alla registrazione della proposta. Il Notariato mi diffonde invece un parere PROTEGGI NOTAIO secondo me, che dice il contrario (perlomeno a leggerlo veloce).
E per quanto sopra, non voleva essere un’ammissione di comportamento scorretto, quella se si legge tra le righe è una provocazione. Il punto è che in Italia o si fa come fai te o si fa una Proposta in caparra confirmatoria (ma che nell’intestazione sarebbe corretto scrivere PRELIMINARE)…… e pur tanti, soprattutto nei francising, usano cio’ ma pensano che si tratti solo di proposta avente in se’ una valenza legale, invece sarebbe bene chiamarli Compromessi.
Con questo, io li uso nella consapevolezza di farlo e mi pare piu’ giusto…… Una precisazione, nella foga della scrittura ho detto solo che la condizione sospensiva riguardava la parte tecnica, ovvio che c’ho messo dentro anche la parte ipotecaria, di liti, non derivante da donazioni ecc…… Per cui, a leggere bene, viene sottoposta a condizione sospensiva in pratica tutto cio’ che deve essere controllato dal tecnico/i tranne che la volonta’, le somme correnti, il prezzo ed i tempi. Sono deciso non scellerato!
Poi, visto che ho 2 ore per scrivere oggi aggiungo: non è tanto per la tutela della provvigione (sacra), quella si la posso tutelare con i fogli apparte, ma mi si pone cosi’ facendo il problema della tutela di chi VUOLE quella casa o quei soldi. Hai firmato? Ora rispetti i patti!….. e Roberto, inutile giraci intorno, una volta definito prezzo e tempi ( e con tutta la parte tecnico/giuridica perfetta) ma cosa hai da definire ancora in questa ipotetica parte mediana da definire? O SI o NO! E per rispondere in anticipo, le condizioni di vita ti possono cambiare anche 2 ore dopo essere uscita dal preliminare Notarile…..
Sarà, ma secondo me la mediazione molte volte comincia DOPO la proposta accettata… vorrei che bastasse dire, la compro a questi soldi… ma poi avvengono fraintesi, cambi di idea, furbate, problemi tecnici, situazioni imprevedibili… forse sarò stato maledetto ma il 90% delle volte senza il mediatore (bravo) la proposta sarebbe divenuta solo carta… e cause.
No, va beh, problemi sempre, ma secondo la mia personalissima esperienza, con la proposta/compromesso firmata e la consapevolezza di che cosa si è firmato, guarda caso i problemi si risolvono da soli o si trova comunque il modo di risolverli…..l’ultima è di 2 settimane fa, se avessi visto bene gli infissi prima di firmare……. (appunto prima di firmare), è tuo compito guardare tutto il controllabile…..
Tant’è che ti ripeto, davvero in 10 anni mai (eccetto 1) trattativa saltata dopo la firma….vorrà pur dire qualcosa.
Effettivamente non mi ricordo nemmeno io di compromessi che sono saltati… sì, ammetto che forse la gente a volte andrebbe messa davanti alle sue responsabilità… io cerco di farlo però in modo più leggero…
Oh, Oh, ROBERTO: poi io non ho capito una cosa del mio post sulle assicurazioni: ma i nostri amici bloggher, conguagliano o no a fine anno?
ANcora nessuno ha risposto positivamente
Appunto pareva anche a me, che io sia l’unica fa…a?! Ciao Buona Domenica
NO, io credo che le assicurazioni pensino: “noi mettiamo questa clausola, che nessuno rispetterà, così appena ci chiedono di pagare ci rifiutiamo a fronte di una inadempienza contrattuale…” Poi arrivi tu e allora pensano “Uffa, qualcuno ha letto il contratto!Vabbè facciamoli pagare il premio almeno disdice subito, certa clientela è meglio perderla”
Buon WEnd
Bene bene. E’ questo che volevo.
Direi che se sono io e il CLiente consci di quello che giuridicamnete stà avvenendo nessun problema qualsuiasi strada si segua.
Il problema è che spesso L’Agente segue uno schema senza porsi molte domande.
Io uso la proposta tipo Seroli ovvero Preliminare light o zip. Spiegando bene ma bene riga per riga.
Se il lavoro a monte ,dall’acquisizione in poi, è ben fatto ci possono essere solo rischi marginali e fisiologici.
E’ importante che un professionista sappia conoscere le diverse strade ed utilizzi quelle piu’ congeniali al caso specifico.
Poi l’uso della clausole sospensive o risolutive, “attenua” di molto il tutto no?
Il conguaglio dell’Assicurazione lo già sentito solo per la RC di una Impresa Edile: ogni anno il premio si adegua al fatturato. Nella Mediazione lo sapro’ la settimana dopo il 7 Gennaio quando ricevo la mia personale offerta. Vi terro’ informati sulla risposta.
Esatto, se ogni passaggio è curato i problemi possono solo essere marginali, ed in caso di imprevisti tecnico giuridici c’è sempre il paracadute della clausola sospensiva……. Per l’assicurazione, Med se x caso la tua polizza non prevede veramente l’adeguamento a fine anno, me lo fai sapere qui o facendoti dare la mail dalla redazione? ci terrei molto. Grazie
Ok per l’assicurazione.
Per il resto: Le clausole sospensive sono il miglior aiuto alla trattativa.
Vanno chiarite ben bene minuziosamente.
E usate con cautela per non creare una cascata di sottocondizioni interpretabili in modo estensivo che rendono di fatto carta igienica il tutto.
E poi ricordiamoci che le vendite immobiliari sono una cosa troppo seria per farle fare agli Agenti Immobiliari no?
Piano, piano con gli insulti…è Natale.
Cari colleghi, è la prima volta che scrivo al blog, e lo faccio per commentare quanto esposto in precedenza e portare la mia esperienza. Devo dire che non condivido assolutamente quando si dice che la proposta d’acquisto è una linea di partenza della trattativa, è un obbligo solo a trattare e non è eseguibile! Forse alcuni anni fa!!!
Oggi la proposta d’acquisto è un vero e proprio preliminare di compravendita con tanto di versamento della caparra confirmatoria e non penitenziale che si conclude con la firma per presa visione dell’accettazione da parte dell’acquirente. Questo è quanto è previsto nei formulari FIMAA MILANO e regolarmente depositati in CCIAA e approvati, se non sbaglio, anche dai consumatori.
Sull’argomento posteremo una relazione dell’Avvocato Caviglia, il più presto possibile.
Per terminare il mio pensiero, volevo segnalarvi che anche noi utilizziamo la proposta con le diciture riportate da caviapp57 il 3/10/07 e vi assicuro che tale proposta è un vero e proprio preliminare di compravendita che tutela le parti e il nostro operato. I clienti sanno benissimo che una volta sottoscritta tale proposta l’immobile è venduto, salvo il fatto di poter rescindere, assumendosi però le proprie responsabilità in merito.
Il diritto alla provvigione nasce nel momento in cui l’affare è concluso e l’affare è concluso nel momento che l’acquirente è a conoscenza che la proposta d’acquisto è stata accettata. Ormai anche la giurisprudenza concorda con questo modo di operare.
Probabilmente Roberto Ponziani opera in zone dove usi e consuetudini sono diverse ma ti e vi garantisco che in Milano, Varese e nelle loro province questa è la prassi.
Sono curioso di leggere la relazione dell’Avv. Caviglia ma sono sicuro che non può essere discorde da quanto ho evidenziato.
L’unica cosa che mi permetto di suggerire, se si vuole far sottoscrivere un preliminare più corposo è di non far prendere visione dell’accettazione alla parte acquirente e predisporre il preliminare durante la validità della proposta, questo per non concorrere nella doppia registrazione in quanto si andrebbe a stipulare due preliminare ed entrambi andrebbero registrati con aggravio di spese per i clienti.
A proposito di registrazione: a chi fate pagare le spese?
Noi abbiamo deciso di seguire le regole dell’atto notarile, pertanto paga tutto l’acquirente, ma so che molti colleghi le dividono al 50%. La legge non mi risulta che preveda qualcosa in merito, o sbaglio?
Un cordiale saluto a tutti.
NO Magic, la prassi più diffusa è quella della proposta compromesso, anche dalle mie parti, con confirmatoria (ma non sempre fatta nel modo corretto
).
Solo un altra delle mie battaglie contro i mulini a vento come il libro della casa.
Ma il fatto che abbia la sindrome da don chichotte ( o sancho panza???) non significa che sia un idiota e non abbia delle motivazioni sulle quali riflettere insieme ai colleghi
.
Sviscereremo la questione senza partigianeria, esponendo punti di forza e debolezze sia nei confronti delle parti che nei confronti della tutela dell’AI.
Secondo me sarà interessante.
Sono convinto di poter arrivare a costruire assieme la/le migliori proposte possibili per la tutela dei nostri clienti e nostra.
Le proposte d’acquisto ,la maggior parte delle volte servono più che altro per bloccare il cliente acquirente e senza dubbio servono a fare qualche affare in più.
Ritengo però che la proposta d’acquisto non produca gli stessi effetti del preliminare ma che senza la successiva stipula di questo possa essere considerata nulla.
L’articolo 1351 del cc dice “Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”
Pertanto la proposta d’acquisto è difficile che sia fatta nella stessa forma del contratto definitivo e perciò viene a mancare uno degli elementi essenziali per il contratto stesso “LA FORMA”
Io ( probabilmente perdo qualche affare ), ho smesso di fare sottoscrivere delle Proposte d’Acquisto anche se adoperavo quelle della FIMAA che non mi sembrano malvage
Commentate e dite se sbaglio
Per “forma” si deve intendere “forma scritta”; gli atti di compravendita di beni immobili devono avere la forma scritta.
Ogni proposta di acquisto è fatta per iscritto; altro discorso è: quella proposta può assurgere a preliminare?
In questo caso si devono guardare e verificare in contenuti, non più la forma.
meno male che alemno sullo svarione della forma scritta l’avvocato ha mostrato di stare leggendo. E credo che se lo farà ancora per molto gli verranno i capelli ritti oltre che bianchi e si accorcerà di molto la vita.
Ragazzi lasciate fare i legali ai legali. Basta una parola nel posto sbagliato a creare presupposti per arrivare fino in cassazione.
salve a tutti…non sono una collega..per cui vi chiedo fin d’ora scusa per la mia intrusione..forse non mi risponderete neanche..io ci provo…a chi rivolgermi se non a degli esperti? volevo sapere se ai fini dell’irrevocabilità della proposta d’acquisto, può ritenersi valida un’accettazione comunicata dall’agente immobiliare via fax, tra l’altro al numero di telefono di mia mamma..io onestamente vorrei revocarla ed ho tempo fino al 31 gennaio, ma volevo sapere se questa accettazione comunicatami nel suddetto modo mi impedisce di farlo…vi prego..aiutatemi….
astrina, benvenuta sul blog degli agenti immobiliari.
Dunque: hai stipulato una proposta d’acquisto e ora che la tua proposta d’acquisto è accettata, vorresti ritirarti.
Posso chiederti perchè?
L’agente immobiliare ha mandato l’accettazione via fax a tua madre. Il numero di fax di tua madre come faceva a conoscerlo? Non è che qualcuno di voi gli ha detto di mandare lì l’accettazione?
Da tutto questo potrebbe nascere una bella causa in tribunale. Tra l’agente che cercherà di provare che ti ha inviato il fax e te che dirai di non averlo ricevuto. Secondo me l’agente immobiliare il suo lavoro l’ha fatto e andrebbe pagato, inoltre se la proposta d’acquisto ha effetti obbligatori, il proprietario potrebbe obbligarti ad adempiere. Dovrei comunque vedere la proposta per sapere se ha effetti obbligatori o meno.
La cosa che ti consiglio è di parlarne immediatamente con il tuo agente immobiliare e di trovare un’accordo perchè tu possa recedere (se questa è la tua decisione), creando meno danni possibili a tutte le parti in causa.
grazie mille ketty increta..non speravo in tanta sollecita disponibilità…
E’ da un mesetto che ho un’ estenuante trattativa in corso, iniziata in modo molto “strano”, perchè all’inizio il cliente interessato non si è palesato, ma è venuto facendo finta di essere l’amico dell’acquirente e dando un nome falso, mentre in realtà era lui che doveva comprare. Comunque, tralasciando tutti i dettagli alquanto per certi versi ridicoli e raccapriccianti, riesco dopo vari tentativi a fargli fare una proposta scritta senza assegno, ma che non viene accettata dal venditore. Dopo giorni di trattative riesco a fargli alzare l’offerta di 20.000 (lo fa tramite un sms), ma non vuole farmela per iscritto perché vuole dare una parte non dichiarata e ha paura. Dopo diverse fasi dure e complicate si giunge all’incontro finale con il venditore; io come mediatore cerco di convincelo a fare una seconda offerta scritta con contestuale accettazione del venditore o comunque due righe prima di presentarsi dal Notaio, anche per motivi di chiarezza e serietà. Il venditore è d’accordo ma non l’acquirente; vuole andare direttamente al rogito sulla base di parole. Insisto un pò e rimaniamo che ci saremmo sentiti il giorno dopo. Lo chiamo ma lui mi dice che non è più interessato all’immobile perché secondo lui io sono stata scorretta perché, insistendo per fare uno scritto,secondo lui ho tutelato solo il venditore e non lui. Io gli ho detto che non è vero, dato che lo scritto tutela entrambe le parti, ma lui insiste e dice che non è più interessato alla casa, anche perché non vuole più offrire la seconda cifra che aveva detto via sms….cosa ne pensate?
M.G.C. penso che clienti così è meglio perderli che trovarli. Non ci pensare più e cerca un’altro acquirente!
In realtà vorrei chiedere ai miei colleghi AI se vi è mai capitato di andare direttamente al rogito senza nulla di scritto, se è una prassi attuata o attuabile oppure se è una cosa assurda come penso io…
Può capitare, non è una cosa assurda, l’importante è che gli accordi, verbali o scritti siano chiari. Altrimenti si rischia di perdere tempo noi il notaio e le parti in causa.
Salve a tutti,oggi sono stato preso dal panico per una situazione che non sono riuscito a controllare! Mi spiego….
Questo venerdi scorso 1 febbraio 2008, ho firmato una proposta d’acquisto irrevocabile per un immobile direttamente con il venditore. Il venditore ha accettato firmando le mie due clausule ” su riserva della banca e su riserva di ottenere 200 mq supplementari in attesa del RUE.” con scadenza 21 giugno. Alla firma ho consegnato un’assegno di 50 mila a titolo di garanzia ,anche questo con la condizione di incassarlo solamente al momento del rogito.
Tutto mi è sembrato concluso e a buon fine anche senza agenzia immobiliare bensi fra privati.
Oggi pomeriggio ci siamo incontrati dal mio architetto per la consegna di alcuni documenti e a questo punto….la sorpresa….! Ha cominciato dicendomi che ha ricevuto un’offerta da un’altra persona per c.a 50 mila superiori alla mia e che se avessi voluto mantenere la mia intenzione nel comprare, avrei dovuto aumentare di 50 mila almeno la mia proposta d’acquisto già firmata e accettata in precedenza…! In quell’attimo mi sono visto scappar di mano la casa dei miei sogni….ho tentato di prendere tempo per telefonare il mio avvocato ed altri che conoscevo
ma chiaramente i telefoni inaccessibili!Mi sono ricordato di aver letto in qualche blog senza esserne sicuro, che la proposta d’acquisto accettata non garantiva l’acquirente bensi il venditore. A questo punto ho lottato contro i miei principi e disperatamente ho proposto di annullare le mie clausule…il venditore a mia sorpresa ha accettato di rifirmare lo stesso documento sbarrando il vecchio contenuto.Si è giustificato dicendo che avrebbe potuto interrompere la nostra trattativa solo e a causa delle clausule sospensive perchè garantito da una legge che ha definito con un parolone che non ricordo piu’! In poche parole ho pensato di accettare nel dubbio perchè la casa la volevo…..e non conoscendo la veridicità di quello che mi ha raccontato ho preferito non rischiare! Mi sorge un dubbio pero’….qual’è questa famosa legge che diceva? Perchè questa proposta d’acquito non aveva valore e adesso la stessa ( rifirmata sulla fotocopia) ne avrebbe? Posso ritenermi sicuro adesso che ho cancellato le clausule di avere questa casa? GRAZIE A VOI TUTTI PER L’AIUTO
Mmmmh… credo tu abbia fatto confusione e se capisco che si può comprare senza una agenzia immobiliare, non capisco come si possa presentarsi a un compromesso senza l’ausilio di un tecnico (meglio un geometra) che segua la pratica e presti assistenza.
Se avevi una proposta di acquisto controfirmata a delle condizioni non era facile per loro fare come volevano, qualche brutto quarto d’ora lo potevi far passare, ma senza vedere lo scritto… non mi pronuncio.
Grazie,
anche se tardi, ho ricevuto poi la risposta del mio amico notaio……:
” avresti potuto far valere il tuo diritto senza problemi davanti ad un tribunale…..ma visto che la casa la volevi…hai fatto solo bene a cancellare le clausule ed andare avanti!”
In poche parole avrei dovuto specificare meglio le condizioni delle clausule ed in ogni caso avrei avuto ragione…..anche se fra 10 anni!
Spero che la mia lezione servirà a qualcuno di voi! Grazie ancora
vorrei unchiarimento ed un suggerimento come procedere,ho fatto una proposta d’acuisto per un immobile il 26-3 con una caparrea di 1000 euro sottoforma di assegno,in cui si è stabilita come data di compromesso il 10-4.la proposta è stata accettata,l’assegno è in a.i., eravamo rimasti con l’agente che il giorno del compromesso mi avrebbe portato tutta la documentazione utile per avviare la pratica del mutuo(buonaparte me l’aveva già data,mancavace il certificato di abitabilità).il giorno prima del compromesso mi chiama l’aggente e mi dice che richiedendo questo certificato al comune si è accorto che l’immobile ha come destinazione d’uso quella commerciale e non abbitativa,mentre al catasto risulta quella abitativa ( (visura catastale immobile cat.A3 classe 4).mi diceva di fare comunque il compromesso,io gli ho risposto che il compromesso lo faccio sono nel momento che ci sia tale certificato ad uso abitativo. ho fatto bene?nella proposta la data del rogito è 30-6 ,ma naturalmente non posso avviare la richiesta di mutuo mancando tale certificato.che validità ha la proposta d’acquisto in tale caso?essendo stata fatta per immobile per uso abitativo? può essere registrata senza che io venga avvisato dall’agente?io ho intenzione di acquistare l’immobile ma non vorrei trovarmi incasinato con date di rogito e accettazione mutuo. grazie
La registrazione è una questione fiscale, ma direi che la proposta è comunque annullabile se le cose stanno come ci ha raccontato. Dovremmo vedere la proposta per essere più precisi.
buona sera a tutti.
una domanda…io ho firmato una proposta dacquisto e ho lasciato 2000 caparra - pochi giorni prima del rogito il notaio mi aveva spiegato che la casa che proviene di donazione - anche se si puo comprare meglio di no..il mutuo la banca me la dato..ovviamente dopo che ho saputo che cos’era una donaziona ho diciso di andare avanti - lagenzia non mi ha detto nulla di questo hanno detto che loro hanno visto latto di compraventita e non hanno fatto caso della donazione… insomma la mia domanda, io adesso non compro piu questa casa per questo motivo , la caparra ho capito che l’ho persa.. ma io mi posso rinunciare, non e che sono obligato ad andare avanti con lacquisto….aiuto grazie mille
Parlare degli effetti di una proposta d’acquisto bisogna conoscerne i contenuti.Se nella stessa sono presenti tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare e l’assegno ricevuto da proprietario con la sua sottoscrizione per accettazione diventa un versamento di caparra confirmatoria, questo da vita ad un contratto preliminare, cio’ che seguirà sarà una scrittura riproduttiva del preliminare già perfezionato con l’accordo tra le parti o si potrà addivenire direttamente alla stipula notarile. Pertanto a mio avviso ci sono tutte le condizioni a che la mediazione sia maturata con l’accettazione di proposta (ripeto se ben formulata )
Buongiorno,
l’altro ieri 1 luglio ho firmato una proposta di acquisto irrevocabile con allegato assegno di 15000 euro intestato al proprietario. Il mediatore mi ha detto che registrerà la proposta e che essa vale come compromesso.
Una cosa che mi ha stupito è che il mediatore mi ha detto che all’accettazione della proposta lui richiederà il suo 3% più iva. Poi mi ha detto che il rogito da farsi il 1 dicembre avverrà automaticamente presso un notaio già indicato nella proposta.
A me, più tardi, sono venuti dei dubbi (forse perchè son giovane ed è il mio investimento più grande):
1) posso aggiungere successivamente la clausola che l’affare vada a buon fine prima di pagare il mediatore?
2) chi mi tutela se il proprietario decide di non andare al rogito? cioè io avrò indietro solo i 15000 euro oppure posso chiedere il doppio (il doppio è dovuto per consuetudine o per legge)?
E la fee del mediatore? E se non fosse onesto e volesse solo incassare i soldi in accordo con il venditore/proprietario che è suo amico?
3) sono stati inoltre richiesti dei pagamenti intermedi (da me non accettati) prima del rogito. E’ possibile che io accetti di farli (in una eventuale seconda proposta) solo se vengono registrati ed effettuati di fronte a un notaio? In effetti il rogito è lontano 6 mesi e ho timore che il venditore possa ritirarsi con mio danno conseguente.
4) nella proposta c’è scritto che sull’appartamento grava ipoteca che verrà estinta al momento del rogito dal medesimo notaio. Basta questo a tutelarmi da future richieste?
5) per accertarmi della reale proprietà dovevo richiedere necessariamente la visura catastale?
Vi ringrazio per le risposte che vorrete dare alle mie numerose e inesperte domande.
Grazie
Buongiorno,
ho firmato una proposta di acquisto per l’offerta di un immobile. In attesa dell’accettazione da parte del venditore, sono ormai passati alcuni giorni, mi sta venendo qualche dubbio sulla correttezza dell’Agenzia Immobiliare.
In effetti, avendo accettato il prezzo proposto dall’agenzia e non avendo posto alcuna condizione, qual’é il presupposto che giustifica la proposta? Sulla base di quali elementi, il venditore, avendo ottenuto le condizioni richieste, potrebbe rifiutare la vendita? Comunque, nel caso operasse questa scelta, a guadagnarci sarebbe solo l’AI. Inoltre c’é anche la possibilità che il venditore, d’accordo l’AI, opti per rimettere in vendita l’immobile ad un prezzo più alto.
La proposta di acquisto, secondo me, avrebbe senso solo se il compratore proponesse un prezzo più basso o fosse disponibile all’acquisto ponendo condizioni che, ovviamente, devono essere sottoposte all’accettazione da parte del venditore.
E’ corretto questo modo di operare?
Grazie
E’ corretto stia sereno!
Il prezzo, non è che una delle condizioni della proposta, ce ne sono altre, ad esempio i pagamenti e le modalità e i tempi di consegna. Inoltre la proposta serve a noi agenti immobiliari, come strumento per perfezionare l’accordo. Se non venisse formulata in forma scritta, non ci sarebbe nulla da accettare da parte dei proprietari. La forma scritta tutela entrambe le parti, perché sono maggiormente chiari gli accordi presi!
Aspettare serenamente e pacatamente. Forse la risposta di Ketty voleva essere rassicurante. Occorre riporre fiducia nelle AI. Però nessuna risposta alle obiezioni poste.
In ogni caso ora mi trovo in una ulteriore fase limbo. Sono stato invitato in Agenzia a ritirare l’accettazione della mia cosidetta proposta. Non ancora il compromesso! Cosa cambia? Mi pare che siamo ancora nel limbo.
Credo che una maggiore trasparenza si avrebbe se, il committente la vendita conferisse all’AI un mandato a vendere autorizzando il ritiro della caparra a mezzo assegno intestato al venditore. In questo caso l’eventuale da, subito, il ripensamento da parte del venditore gli costerebbe la perdita della caparra e la commissione dell’AI.
downup, credo che tra lei e il suo agente immobiliare, ci siano dei problemi di comunicazione. Che ci sia da passare a ritirare l’accettazione è una bella notizia, significa che il proprietario ha accolto favorevolmente la sua proposta.
L’agente immobiliare il preliminare (compromesso) non lo può fare da solo con una delle parti, va fatto in presenza di entrambi, possibilmente dopo aver verificato la regolarità urbanistico/edilizia dell’immobile e l’assenza di vincoli pregiudizievoli! Il suo agente immobiliare, da come lei ce lo racconta, mi sembra molto corretto. Mi sembra però che lei sia ansioso a prescindere oppure che il suo agente immobiliare non sia in grado di tranquillizzarla. Non tema di fare brutta figura con il suo agente immobiliare, se qualcosa non le è chiaro lo tempesti di domande chieda spiegazione! Dovrebbe andare tutto bene, comunque ci faccia sapere!
infatti io faccio in genere preliminari a firma disgiunta, con consegna della caparra confirmatoria al venditore all’atto dell’accettazione.
Io no.
di solito faccio così:
1) proposta
2) accettazione
3) verifiche ipocatastali
4) Compromesso tra le parti
dalla fase 2 alla quattro passano solo alcuni giorni, il tempo delle verifiche. Se c’è qualcosa che non va l’assegno non trasferibile intestato alla proprietà, dalla mia custodia torna direttamente in tasca del proponente.
Concordo pienamente con Ketty, è la procedura giusta, stia tranquillo.
Mi togliete una curiosità? Premesso che non sono una AI
L’anno scorso ho condotto come privato una trattativa per la vendita di un mio immobile con un altro soggetto privato.
Siamo andati da proposta (che non è stata registrata) direttamente al rogito, dato che la proposta era di fatto un compromesso, salvo clausole sospensive sulla regolarità diciamo urbanistica.
Ho utilizzato come base per redigere l’atto, visto che ero tra i due soggetti il più competente, gli schemi della CCIIAA di Milano, che avevo trovato in rete, e li ho ulteriormente integrati con dichiarazioni personali ovvero ho dichiarato già la regolarità per quanto riguardava ipoteche et similia, nonchè la provenienza dell’immobile fin dal costruttore a mio nonno a me come erede, la conformità alla pianta, la regolarità dei pagamemti delle imposte, la mancanza di modifiche post 1967, ho specificato tutte le magagne relative alla vetustà (questo a tutela mia) e che avevo dato copia del regolamento condominiale e del bilacio, infine che l’immobile non era stato visionato con agenti immobiliari e che anche il primo contatto telefonico non si era avvalso di aiuti da parte di AI (per tutelarmi io, casomai l’acquirente mi avesse nascosto qualche furbata, visto che l’immobile l’avevo dato anche ad una agenzia, cui peraltro ho detto poi il nominativo, ma si sa c’è chi manda parenti e amici).
La proposta prevedeva versamento iniziale di una modesta somma come caparra confirmatoria, che avrei percepito contestualmente all’accettazione della proposta.
Successivamente con tempi prefissati compatibili al dare modo all’acquirente di verificare tutto quanto da me dichiarato e altro, se voleva, erano previsti altri due versamenti, parte a integrazione caparra e gran parte acconto sul prezzo pattuito (questa dello scaglionamento della caparra è stata proposta del compratore).
Oltre a questo durante la trattativa abbastanza complessa, anche perchè avevo in concorrenza un altro interessato - colpo di fortuna vergognoso - (non a caso ci sono state più redazioni di tale atto), la parte promittente compratrice volle aggiungere come clausola sospensiva l’erogazione del mutuo.
Ora siccome se il mutuo non era concesso ne avrei avuto un danno in quanto per accettare quella proposta ne avevo rifiutata un’altra più alta di poco ma con diversa tempistica (anzi altre due, perchè mentre trattavo si fece vivo pure un terzo interessato che però offriva un poco meno, anche se era persona fidatissima cui mi sarebbe piaciuto molto vendere) e quindi non era solo perdita di tempo, ma perdita di proposte (perchè ovviamente i rifiutati potevano nel frattempo aver comprato altro) e stress pazzesco, visto che l’immobile mi era pervenuto dopo un contenzioso post ereditario risolto con un accordo transattivo e una divisione ereditaria .. insomma roba da capelli ritti (ho venduto dopo due anni dalla successione e dopo quattro mesi che era sul mercato) … insomma io capivo loro (che dovevano chiedere 300k alla banca), ma loro dovevano capire me ..
insomma per farla breve ci accordammo per una clausola che di fatto (era scritta meglio) prevedeva la possibilità che la banca non erogasse il mutuo MA, nel caso esclusivo in cui il rogito fosse saltato per mancanza di assenso al mutuo, e che l’eventualità si fosse concretizzata dopo i due versamenti aggiuntivi suddetti, io avrei restituito la caparra e l’acconto sul prezzo, ma la parte promittente compratrice mi avrebbe dato una somma a titolo di risarcimento (un po’ più bassa della caparra a quel punto formatasi e un po’ di più del contentino iniziale e cmq molto più bassa dell’acconto versato a quel punto) per ogni danno subito per cui io più nulla avrei avuto a pretendere.
La mia domanda è: abbiamo fatto un aborto giuridico? al di là che noi eravamo d’accordo e tranquilli e ci sentivamo reciprocamente tutelati? O è stato un di più lecito e previsto per quanto inconsueto?
Ogni accordo e patto che non sia controlegge è lecito.
Due parti sottoscrivono quello che vogliono, sempre come sopra.
Solo che la caparra non era più confirmatoria.
Anzi lo era.
Quindi i tuoi compratori hanno rischiato che tu potessi far valere la caparra confirmatoria invece che la penale sottoscritta dopo.
ma credo abbiate fatto in modo che non succedesse.
Povevate semplicemente mettere una caparra penitenziale indicandola come corrispettivo del recesso.
O fare come avete fatto
Quindi direi, così a prima occhiata che avete fatto un po di confusione ma non un aborto.
è un simpatico esempio di come i privati, senza accorgersene, possano correre rischi enormi, anche quelli preparati. nessun AI avrebbe mai fatto un preliminare così lambiccato e attaccabile da tutte le parti (da quel che ne dici). ti è andata bene.
(poi certo bisogna scegliere un AI capace, onesto, carino che non guasta ecc. ecc. la so la so la canzone).
scusate ho riletto il post dell’amica fai-da-te e mi si è vie++ “accaparrata” la pelle. a quanto dice, è riuscita a paciugare insieme un preliminare che andava a sospensiva sulla delibera del mutuo con una caparra confirmatoria, che però diventava in pratica penitenziale qualora la sospensiva non si realizzasse, alla fine confondendosi con il pagamento di un diritto d’opzione. preliminare che non tutelava nessuna delle parti (!). alla fine poi che se ne sarebbe fatta l’amica con la caparra/prezzo d’opzione in mano, per la quale aveva rinunciato ad un offerta a pronti? qual era il core business, incamerare la caparra o vendere la casa?
il risvolto comico è poi che la tipa si sia + di ogni altra cosa preoccupata di tagliar fuori un eventuale AI (ma benedetta ragazza, se ci fosse stato di avrebbe salvata, salvata da te stessa).
se un AI facesse un “preliminare” del genere rischierebbe a parere mio pesanti responsabilità per negligenza e incompetemza professionale.
offelé fa el to mestee…ne sutor ultra crastinam (qs per la tipa che è acculturata
)
vabbè, ma Olly non è contro gli AI a priori, lo ha detto, dice che vorrebbe un altro tipo di servizio (specie per le grandi città) e io sinceramente sono interessato a sentire, perchè ci percepisce come un costo e basta.
Poi chiedeva se aveva fatto un mostro giuridico SOLO per il fatto dell’accordo finale, non chiedeva l’analisi di tutto l’iter contrattuale
Poi Carlo lo sai benissimo che molti privati fanno degli accroccri incredibili, quando va bene… soldi risparmiati.
Quando no…. spesso capitano da noi… a farsi sistemare le cose.
Scusate, sono sempre io, ma per problemi tecnici non riuscivo più ad accedere e mi è toccato registrarmi nuovamente.
Hammer alla faccia del pregiudizio!!!!
Io preoccupata di tagliare fuori l’agenzia immobiliare?
Ma quando mai !!!!
Non ero affatto interessata perchè mi ero accordata per una somma forfettaria di modesto valore (in rapporto all’immobile) in compenso di un’esclusiva rispetto ad altre AI (ma non rispetto a me, che mi riservavo di concludere in privato) in quanto essendo l’immobile di pregio l’AI aveva pure margini di trattativa con l’acquirente (e qui si va al primo generale verso gli AI dei problemi: lo sbattimento è più o meno sempre il solito sia che si venda per 200.000 o per 1 ml in certe realtà .. avete presente quanto sarebbe una provvigione complessiva al 6% su immobili sopra i 500.000? una cifra che nessun altro professionista coinvolto nella vendita guadagna); l’agenzia è stata informata della trattativa in corso anche perchè l’acquirente non era interessato al box quindi sarebbe rimasto quello da vendere e volevo sapere se mi trovava cmq un acquirente, infine pur avendo trovato io stessa (con un impegno totale di OTTO ORE) l’acquirente per il box ho cmq chiesto all’AI se mi trovava qualcuno che offriva poco di più (visto che l’offerta avuta per me era già quanto volevo) così da pagargli la provvigione, in questo caso piena, perchè, visto come aveva lavorato per l’appartamento, mi dispiaceva non prendesse proprio niente (e così poi è stato, perchè aveva un suo cliente che da un anno cercava un box in zona).
Quanto al fatto che l’atto non tutelasse nessuno dei due …perchè dite così?
Mettiamo un po’ di cifre perchè così si comprende meglio la situazione:
caparra iniziale: 10.000
caparra totale alla fine dei versamenti ante rogito: 50.000 oltre ad altri 150.000 come acconto (quindi in mano avevamo, visto che nn era solo casa mia, purtroppo ;-), 200.000)
cifra fissata come risarcimento in caso di mutuo non erogato: 30.000
Quali erano i rischi ? che io scappassi con la cassa? beh, sarei stata una delinquente, visto che l’acconto prezzo va sempre per legge restituito in caso di non conclusione
che io mi trovassi con 30.000 invece che con 50.000 se questi cambiavano idea e mi raccontavano che dipendeva dalla banca pur non essendo vero?
e chi se ne frega: la cifra compensava cmq il danno (ovvero un possibile calo di mercato nei mesi ulteriori)
la cifra è stata scelta da me apposta perchè fosse non temibile per l’acquirente e non troppo poco per me … non è che mi metto in causa se ho già il giramento di scatole di dover vendere ancora per 20.000 euro .. non mi va proprio ..
Quanto al resto soluzioni?
la clausola sospensiva era conditio sine qua non .. non c’erano possibilità di non metterla .. e quindi voi che avreste fatto?
Non mi dite farsi fare un parere scritto dalla banca perchè questo è stato fatto, altrimenti eravamo a prenderci in giro .. al momento della accettazione della proposta si era già informata in banca, al momento del versamento dell’ultimo acconto aveva il parere scritto, ma, come vostri colleghi stessi hanno detto, può sempre accadere all’ultimo secondo che la banca eroghi meno (e su queste cifre 300k si fa presto ad erogare 40.000 meno) e la signora era ansiosa di natura .. perchè non comprenderla? far saltare la vendita ?
Ripeto forse non è stato un atto perfetto, ma voi come avreste fatto (tanto ormai ho venduto e ricompro senza mutuo quindi è pura curiosità) se
1) la clausola sospensiva è necessaria per l’acquirente
2) il venditore non vuole un atto che con la scusa della sospensiva può saltare
3) il venditore capisce i problemi dell’acquirente e quindi distingue i casi in cui salti per cambio idea o salti contro la propria volontà e non vuole penalizzarli allo stesso modo perchè gli sembra ingiusto quindi una cifra unica non è considerata equa.
Vorrei sapere che avreste fatto per conciliare queste esigenze (non trattabili) pensando di avere a che fare con persone oneste.
Tanto se esiste il delinquente esiste al di là di che si scrive perchè prima di riprenderli i soldi con il tribunale!!!!
Quanto al core business era ovviamente vendere …
l’altra offerta, peraltro qppena più alta, aveva delle condizioni normali per quel centro urbano, ma a me non abituata e forestiera mi mettevano l’ansia e temevo casini e la tempestica era peggiore
l’altra offerta avuta privatamente era ottima per condizioni e tempistica, ma era 25.000 euro più bassa (anche perchè comprando anche il box era logico uno sconto cumulativo), che poi sarebbe stata la prima persona a cui avrei chiesto se era sempre interessata se saltava tutto
non solo per interesse, ma anche per simpatia visto che pur avendo dieci anni più di me avevamo trascorsi in tema di ricerca casa molto simili e quindi abbiamo solidarizzato umanamente parlando (e la cosa tragica per lei è che se mi avesse fatto la stessa offerta due mesi prima io e le altre parti avremmo accettato perchè non si riusciva a quagliare .. è stato strano .. prima pareva non la voleva nessuno - tanto che nonostante la cura messa nella scelta del prezzo cominciavamo ad avere dubbi -, poi all’improvviso le offerte si sono sovrapposte e pure quando ho firmato il giorno stesso mi è arrivata un’altra offerta di importo pari da un nuovo interessato).
Se tutto saltava perchè cambiava idea dopo quattro mesi erano giusti 50.000 (in rapporto al valore del bene, ovvio che se fosse stato un bilocale non erano queste le cifre), ma se non era colpa sua? non mi andava di infierire e nemmeno però mi andava di stare mesi con una proposta che di fatto era tutto e niente.
Certo potevo trovarmi solo con il risarcimento ovvero i 30000 perchè io avrei reso 170.000 ai signori … e il resto me lo sarei tenuto .. se avessero avuto da ridire per imbecillità o cattiveria che mi portassero in tribunale ..
e con la casa da vendere ..
ma da l’altra parte i rischi vanno anche corsi .. o loro, con cui la trattiva era in essere da un po’ quindi eravamo avanti sul piano di controlli fatti anche dal suo architetto o un’altra sulla carta ottima, ma che era più bassa ..
mi parevano veramente interessati e infatti così è stato, la loro era solo paura di un inconveniente all’ultimo secondo e da buona ansiosa li capivo benissimo ..
tra parentesi, complice il fatto che ho venduto box e appartamento separatamente, abbiamo venduto praticamente a prezzo pieno .. ancor oggi mi dico incredibile, ma vero ..
ma del resto sul prezzo eravamo stati molto attenti e non vi mettete a ridere .. visto che l’AI secondo me la cifra l’aveva un po’ sparata gliela si fece mettere in vendita a meno … del resto il mio miglior parametro l’ho avuto grazie ad un colpo di fortuna che mi ha consentito una stima indiretta visto che ho visto e saputo il prezzo di vendita di un immobile molto simile per aspetto e identico per condizioni di vetustà nel palazzo adiacente.
perchè scelsi cmq lui? perchè per il resto mi parve un buon professionista e perchè siccome c’erano un po’ di casini dietro in via di soluzione (per via dei contrasti ereditari .. in gran parte risolti al momento dell’immissione sul mercato e definiti prima della vendita) occorreva un po’ di esperienza per saper gestire emotivamente la situazione e non farsene spaventare ..
guarda 6 troppo simpatica, + parli e + mi spavento. ma essendo tutte brave persone, una forza superiore (che noi AI, per contiguità libero-muratoriale, amiamo definire il GRANDE ARCHITETTO DELL’UNIVERSO) ha guardato giù e vi ha dato una mano.
meglio di così…
tutto è ingiusto e imperfetto…
hammer ti spaventerò anche, ma se non spieghi perchè, se non mi dici cosa avresti fatto tu nelle stesse identiche condizioni .. cosa mi fa pensare che davvero con una AI avrei realizzato di più ?
segreto professionale? beh, scrivimi se vuoi .. la mia è pura curiosità perchè ho già fatto, nel male o nel bene.
Chi secondo me ha rischiato di più è stata l’acquirente a darmi 200mila di cui 150 in acconto senza preliminare registrato .. ma io più che dirgli di farlo, che dovevo fare?
la garanzia era per lei .. se si è fidata, una sua scelta, che ancora oggi non mi spiego (io non l’avrei fatta mai).
PS quando vanno in porto affari grossi c’è sempre il fato dalla tua …
e così alla fine, in senso molto più ampio della vendita conclusa, “tutto è bene, quel che finisce bene”.
io e mia sorella in questo caso, pensando a tutto il casino d’attorno causa beghe successorie con nostra zia, considerato che, nonostante spese di avvocato, nonostante imposte facoltative, nonostante i debiti lasciati .. ci abbiano rimesso pochissimo rispetto ad una situazione senza casini (ci ha rimesso di più nostra zia a conti fatti) … grazie ad un accordo vantaggioso con la controparte prima e a una vendita a prezzo pieno tutta nostra,
ecco io e lei diciamo che nostra madre, quando nostra zia ha lanciato l’ultima offensiva (chiedendo un atto di divisione non previsto dall’accordo precedente, assolutamente superfluo dato il patrimonio, e solo un modo in cui sperava di incasinarci dato che dovevamo conguagliare, con relativa botta di imposta di registro per noi … NON DITEMI CHE C’ERANO ALTRE STRADE PER DIVIDERSI I BENI .. LO SO, MA DA SOLA NON POSSO SCRIVERE UN ATTO BILATERALE), si deve essere girata nella tomba e smosso qualcosa .. infatti in contemporanea è iniziata la pioggia di offerte.
salve a tutti vi pongo un quesito:
mia suocera sabato ha sottoscritto una proposta per l’acquisto di un immobile; motivo principale che l’ha spinta a fare la proposta è stata la condizione che l’immobile era locato sino al 2011, con una rendita annuale pari ad euro 6.000,00.
Trattandosi di un investimento ha pensato di pagrsi il piccolo mutuo con il canone percepito.
Oggi ha chiamato l’agente immobiliare e ci ha comunicato che il proprietario accetterebbe la nostra proposta, però l’immobile non è più locato, ma libero, perchè l’inquilino per la fine del mese ha deciso di lascaire l’appartamento.
A questo punto mia suocera ha detto di voler ritirare la proposta perchè per lei è venuta meno una condizione importante dell’acquisto, ma l’agente sostiene che non è possibile.
Secondo lui la proposta è stata accettata e si è perfezionata perchè noi non avevamo indicato nelle note che subordinavamo l’acquisto alla locazione.
Mi chiedo, ma come è possibile questo?
Come potevamo subordinare l’acquisto alla locazione se sapevamo che era fittato sino al 2011 e ciò è anche indicato nella proposta?
Datemi una mano, grazie.
Ciao a tutti, sono nuova di questo blog.
Il mio titolare, quando fa le proposte d’acquisto, fa versare un piccolo assegno di capparra,generalmente di 3.000 o 5.000 euro.
Poi se la proposta viene accettata,restituisce l’assegno oppure lo stesso assegno verrà decurtato dalla somma che verrà poi versata al compromesso.
Se la proposta è subordinata ad esempio al mutuo e lo stesso mutuo non viene rilasciato,l’acquirente riavrà la capparra che ha versato nella proposta.
Inoltre nella nostra proposta,c’è proprio questa dicitura: “Dopo l’avvenuta accettazione della seguente proposta,la somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria”
Fatemi capire……quindi???? Vuole dire che dopo l’accettazione se le parti si tirano indietro perdono la caparra vero? doppia x venditore e normale x acquirente giusto? Ma se prima dell’accettazione il venditore va ad accettare altre proposte che succede? Se volete potete rispndermi alla mia e mail: voxina80@yahoo.it
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO.
Per le domande ti consiglio di postare sul Forum, in questa sezione
SCUSA COME SI FA….? CHE DEVO FARE?
Ci penso io
Lo apro a tuo nome.
Vai su http://forum.immobiliare.com e registrati, come hai fatto sul blog.
Poi potrei inserire tutti i quesiti che vuoi.
Nel frattempo prendo e te lo copio io
Lo trovi QUI
Ciao a tutti. Primo post. Ho un problema con un cliente e vorrei capire se ho sbagliato qualcosa, e se sì come comportarmi. 1 mese fà redigo con il proponente una proposta irrevocabile di acquisto con durata 20 giorni. Succede che il venditore accetta e durante un incontro lo comunica verbalmente all’acquirente. Succede poi che il proponente non riesca ad ottenere il mutuo desiderato poichè sulle mappe catastali non risultano delle modifiche fatte successivamente all’appartamento, e quindi l’affare salta. Il proponente ora esige la restituzione dell’assegno di 2.000 euro appallandosi al fatto che per lui era vincolante il fattore mutuo. Ma sulla proposta non è specificata tale clausola. Allora il proponente si appella al fatto che l’accettazione della proposta non gli è stata comunicata tramite le consuete modalità (telegramma, raccomandata ecc…) e quindi senza di essa la proposta è automaticamente scaduta in quanto trascorsi i 20 giorni. L’assegno però io l’ho già dato al venditore che tralaltro l’ha già incassato, ed il proponente sostiene che in base a quanto scritto sulla proposta non dovevo nemmeno consegnarlo in quanto questo passaggio sarebbe dovuto avvenire solo al momento della comunicazione dell’accettazione. Che faccio ora?
ma non è che manca la regolarità urbanistica a questo immobile? e questa clausola c’è di solito sulle proposte. quindi se manca è nulla la proposta e l’assegno si rende.
Io non sono AI ma se fossi sto cliente sarei una belva con lei .. controllare che una piantina corrisponda è troppo difficile? e pure il proprietario!!!
che gente!
Salve Matteomo,il primo errore è quello di non aver comunicato o fatto firmare all’acquirente la presa visione della proposta. L’assegno non andava conseganto al proprietario. Il secondo problema è lo stato attuale dell’immobile perchè catastalmente non è in regola. L’acquirente ha tutti i diritti di ritirarsi, pretendere la restituzione dei 2000 euro e in più potrebbe chiedere al proprietario dei danni per aver perso del tempo,non aver dichiarato i problemi di tipo catastali, e di aver impostato e chiesto alla banca un mutuo bancario, sicuramente sarà uscito il perito, che andrà pagato, in quale avrà certificato che l’immobile catastalmente non è in regola.
Hai fatto un errore…
Salve a tutti. un aiuto. oltre un mese fa, come venditore, ho firmato una proposta aggiungendo due clausole relative alla data di rogito ed al godimento gratuito dell’abitazione per i successivi quattro mesi…..
HO spostato il suo quesito nel forum, nell’area dedicata: clicchi QUI
Salve a tutti. Sono incappato in una compravendita con alcuni problemi e avrei bisogno di un aiuto. In pratica dopo essermi recato da un’agenzia immobiliare ed aver deciso di acquistare un immobile ho sottoscritto la proposta irrevocabile di acquisto accettata dal venditore (solo verbalmente), ma ho poi scoperto che parecchie modifiche apportate all’immobile non erano visibili sulle mappe catastali. Infatti la banca mi ha respinto il mutuo richiesto proprio a causa della non regolarità di queste e così ho deciso di interrompere l’operazione con somma disapprovazione dell’agente. Sottolineo che su tale proposta vi è questa frase: “L’immobile sarà trasferito …. in regola con la norma edilizia, urbanistica e catastale”. E’ poi successo che dopo circa un mese il venditore abbia regolarizzato le mappe e abbia rimesso in vendita l’immobile con un’altra agenzia. Così l’ho ricontattato e ci siamo nuovamente rimessi d’accordo privatamente. Preciso che il venditore non ha mai dato un mandato ufficiale ad alcuna agenzia. Ora l’agente, probabilmente venuto a conoscenza della compravendita pretende la provvigione. Io sono piuttosto contrariato per i seguenti motivi:
1) Non mi ha mai fatto pervenire la proposta accettata
2) Non si è preoccupato di verificare che l’abitazione fosse a norma espondendomi ad un rischio elevato poichè 3) A causa di tale mancanza la banca non mi avrebbe erogato il mutuo e non avendomi consigliato una sospensiva in caso di mancata erogazione avrei perso la caparra per una responsabilità non mia.
Posso pensare di pagare quelle 2 giornate (esagero) dedicatemi alla mediazione iniziale ma francamente sento che i miei interessi non siano stati presi minimamente in considerazione. Cosa ne pensate?
penso che debba senza dubbio pagare le provvigioni sia lei che il venditore, il fatto che il venditore abbia sistemato la parte catastale dell’immobile è indice che tali irregolarità non erano tali da compromettere la concessione di un mutuo, semmai potevano solo costituire una condizione per la sua concessione.
“L’immobile sarà trasferito …. in regola con la norma edilizia, urbanistica e catastale” tale clausola implica proprio un impegno del venditore a consegnare l’immobile in regola per il rogito e non alla proposta, ovviamente il preliminare o l’accettazione della proposta deve comportare un preciso impegno del venditore a sistemare queste difformità.
Le irregolarità hanno compromesso la concessione del mutuo tanto che dai 130.000 che la banca mi avrebbe dovuto erogare siamo passati a 115.000 tirati. Questo a causa del perito che, pur avendo alzato il valore il più possibile, non poteva assumersi il rischio di dichiararne uno su dati non a norma. E non stiamo parlando di piccole modifiche ma della costruzione di due interi soppalchi, una cantinetta esterna ed un porticato per i posti auto. Cosa che ad un professionista, come ritenevo fosse l’agente, dovrebbe balzare all’occhio subito. Inoltre io avevo richiesto verbalmente all’agente di inserire una clausola che sospendesse l’operazione in caso di mancata erogazione del mutuo ma mi rispose che dovevo stare tranquillo e che al massimo l’avremmo inserita nel preliminare (è possibile?). Adesso insiste che il mutuo avrei dovuto chiederlo in un altra banca con periti meno zelanti o a società di broker. In pratica sarei costretto addirittura a cambiare banca. Non ho parole….
La proposta irrevocabile di acquisto (art.1329) . Atto rilevante da ponderare attentamente
È indiscutibile che la Proposta di acquisto, sottoscritta “per accettazione” determini il sorgere di precisi obblighi contrattuali non revocabili pena la perdita del deposito cauzionale ed il pagamento all’agente della mediazione; Lo svantaggiato è innanzitutto il proponente l’acquisto.
Le “proposte irrevocabili acquisto” ( più avanti P.d.A ), correntemente utilizzate , sono carenti di una serie di pattuizioni che rinviate a discussione nel successivo “preliminare” possono generare liti; Il proponente non ricava alcun beneficio dalla sua presentazione, anzi si espone anzitempo e unilateralmente; gli unici a trarne vantaggio sono il mediatore che, verificandosi l’accettazione, in forza di un contratto perfetto (vedi art.1325-1326) è in grado di dimostrare la conclusione dell’affare e la maturazione del suo diritto alla provvigione, e l’aspirante venditore che beneficia di una piccola asta al rialzo.
Per evitare inutili rischi e prevenire litigi, è opportuno che solo dopo aver preso visione della documentazione della casa e dopo aver esperito gli altri importanti preventivi controlli, l’aspirante acquirente proceda direttamente alla stipula di una “promessa bilaterale di compravendita” ben formulata con l’aiuto di un professionista di parte . Se proprio desiderasse presentare la P.d.A, lo dovrebbe fare almeno dopo aver visionato la documentazione più importante (es. atto di provenienza, planimetrie, licenza edilizia, visura ipotecaria, visura a ufficio protesti, visura a registro imprese ) e prevedendo subito TUTTE le condizioni per le quali è disposto ad obbligarsi.
Esempio n.1:-Dopo l’accettazione della P.d.A, il proponente già contrattualmente coobbligato, scopre che poco prima sono state deliberate (e taciute) spese condominiali straordinarie di rilevante entità (sostituzione caldaia , rifacimento tetto e facciate, rimozione amianto/eternit ), che i lavori e pagamenti cadranno a cavallo del rogito. Si aprirà sicuramente una questione spinosa: a chi tocca pagare le rate condominiali ? che si fa visto che una parte vorrà addossare integralmente la spesa all’altra ? Una lite, un costoso arbitrato? ( la giurisprudenza, incerta e contraddittoria certo non aiuta)
Esempio n.2-E se per inesperienza, non avendo piena contezza della rilevanza giuridica, all’atto della sottoscrizione della PdA (poi accettata), avesse solo accennato, ma dimenticato di subordinare in maniera scritta la validità alla NON PROVENIENZA del bene da successione o donazione?
In primis, (se non vorrà perdere il deposito cauzionale e pagare la mediazione) si troverà obbligato ad acquistare un bene di insicura provenienza e circolazione. E ciò malgrado, la Banca potrebbe negare l’erogazione del mutuo necessario per pagare la casa e pertanto gioco-forza si ritroverebbe inadempiente conseguendo comunque la perdita del deposito ed il pagamento della mediazione.
Esempio n.3- Dopo l’accettazione della PdA, le parti già vicendevolmente obbligate, rilevano la mancanza delle certificazioni utili od obbligatorie (es. certificazione energetica ). Chi paga la salata parcella del professionista che dovrà predisporla ?
E se, a P.d.A accettata, il malcapitato accortosi che altri fatti per lui rilevanti sono stati tralasciati o non corrispondono alle originarie rassicurazioni verbali, decide di rinunciare a proseguire nell’affare, chi lo rimborserà dell’acconto che sicuramente perderà ? Chi si opporrà alle pretese del mediatore, che maturato il diritto alla provvigione avendo portato le parti alla conclusione dell’affare, non vorrà sentire ragioni ? Pare evidente l’opportunità di chiarire ogni aspetto prima di contrarre qualsiasi obbligazione, a maggior ragione se unilaterale. La indicazione nella P.d.A di tutte le condizioni poste su tutti gli aspetti rilevanti metterà il proponente al riparo da sorprese e nella condizione preventiva di contrattare alla pari.
L’utilizzo di formulari scarni e incompleti facilmente determina problemi non da poco e tali da togliere la tranquillità a quanti “allo sbaraglio ma in buona fede” si avvicinano al mercato immobiliare investendovi risparmi di una vita. I siti delle associazioni dei consumatori, i blog del settore, sono zeppi di casi capitati a giovani e/o inesperti che solo troppo tardi capiscono in che guaio si sono cacciati.
Pare sicuramente auspicabile che Associazioni Consumatori, Camere di Commercio, Agenzie immobiliari, Imprese e quant’altri attori del settore, adottino e propongano modelli di P.d.A. complete così che ogni problematica emerga prima dell’assunzione di un gravoso impegno unilaterale (tale è la proposta di acquisto fino a che non venga accettata) e prima dell’accettazione. In tal maniera anche l’aspirante venditore valuterà compiutamente e sarà conseguentemente tenuto a negoziare preventivamente le condizioni proposte . Così si potrà evitare inutili contenziosi e garantire ordinata continuità e serietà dell’ affare.
E’ rilevante che il proponente sappia che la “proposta di acquisto” non è (come spesso viene millantata ) una “ semplice prenotazione” né serve a “ bloccare l’affare “ visto che la proprietà per un certo tempo è libera di confermare o disattenderla. Il proprietario di un immobile appetibile, come detto, potrebbe addirittura innescare un’ asta al rialzo e accettare solo la proposta migliore respingendo le altre, senza conseguenza alcuna.
Né si obietti che il proponente ha la possibilità di recedere prima dell’accettazione ; Taluni (es. alcune Camere di Commercio) sostengono che il proponente può recedere entro 4 giorni dalla presentazione della proposta (seppure irrevocabile) a meno che non si sia già verificata l’accettazione dell’aspirante venditore. Tale “tutela” pare di facile aggiramento: se il proponente comunicasse tale volontà gli verrebbe immediatamente obiettata l’impossibilità del recesso in quanto “poco prima” la proposta è stata accettata. Insomma nella realtà è una garanzia inconsistente salvo che il proponente non preveda nella proposta la facoltà di recesso e che questa, o l’accettazione, debbano formalizzarsi con un fax, una e:mail che indicano in maniera certa, data, ora, minuto.
La “proposta di acquisto” per il fine che intenderebbe perseguire, neppure dovrebbe chiamarsi così, e neppure richiamare termini come “compratore” o “venditore” , che potrebbero indurre a ritenere che con la accettazione esplicita sia già perfezionato un contratto di compravendita ; Infatti un contratto (anche di compravendita immobiliare) è concluso (seppure vincoli solo le parti fino alla trascrizione a cura del Giudice o a cura del Notaio rogante) se redatto in forma scritta ex art.1350, se contiene i requisiti essenziali ex art. 1325, “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte “ (ex art. 1326 c.c.), caratteristiche che si riscontrano tutte nella “proposta irrevocabile di acquisto accettata”.
Per convincere gli scettici basti pensare a quanto avviene comunemente in ambito imprenditoriale/aziendale. In quella sede è norma che il cliente, dopo articolata e completa negoziazione su ogni aspetto, “proponga di acquistare irrevocabilmente” un certo macchinario fabbricato appositamente negli USA. Il fornitore ritorna firmata “per accettazione” la P.d.A. Tanto basta per concludere un contratto di compravendita A nessuno in ambito aziendale passerebbe per la testa di far seguire alla “proposta di acquisto accettata ” che come visto è già compravendita , un preliminare (alias, compromesso) e poi di nuovo un successivo contratto di compravendita (alias rogito)
Come già scritto lo scambio di volontà della “proposta di acquisto accettata”, (salva l’interpretazione contorta di chi a tutti i costi lo vuol far passare comunque derogando logica e diritto, come “un preliminare del preliminare”) determina il nascere di un contratto di compravendita perfetto ex art. 1325 e 1326, che pure dovrà essere rifuso nell’ atto notarile per ottenere trascrizione e pubblicità ; Tanto è che, nell’ipotesi che dopo l’accettazione una delle parti non volesse addivenire alla esecuzione e trascrizione dell’atto notarile, la parte che ne avesse interesse potrebbe pretendere e ottenere la trascrizione d’imperio dal Giudice adito.
(vedi in appendice, punto 1-2-3-4)
E seppure “ L’ Acquirente” o “ Il Venditore” lasciassero sottintendere, contraddicendosi rispetto ai termini utilizzati, di voler perfezionare tutti gli accordi in un successivo atto preliminare , rimarrebbe “ il tarlo”, “ l’equivoco” ingenerato da quelle dizioni improprie .
Se correttamente formulata, seppur sconsigliata , la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto” dovrebbe più propriamente chiamarsi “preliminare del preliminare “ e il proponente non dovrebbe proporre “di acquistare” né il venditore accettare di “vendere” ma il proponente dovrebbe promettere di eseguire dopo tot giorni dall’accettazione, “una promessa bilaterale di compravendita ”, detta comunemente “preliminare”, contratto prodromico alla esecuzione del successivo rogito notarile.
Conclusioni: la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto” comunemente riscontrabile nei formulari e nei siti web è giuridicamente pericolosa ; come visto ,se accettata, può determinare la nascita di un vero e proprio contratto di compravendita con il rischio che l’interessato richieda alla Magistratura la trascrizione giudiziale e con conseguenze fiscali dirompenti.
Può essere causa di successivi conflitti visto che impegna le parti solo su pochi aspetti salienti rinviando la discussione di altri non meno rilevanti, al successivo “preliminare”, sede nella quale non è detto che le parti addivengano ad un accordo.
E’ atto “opprimente” per il proponente che se volesse recedere perderebbe deposito cauzionale e dovrebbe pagare comunque la mediazione.
E’ atto “schizofrenico” : da un lato entrambe le parti, dopo l’accettazione della PdA sono “ legate mani e piedi” e condannate ad adempiere pena la perdita di depositi, caparre, provvigioni; dall’altra non si sa ancora bene su quali basi le parti si sono coobligate, visto che molti aspetti rilevanti sono ancora da discutere e non è per nulla scontato che si perverrà ad un accordo.
APPENDICE
Fonte: Consiglio N. Notariato –1-Pericolosità di utilizzo di termini impropri -2- La proposta irrevocabile di acquisto -3- ConsiglioNotariato Venezia –4) Parere de Il Sole 24 ore
-1-“Capita che inesperti utilizzino la frase “vendo, acquisto” invece di “prometto di vendere, prometto di acquistare”.- Quando succede, si ha una vendita vera e propria che vincola però solo le parti che l’ hanno sottoscritta . Se sorgono liti e si è costretti a registrare questo tipo di accordo si pagano pesanti imposte sull’avvenuta vendita. Finché comunque un contratto non passa nelle mani del notaio ed è trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari non ha alcuna efficacia nei confronti di terze persone, Stato compreso”
-2-“La proposta di vendita o di acquisto è un documento che le parti possono firmare prima della compravendita vera e propria. Essa consiste, rispettivamente nella manifestazione della volontà di vendere fatta dal proprietario del bene ad un probabile acquirente o nella manifestazione della volontà di acquisto fatta da un possibile acquirente al proprietario del bene: in entrambi i casi con l’accettazione della proposta, quantunque non lo si creda, il contratto di compravendita è perfezionato e vincolante per entrambe le parti. Di solito, inoltre, la proposta, sia essa d’acquisto sia essa di vendita, è irrevocabile: il proponente si obbliga cioè a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo durante il quale, anche se volesse revocarla, perché magari ha cambiato idea, non può farlo o, se lo fa, ciò non ha alcun effetto. Contrariamente a quanto si possa comunemente credere, non è poi così facile quindi, un volta firmata la proposta, poter retrocedere dalla stessa, imponendo detta proposta degli obblighi alle parti che l’ hanno sottoscritta.”
-3-Nel vademecum (pertinente la compravendita immobiliare) edito dal Consiglio notarile di Venezia in collaborazione con la Camera Arbitrale , nel capitolo Agente immobiliare-la proposta e l’accettazione, cosi si trova scritto: “ …..In realtà quei due documenti (proposta e accettazione) costituiscono già una vendita e quindi se per qualsiasi ragione giungono nelle mani degli uffici fiscali vengono imposte sanzioni e tasse come quelle gravanti sulla vendita”.
-4-Le trappole della proposta irrevocabile -Nove volte su dieci l’agenzia immobiliare propone (o, talvolta, impone) al candidato compratore di firmare la cosiddetta proposta irrevocabile d’acquisto.-Si tratta di un impegno, preso solo da una parte ( l’acquirente) a versare per l’immobile un certo prezzo. L’obbligo preso è irrevocabile, per un certo periodo (per esempio, un mese). Entro questo lasso di tempo, il venditore potrà inviare una lettera con cui accetta la proposta. Dopo l’accettazione, è prevista in genere la firma del compromesso: solo in seguito si andrà al rogito. Alla firma dell’impegno, l’acquirente versa una certa cifra, a titolo acconto, destinato a trasformarsi al compromesso in una caparra. Spesso, nello stesso documento il candidato compratore riconosce il versamento dell’onorario all’agenzia.
La proposta irrevocabile viene troppo spesso contrabbandata come una “prenotazione” dell’immobile, che altrimenti potrebbe essere venduto ad altri. Il proprietario, al contrario, potrà tranquillamente vendere ad altri. Inoltre vi sono delineate, senza che siano possibili variazioni al compromesso o al rogito, le condizioni poste (ndr, poche e scarne) , non dall’acquirente (come sarebbe logico), ma dall’agenzia. Ci si potrebbe pentire, quindi, di quanto sottoscritto. Se, poi, l’agenzia è poco seria, può senza rischi fare firmare diverse proposte di acquisto per lo stesso immobile a più candidati acquirenti, scatenando così un’asta al rialzo sui prezzi. Questa abitudine poco corretta fa il paio con un’altra: quella in cui l’agente immobiliare sottoscrive con il venditore un patto secondo cui tutto l’incasso della vendita che oltrepassa una certa cifra finisce nelle sue tasche. Si tratta del cosiddetto “supero”, una pratica condannata da tutte le associazioni di mediatori, ma ancora troppo diffusa, che vede l’agenzia incamerare tutti i rialzi dell’asta tra i compratori. La proposta irrevocabile è, per alcuni, uno strumento debole. Si tratta infatti di un preliminare del preliminare di acquisto, quindi di qualcosa che ha scarsa base giuridica. Inoltre, in un solo documento l’acquirente assume impegni verso il venditore e verso l’agenzia.
Oggi 21 gennaio 2009
L’articolo è di mia creazione. Mi assumo ogni responsabilità riguardo la serietà e attendibilità dei contenuti. F.to Ennio Alessandro Rossi
Dott. Ennio, dovremo citare anche l’autore del sole2 Ore dal quale ha preso il punto 4.
Dott. Ennio:
una domanda di curiosità personale, lei segue molte compravendite nell’arco dell’anno?
Dott. Ennio, ritengo che lei sia uno di quegli esperti di parte a cui suggerisce di rivolgersi una volta trovato l’immobile.
Alcune sue considerazioni possono essere anche condivisibili ma vorrei fare alcuni esempi anche io:
1) Un potenziale acquirente visita un immobile e lo ritiene interessante, come suggerisce non formula nessuna proposta scritta, fissiamo da lì ad una settimana il preliminare; nel frattempo il venditore riceve una proposta scritta di pari importo ma più vantaggiosa come pagamento.
Cosa impedisce al venditore di accettare l’altra proposta? un contratto verbale?
Questo per spiegare che la proposta di acquisto non tutela solamente l’agenzia e il venditore ma anche l’acquirente.
2) Riferendomi al suo discorso sulle potenziali aste immobiliari, non ho mai fatto sottoscrivere una proposta di acquisto che fosse irrevocabile per più di 3/4 giorni.
3) Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle certificazioni e conformità urbanistica e catastale sono ovviamente a carico di chi vende.
Nelle proposte di acquisto, almeno nelle mie, le parti sono di identificate come Proponente l’acquisto e Destinatario della proposta.
Ritengo questo suo commento lacunoso di alcuni aspetti che ritengo invece Lei abbia ben chiari.
replica a rag./sign: Oris : di Alberto Stringhi - tratto da Il Sole 24 Ore
“Tre precauzioni per limitare i danni”
nell’occasione aggiungo altre considerazioni indicate dal giornalista del sole 24 ore citato:
“La proposta irrevocabile è divenuta una consuetudine applicata da tutti i tipi di agenzie. Può essere difficile non firmarla, ma è possibile limitarne i rischi. Come?
Innanzitutto facendo scrivere il documento dal notaio che in seguito redigerà il rogito (va detto che non bisogna lasciarsi impressionare dal “pressing” sul tempo): la proposta deve contenere infatti tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo di acquisto.
Grazie.
Credo ch eil notaio non debba scrivere la proposta di acquisto, fintanto ch la stesa non rimanga quello che è: una proposta di acquisto.
Riferimento n.128 robertos il 22 Gennaio 2009 alle 10:34 ha detto:
“Dott. Ennio, ritengo che lei sia uno di quegli esperti di parte a cui suggerisce di rivolgersi una volta trovato l’immobile”
Replica: nella misura in cui il cliente può rivolgersi alla Sua agenzia cui è facile risalire clikkando su “RobertoS”. E forse avrebbe ragione: visto che Lei partecipa a questo blog significa che, oltre a farsi notare come agenzia, si pone dei problemi il che è sinonimo di serietà. Esemplificando, il cliente avrebbe pure ragione, se ne avesse necessità, di rivolgersi all’avvocato Caviglia che in un articolo sull’argomento e senza enfasi pubblicitaria espone le sue apprezzate opinioni dando prova,a prescindere dalla condivisione, di indubbia competenza. Con stima
Ennio Alessandro Rossi
Preciso nell’occasione che l’articolo in esame rispecchia il mio libero pensiero. Non intendo polemizzare. Pertanto nel prosieguo scambierò solo opinioni sul merito.
Certamente, i suoi contributi sono stati sempre apprezzati, e messi sul wiki: avessero fatto altrettanto i miei colleghi
Riferimento “Roberto S” del 22.1.08 ore 10:34-”Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle certificazioni e conformità urbanistica e catastale sono ovviamente a carico di chi vende”
replica: Le problematiche per quanto attiene le certicazioni sono articolate e complesse e numerose, riguardano l’unità in senso stretto e le parti comuni (impianto elettrico e salvavita, antenne tv e parabole satellitari, caldaie,riscaldamento,citofoni,prevenzione incendi etc.
A riscontro della complessità la invito a consultare il seguente http://www.proprietaricasa.org/arcidiacono/arcidiacono.php?l=0
Non entro nel merito perchè non è la mia materia ma in vero le cose si complicano quando vengono, negli atti preliminari,(purtroppo troppo frequentemente)inserite formule del tipo: ” l’unità verrà compravenduta nello stato di fatto e di diritto ben nota alla parte promissaria acquirente che prima d’ora ne ha preso materiale visione in loco ”
Tali dizioni generano contenzioso.
L’obbligatorietà di allegare la Certificazione Energetica al rogito potrebbe generare contenzioso in questo particolare periodo, per esempio se gli accordi preliminari fossero stati assunti prima dell’entrata in vigore della legge ed il rogito fosse fissato dopo l’entrata in vigore. ( in Lombardia la generale applicazione decorrerà dal 1-7-09, per cui i preliminari prossimi potrebbero già risentire di questa incertezza)
cordialità Ennio Alessandro Rossi
@Ennio Rossi
cliccando sul mio nome si risale a chi sono non per mera pubblicità (Le assicuro che da quando scrivo sul blog non credo di aver avuto un contatto da clienti che leggevano qui) ma semplicemente per chiarire chi sono dato che spesso in internet si usano nickname.
Gli adempimenti relativi al rilascio delle certificazioni sono sicuramente a carico di chi vende; Le ricordo che con il D.M. 37 del 22.01.08 (di cui ora hanno soppresso l’art.13 che riguardava l’allegazione delle certificazioni agli atti) anche noi AI ci siamo dovuti documentare su queste problematiche.
Le faccio presente che comunque il sopracitato D.M. non prevedeva affatto la conformità alle ATTUALI normative ma prevdeva una certificazione di rispondenza alle norme vigenti all’epoca della costruzione; non era quindi obbligatorio adeguare gli impianti.
la ” l’unità verrà compravenduta nello stato di fatto e di diritto ben nota alla parte promissaria acquirente che prima d’ora ne ha preso materiale visione in loco ” è secondo me solo parzialmente valida dato che ritengo che la conformità degli impianti possa essere considerata un vizio occulto e quindi mi premunisco di informare i miei clienti acquirenti sulla conformità o meno degli stessi aggiungendo che:”il promissario acquirente rinuncia ad ogni garanzia in merito alla conformità degli impianti…..”
per quanto riguarda la certificazione energetica, o meglio l’attestato di qualificazione energetica dato che la regione Toscana in questo senso è ancora carente, Le assicuro che stiamo provvedendo già da tempo per tutte le nuove costruzioni e quindi non mi spaventa farla redigere a cura e spese del venditore anche per le costruzioni vecchie; Le faccio presente che anche la certificazione energetica, per quanto riguarda un appartamento di vecchia costruzione, è una mera fotografia dello stato di fatto e non obbliga il venditore ad apportare alcuna miglioria.
L’unica differenza che c’è da un anno ad oggi è che quando vado a fare una valutazione tengo conto anche di questo aspetto come punto di merito.
Come avrà notato mi sono astenuto da mettere telefono email fax in acalce al mio articolo. Riguardo le certificazioni ribadisco quanto sopra. Riguardo la Sua serietà professionale non ho dubbi tanto che per primo l’ho avanzata. Inoltre se vuole divenire veramente un garante per il cliente (che cosi’ non avrà bisogno di professionisti nè della loro supposta pubblicità) perchè non presta garanzia a favore del cliente ex art. 1763 ?
(Fidejussione del mediatore: IL mediatore puo’ prestare fidejussione per una delle parti)
Buon lavoro. Cordialmente
@EnnioR
Metter i prpri riferimenti è gradito a questo log, specie quando si contribuisce come fa Lei.
Quindi si senta libero di farlo, senza esagerare come faceva qualcun altro ..
In quanto al piccolo “diverbio” tra Lei e Robertos credo che sia dovuto a fraintendimenti facili nel web.
Manteniamoci sui contenuti.
Non volevo essere assolutamente polemico o creare diverbi, rispetto le opinioni di tutti.
Lo sa che potrebbe essere un buona idea quella di dare, oltre alla normale polizza assicurativa obbligatoria per Legge, una garanzia accessoria tipo fidejuissione sulla tranquillità dell’affare.
Ciao, sono un privato, vorrei porvi un caso singolare (ma forse non cosí tanto).
ho firmato una proposta d’acquisto per un bilocale con un’agenzia della quale faró il nome a tempo debito. il prezzo della casa era di 140.000. bene, l’agente, giá all’atto della proposta comincia a propormi sgravi fiscali in una serie di voci, ma pensavo la cosa si fermasse lí ed ho sorvolato. al secondo giorno mi chiama e mi dice che il venditore accetterebbe, ma a condizione che gli versi 25 mila euro in nero. Per come era cominciata la telefonata con mezze frasi, come a nascondere qualcosa, ho messo in viva voce la chiamata per capire meglio quelle mezzi frasi cosa volessero dire. per esserne certo ho chiesto direttamente se voleva 25 mila euro in nero e lui ha risposto di si (con testimoni). al che gli dico che, dopo averlo richiamato dopo un’ora, visto che stavo parlando giusto con l’agente bancario al quale ho esposto la questione e lui mi ha assolutamente invitato a non cedere alla richiesta per vari controlli, non solo quelli possibili ed ovvi della finanza, ma per il fatto che l’ispettore per l’erogazione del mutuo avrebbe indagato sul reale valore di mercato dell’immobile. be’, richiamo l’agente, gli dico che la cosa non m’interessa (non m’interessava dal principio, ma meglio chiedere a chi sa piú di me) ealla sua domanda se doveva procedere con la firma gli rispondo di no, di fermare tutto. mi presento in agenzia dopo il fine settimana e lí comincia il teatro della mala fede. gli ribadisco che non voglio piú andare avanti con l’affare e che voglio il mio assegno indietro (1000 euro, poca cosa). mi dice che ormai il proprietario ha firmato (senza poterlo dimostrare)e che se mi ritiro devo pagare la penale, cioé l’intera percentuale sulla vendita piú iva!ho dimenticato la premessa: mi presenta da firmare un fogliaccio prestampato, nel quale scrive che in caso di recova dopo convocazione (chi sa spiegarmi qual’é questo momento?)dovró pagare comunque la percentuale allágenzia. volendo comprare, non ho dato peso a quella frase, visto che il dovuto lo avrei dato, in condizioni di legalitá, ma non era piú quello il caso. fatto sta che mi esorta a portargli un assegno di 5000 e passa euro il giorno dopo e lui mi avrebbe restituito il mio vecchio di 1000 di caparra confirmatoria!!(senza senso!)e di fargli la revoca su quel fogliaccio (non sulla proposta, né per raccomandata..non sarebbe da fare in raccomandata per legalizzarla?). comincio a scrivere semplicemente “revoco la proposta d’acquisto” e data e lí mi fermo, non firmo, perché mi é caduto l’occhio sulla frase in cui si diceva che dovevo pagare in caso di revoca. ovviamente ho cominciato ad informarmi piú dettagliatamente visto che non mi ero mai trovato in una situazione cosí.
vengo a sapere che: l’avvenuta accettazione deve essere confermata per mezzo raccomandata all’indirizzo rilasciato in fase di sottoscrizione (non mi é mai arrivata nessuna raccomandata.. se come dice lui il proprietario ha accettato, perché non mi ha inviato la raccomandata?!!), passati 7 giorni senza tale RC la proposta é nulla. Non contento, il giorno dopo mi manda un messaggio (che ho ancora sul telefono) nel quale mi dice che hanno preso tempo con il proprietario e che non sono passato in agenzia e che quindi ritiene che la possibilitá che mi é stata offerta non sia stata accettata.. chi sa capire a cosa si riferisse..?be’, ovvio..e stupido da parte sua inviare un messaggio cosí. perché avrebbero dovuto prendere tempo con il proprietario..? comunque, per salutare mi dice che si rivolgeranno al legale.
dopo un mese l’avv dell’agenzia m’invia al mio indirizzo di residenza la richiesta di pagare la percentuale all’agenzia, addirittura entro 7 giorni!praticamente un’estorsione.. chiamo l’istintivo avvocato e gli chiedo cosa vuol dire.. mi dice che io ho revocato e che devo pagare.. e la firma?io non ho firmato la presunta revoca..e se la proposta é irrevocabile, come é possibile revocarla durante i 7 giorni e senza una raccomadata??? a quel punto usiamo la carta igienica che costa meno, no? gli dico che il suo cliente non l’ha informato del fatto che mi ha richiesto 25 euro in nero e di fatto l’avvocato rimane spiazzato. gli dico che puó tenersi l’assegno di 1000 euro (che non puó cambiare..arma a doppio taglio per lui) e chiudiamo la questione. non si fa piú vivo per un anno. qualche giorno fa mi ritorna la stessa raccomandata..che devo fare a questo punto?sto chiedendo ad un amico avvocato la possibilitá di chiedere i danni visto che sono rimasto senza casa e continuo a vivere in affitto con una mensilitá piú alta di quello che sarebbe stato il mio mutuo e quindi danni morali visto che la casa mi serviva per sposarmi ed ora sono si sposato ma in affitto e con l’ansia di questo truffatore che mi chiede soldi… che ne pensate? come mi devo comportare? a questo punto vorrei fare la segnalazione anche a alla guardia di finanza, sicuramente quella casa é stata venduta con lo stesso gioco..e chissá quante altre..
Se nessuno le ha comunicato l’accettazione non è stato concluso l’affare e quindi le devono anche restituire l’assegno dei 1000 euro che doveva essere intestato al proprietario.
Alla camera di commercio della sua provincia, ci sarà sicuramente una camera arbitrale chieda informazioni lì.
L’unico suo errore è stato dire che voleva recedere, in quanto non era tenuto ad effettuare pagamenti in nero, perchè oltretutto oltre all’evasione fiscale avreste tutti commesso diversi reati penali(antiriciclaggio e falso in atto pubblico).
Il nome dell’agenzia non lo faccia qui (rischierebbe la querela) ma alle autorità competenti
Salve, ho già postato questa richiesta in un altro articolo, provo a riproporlo sperando in un aiuto, grazie.
Dunque in sintesi i fatti: recentemente ho firmato una proposta di acquisto immobiliare (su modulo dell’Agenzia) versando un assegno come caparra al venditore (che ha firmato ed accettato la proposta). Ora (dopo due giorni) purtroppo non posso acquistare l’immobile (mancanza liquidità) cosciente di perdere la caparra versata. quello che chiedo è mai possibile che l’A.I. mi chieda una provvigione in questo caso, facendomi un favore (secondo loro)chiedendomi una cifra forfettaria di € 2.000,00?
sto pensando di non accettare e aspettare l’instaurazione di una causa.
PS. io avevo proposto di pagare € 500,00/1.000 per il lavoro svolto…lasciamo perdere quello che mi hanno risposto.
grazie per le notizie che mi fornirete.
Egregio signore, mi spiace dei suoi sopraggiunti problemi, ma, se la proposta è stata accettata, il collega ha svolto il suo lavoro ed è lei ad essere inadempiente.
Quanto ad avviare una causa, decida lei!
Personalmente le consiglio di non farla, poiché non essendo dalla parte della ragione, probabilmente la perderà con l’aggravio di spese legali!
La prossima volta, ci pensi bene prima di prendere impegni che non è in grado di mantenere!
Salve, ho una questione da sottoporvi. Ho fatto una proposta d’acquisto subordinata all’ottenimento del mutuo. Sulla proposta c’è scritto che per ottenerlo avevo 30 giorni ma che la validità della proposta era di 60 giorni. Lo so, un’enormità. Ho versato una caparra confirmatoria al venditore.
alla scadenza dei 60 giorni mancano pochissimi giorni. Il mutuo, per l’ottenimento del quale ho incaricato un’agenzia di intermediazione, non l’ho ancora ottenuto, anche se questi consulenti continuano a dirsi fiduciosi. Per me ottenerlo in così poco tempo è quasi impossibile. La proposta d’acquisto non è ancora stata accettata perchè, dice l’agente, il venditore vuole essere sicuro che io abbia il mutuo.
Sono abbastanza nervoso. Se ottenessi il mutuo entro tempo massimo sarei contento, ma se così non fosse, anche se i consulenti insistono a dirmi che me lo concederanno, preferirei vedermi restituito l’assegno, salutare tutti e ricominciare quando e con chi voglio.
La mia paura è che l’agente possa fare accettare la proposta al venditore e rifiutarsi di restituirmi la caparra nonostante la mancata delibera del mutuo (ma solo la sua solita promessa…).
Potrebbe farlo?
Da quel che so no, perchè quel contratto è subordinato ad una condizione necessaria (la delibera del mutuo) senza il concretizzarsi della quale il contratto non può dirsi perfezionato. Quindi a me la caparra e niente provvigioni.
Inoltre siccome credo che la forma data alla proposta e la conduzione della mediazione sia sbilanciata a favore del venditore (proposta non accettata dopo 7 settimane) e dell’agente (proposta irrevocabile esageratamente lunga). In caso di ulteriori negligenze (mancata restituzione della caparra o peggio…) in cinque minuti manderò un telegramma all’agente (o al venditore?) e mi recherò al più presto presso la camera di commercio presso la Segreteria della Commissione ruoli e vedrò di chiarirmi meglio le idee.
Ciò che spero comunque è che il giorno della scadenza mi venga restituito l’assegno senza battere ciglio. Ho speso tempo, soldi, ed energie fisiche e mentali a profusione. Ho voglia di riposare.
Secondo me sono incappato in persone che comunque finisca si possono definire poco serie. O, piuttosto, seriamente intenzionate a guadagnare senza curarsi della propria deontologia che vuole imparzialità ecc. E’ un “servizio” quel lavoro! Non un accaparramento! Le persone devono essere felici e contente dell’affare condotto, non lasciate nell’incertezza (e obbligate) per due mesi…
Accetto volentieri commenti sulla mia situazione della quale vi terrò informati. Ma soprattutto vorrei essere tranquillizzato sulla questione: “Potrebbe farlo?”
Grazie
Grazie
Se ho ben capito la situazione non hai nulla in mano che possa impedire al venditore di svincolarsi, in fono credo che hai accettato di provare comunque a ottenere il mutuo nonostante il venditore non abbia di fatto accettato la proposta e quindi nemmeno la condizione sospensiva.
La proposta irrevocabile di solito poi ha una ulteriore scadenza, entro la quale il venditore deve accettare o decade.
Credo che allo stato attuale tu non possa pretendere assolutamente nulla in caso il venditore si “ritirasse” perchè in effetti non ha mai accettato.
C’è da dire, di contro, che a meno ch enon abbia un altro compratore pronto egli avrà tutto l’interesse a procrastinare la scadenza dei 60 giorni, visto che a queste condizioni non rischia relativamente nulla epuò averne solo vantaggi (la possibilità di avere te come acquirente, pur potendo vendere a chicchessia).
Credo che se tu gli hai concesso quella fiducia probabilmente sentivi che era il caso di farlo.
Io voglio solo potermi ritirare scaduto il termine fissato.
Io non sono preoccupato che il venditore non accetti.
Sono preoccupato che l’agente non mi restituisca la caparra con qualche scusa.
Ho firmato perchè sono stato uno sprovveduto e non perchè mi sono fidato, ma compito di un agente è tutelare le parti! Avrebbe dovuto spiegarmi bene.
Egli l’ha impostata a vantaggio suo e del venditore (che non ha accettato per 8 settimane avvalendosi della facoltà etc. etc.). E l’imparzialità? Si è limitato a dirmi che “probabilmente” l’avrebbe accettata.
Comunque tra una manciata di giorni scaduti i 60 di validità ho diritto di ritirarmi e di vedermi restituita la caparra, e lo stesso se accettata ma ancora privo di delibera.
Se l’agente in questione, che ha dimostrato interesse solo per sè e per il suo facoltoso cliente farà resistenza mi vedrò costretto a mostrare la sua bella proposta alla camera di commercio, ma non credo che abbia voglia di tirare ulteriormente la corda.
Ho mostrato detta proposta ad altri tre agenti i quali hanno avuto parole di biasimo e di stupore per la disinvoltura con cui il collega ha preteso da me un impegno così gravoso senza spiegarmi niente di niente. Non solo, l’allegato alla proposta con le precisazioni e le clausole sulla provvigione e le penali in caso di recesso me l’ha fatta firmare senza darmene una copia.
Così, se il consulente creditizio nn m’avesse messo la pulce nell’orecchio io avrei potuto ritirarmi ignaro della penale ecc.
Questo non è tutelare l’interesse delle parti!
Gli agenti a cui ho mostrato la proposta hanno tutti detto che sono queste vessazioni a disonorare la categoria.
Invece nel paese di Vanna Marchi tutto è lecito e chi è sprovveduto è colpevole. Ma è la legge a non tollerare l’ignoranza, non i raggiri, legaloidi o meno che siano!
Ora sarò io a dettare le mie condizioni.
A quanto ho capito allora vuoi ritirarti.
Potrebbe accadere che il proprietario firmi per accettazione e che questa ti venga comunicata, quindi per far decadere il diritto dovresti dimostrare di aver cercato di ottenere il mutuo, cosa che non dovrebbe esserti difficile.
Quindi credo che puoi stare tranquillo.
Segnala il fatto alla cciaa e all’eventuale associazione di categoria dell’agente coinvolto.
buon giorno vorrei sottoporvi questo quesito:
il giorno 30//04/2009 ho firmato una proposta di acquisto senza nessuna caparra e con la scadenza il giorno 04/05/2009 alle ore 24 (essendo il giorni 1 festivo,2 Sabato e 3 Domenica) il Lunedi 04/ l’agente immobiliare alle 19 mi comunica telefonicamente che il venditore a forse accettato la suddetta proposta. il giorno 05 mi succede un grosso problema economico e per prima cosa corro in agenzia alle ore 11.00 a dire che non posso più acquistare la casa. l’agente mi fa mille problemi (per non dire minacce e poi mi congeda rimandandomi a un appuntamento nel pomeriggio quando il venditore porterà in agenzia la proposta di acquisto firmata.
appena uscito dalla agenzia mi reco da un avvocato per consigli, l’avvocato mi suggerisce di stare calmo e di inviare un telegramma e una raccomandata A/R alla agenzia confermano la NON possibilità di tenere fede alla proposta di acquisto cosa che faccio immediatamente e sono le ore 14.10.
il giorno dopo mi arriva un telegramma dalla agenzia datato 05/05/2009 ore 12.25 confermando la accettazione da parte del venditore della mia proposta di acquisto.
Nel pomeriggio torno in agenzia a chiedere cosa succede e oltre mille problemi mi dicono che il venditore e molto arrabiato per la mancata vedita e la mancata caparra e dovrei dare una certa somma per farlo calmare e devo pagare la provvigione mia e del venditore all’agenzia.
sono letteralmente stupito. Cosa devo fare?
La proposta d’acquisto è un “pre-preliminare” non vincolante per la compravendita immobiliare
Anche se le trattative si trovano nello stato avanzato della «puntuazione», con l’offerta le parti si impegnano solo a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori che a sua volta le vincolerà a stipulare in seguito il negozio definitivo
La proposta sarà pure irrevocabile, ma non scatta automaticamente il dovere di acquistare l’immobile. Quando le parti sono in trattativa per la compravendita e l’aspirante compratore formalizza un’offerta (senza passaggio di denaro), la “puntuazione” che ne scaturisce è soltanto il preliminare del contratto preliminare e non ha effetti vincolanti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 8038/09, emessa dalla seconda sezione civile
Obblighi esclusi. Niente da fare per il venditore e l’agenzia immobiliare: il primo non otterrà la somma indicata dalla proposta irrevocabile d’acquisto come futura caparra, il secondo dovrà rinunciare a provvigione e rimborso spese. Dopo l’accettazione della proposta i due trascinano in tribunale la firmataria della scrittura contenente l’offerta, deducendone l’inadempienza e chiedendo la risoluzione del contratto. Oggi, a quasi un quarto di secolo da quella firma, la Suprema corte mette la parola fine alla vicenda. E conferma che le parti con l’atto “incriminato” non volevano concludere un contratto preliminare (e tantomeno il negozio definitivo) ma solo un “pre-preliminare” non vincolante. Né si può configurare in quella fase una clausola penale sulla caparra.
Potenza e atto. Tra preliminare e contratto definitivo - spiegano gli “ermellini” - c’è un collegamento strumentale destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti (cfr. Cassazione 25185/08, 10394/08 e 9970/08 negli arretrati 28 ottobre, 16 maggio e 22 aprile 2008). Invece non ha senso - osservano - promettere oggi di promettere ancora qualcosa in seguito, anziché farlo subito. Fra le funzioni del preliminare, insomma, non può essere riconosciuta quella di “obbligarsi ad obbligarsi” a ottenere quel determinato effetto: il risultato sarebbe un’inutile superfetazione non legittimata da alcun interesse degno di tutela. Nella specie le trattative erano sì in una fase avanzata, ma la scrittura firmata era solo una puntuazione senza effetti obbligatori destinata solo a fissare il contenuto del negozio successivo, vale a dire il contratto preliminare (Cassazione 2561/09, arretrato 13 febbraio 2009). (d.f.)
Non è ne la prima ne l’ultima sentenza in questo senso, ma ce ne sono altre che invece riconoscono alla proposta un senso, che non è quello di obbligo di trasferire ne di promettere alcunche, invece di ripetere il commento dovunque, mettilo sul wiki, eviterai a me di cancellare i dplicati e a chi ne ha bisogno di trovarla facilmente.
Inoltre, non ha alcun utilità una sentenza del genere, perchè spingerebbe ancora di più alla trasfomazone delel proposte, strumenti utilissimi, a divenire dei compromessi veri e propri (e non più promesse di promesse ma atti ad effetto obbligatorio) che creerebbero arrosti molto più grandi.
grazie.
Nel caso specifico l’accettazione è arrivata in ritardo quindi il cliente è libero. Ma è stato mal consigliato dal suo avvocato che gli ha fatto inviare la lettera di rinuncia.
E’ pur vero che non si può firmare una proposta d’acqisto il 30 aprile ed avere problemi economici 5 giorni dopo! (secondo me)
La sentenza 8038/09 non è di un semplice tribunale ma della Cassazione !!Secondo me mette in crisi l’utilizzo della proposta d’acquisto..è meglio proporre subito il preliminare .
La proposta di acquisto NON è mai stata un preliminare valido in modo certo, per questo dico sempre di usarla come va usata e per quello che è.
LA proposta è un atto pre-negoziale e deve essere regolata da quel ramo del diritto.
La sentenza in oggetto sarà fonte di un bel casino, primo perchè porta la proposta in un campo che non gli compete e secondo perchè inviterà gli ai a fare i famosi preliminari magici, cioè le proposte che in effetti sono preliminari.
In fondo basta NON rimandare alla sottoscrittura di un seguente compromesso e il gioco è fatto, con relativi aumenti dei danni e delle cause, naturally.
Gli ermellini, che sono dei semplici giuristi e non dei super uomini, come tutti i legislatori spesso si trovano a regolare materie delle quali nulla conoscono.
La proposta di acquisto ha senso solo se così come inteso qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Accettazione.
Penso anch’io che verrà fuori un bel casino..l’altro giorno mi si è ritirato il proprietario di un’immobile che aveva già firmato l’accettazione di una proposta d’acquisto irrevocabile legata al rilascio del mutuo del compratore..a questo punto dopo qs sentenza non mi conviene far più niente ..al massimo chiedere un rimborso spese..
salve
ho un problema e vorrei chiedervi un consiglio
l’anno scorso stavo acquistando casa mi sono rivolta ad un agenzia
al momento della proprosta d’acquisto avevo chiesto la clausula ” salvo buon esito mutuo” mi disse che avveniva in automatico, comunque mi sono trovata a firmare una proprsta d’acquisto irrevocabile, versando una caparra confirmatoria, ritirata dalla parte venditrice.
venne stabilita una data per il rogito notarile, ma entro quella data la prima banca mi aveva rifiutato il mutuo, e stavo in attesa di una risposta dalla seconda banca, fissammo un accordo con la parte venditrice: fissamo una nuova data entro 3 mesi e per quei tre mesi io mi impegnavo a pagare a rata di mutuo ke i propretari avevano un quell’immobile, poichè loro avevano preso casa in affitto altrove. e così feci per tre mesi durante i quali, la seconda banca mi voleva dare un importo troppo basso rispetto a quello chiesto e dovetti rifiutare, in contemporanea sia io ke il mi ragazzo(il quale stava comprando casa insieme a me) siamo stati licenziati dal lavoro.
Dopo 6 mesi da tutto ciò mi arriva un lettera di un avvocato, dicendo che i proprietari mi citano per danni( i quali arrivano a 8mila euro e sono tutti soldi spesi nell’appartamento che loro hanno preso in affitto). ora andremo in causa secondo voi ho propabilità di vincere questa causa?
grazie
inoltre volevo precisare che l’agenzia immobiliare ha preso le provvigioni da me a nero e ovviamente non credo abbia registrato la proposta d’acquisto, mi ha fatto una fattura delle sue provvigioni solo dopo che io avevo rinunciato all’appatamento e iproprietari avevano detto di rivolversi ad un’avvocato.
le provvigioni e l’accettazione della proposta d’acquisto sono state fatte a dicemre 2008, la sua fattura è datata giugno 2009.