Avvocato Caviglia nel suo studioSecondo l’opinione tradizionale, il contratto preliminare, riconosciuto ma non definito dall’art. 1351 c.c., è un contratto mediante il quale una o più parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo (1).

Le parti ricorrono al contratto preliminare, quando, avendo determinato almeno i termini essenziali di un affare conveniente, intendono “fermarlo”, in vista della futura conclusione di un contratto definitivo. Questo interesse al rinvio si ha tipicamente in due situazioni. La prima, è quella in cui le parti, raggiunto l’accordo su alcuni elementi essenziali, intendono vincolarsi senz’altro a concludere l’affare, che al momento non sia realizzabile (ad es. edificio in costruzione). La seconda ipotesi è quella in cui una almeno delle parti, pur essendo già giunta ad una valutazione definitiva della convenienza economica dell’affare, ritiene opportuno compiere determinati accertamenti e controlli sui presupposti di validità e di regolarità del contratto.

Il preliminare con obbligo di una parte sola (preliminare unilaterale) ha, invece, una funzione prossima a quella dell’opzione, e, cioè, permettere al soggetto beneficiario di speculare sulle fluttuazioni del mercato, fino all’ultimo giorno utile per l’esercizio del diritto. Fini speculativi non sono, peraltro, estranei ai contratti preliminare bi- e plurilaterali, come ad esempio nel caso in cui si eviti il doppio trapasso di proprietà e le doppie spese contrattuali, facendo intercorrere il contratto definitivo tra l’originario venditore ed il definitivo compratore, fra i quali lo speculatore è inserito.


Il contratto preliminare si è affermato nella pratica di tutti i paesi, ben prima che i legislatori lo regolassero e che la dottrina lo classificasse. Esso è sempre più chiamato a rispondere alle esigenze di una realtà economica in cui le tecniche di contrattazione sono in costante mutamento. Un settore in cui tale istituto trova costante applicazione è quello delle compravendite di beni immobili, nelle quali l’intervento delle c.d. agenzie immobiliari ha dato vita ad un tipo di negoziazione molto articolata. Con la sentenza n. 9837, del 15 settembre 1999, la Suprema Corte di Cassazione (2), ha riconosciuto la legittimità, dal punto di vista civilistico, della previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo ed il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, diretto a soddisfare l’interesse dell’acquirente, che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a rivendere il bene, evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari.

Normalmente, tuttavia, l’attività negoziale immobiliare, che si svolge quasi sempre sotto l’egida delle predette agenzie, si snoda attraverso cinque fasi: 1) nella prima fase, colui che ha intenzione di alienare un immobile conferisce all’intermediario l’incarico di ricercare un acquirente e sottoscrive un primo modulo, con il quale vincola l’immobile ai fini di una futura compravendita; 2) nella seconda fase, l’intermediario fa sottoscrivere ad uno o più potenziali acquirenti un altro modulo denominato proposta irrevocabile di acquisto (di regola tale sottoscrizione è accompagnata dal versamento di una somma di danaro da parte del sottoscrittore); 3) nella terza fase, l’aspirante venditore accetta la proposta di acquisto che gli appare più favorevole ed in seguito a tale accettazione si forma la fattispecie definita come preliminare di preliminare; 4) la quarta fase, è quella della stipulazione del preliminare vero e proprio, di regola presso un notaio; 5) infine, nella quinta fase, viene stipulato il contratto definitivo di vendita per atto pubblico (3).

La irrevocabilità della proposta è destinata ad operare solo sul piano obbligatorio, poiché i moduli, forniti dalle agenzie, prevedono espressamente la possibilità che essa venga revocata, ricollegandovi come unico effetto la perdita della somma loro versata, prevista al solo fine di non far sfuggire alle agenzie medesime il controllo dell’affare, nel quale esse operano come nuncii delle parti, che sono riuscite a porre in contatto.

La fase dell’iter esaminato che ha dato, e tuttora dà, luogo ad ampi dibattiti giurisprudenziali e dottrinari è la terza e, cioè, quella in cui il venditore sottoscrive la proposta di acquisto del potenziale acquirente. E’, infatti, molto discussa la natura e la validità del contratto cui le parti danno vita in tale ipotesi. Dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe risulta evidente il raggiungimento di un accordo, che nella sequenza tipica, contratto preliminare – contratto definitivo, viene a porsi come un anello intermedio, in forza del quale le parti si obbligano alla futura stipulazione non del contratto definitivo, bensì di un contratto preliminare, senza essere sottoposti alla possibilità di una esecuzione in forma specifica, ma sottostando, per il suo perfezionamento, al vincolo della forma scritta ad substantiam (4). Si vengono così a prospettare due tipi di contratto preliminare: uno, il primo, aperto o informale, l’altro, il successivo, chiuso o formale. La giurisprudenza (5) sembra propendere per l’inammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. preliminare del preliminare. In particolare, si afferma con risolutezza che nel caso di specie non ricorrerebbe la causa tipica del contratto preliminare e la mancanza di una concreta giustificazione causale ed economica concreta, in grado di offrirne una legittimazione ai sensi dell’art. 1322 c.c., determinerebbe la nullità dell’accordo stipulato. La funzione economica tipica del preliminare formale, di vincolare le parti alla futura conclusione del contratto definitivo e, dunque, di “fermare l’affare” in attesa che il compratore reperisca il denaro e svolga ogni indagine necessaria sul cespite oggetto della compravendita, non giustificherebbe la creazione di un contratto, anch’esso preliminare, che impegni le parti non alla stipula di un definito, bensì di un nuovo preliminare.

Tale giurisprudenza esprime la tendenza ad usare il metodo decisionale della tipizzazione. Mediante questo metodo, che si legittima in base al principio che al giudice compete la qualificazione giuridica del contratto come opera di applicazione della norma al fatto, si mira a ricondurre ogni ipotesi di rapporto negoziale atipico ad un rapporto tipico. La ricerca del tipo spesso induce a non recepire le nuove figure generate dalla prassi ed, anzi, a porvi un fiero ostacolo nel nome della certezza dei rapporti giuridici. Ma la previsione legislativa di tipi negoziali svolge, invece, un ruolo d’integrazione della volontà delle parti allo scopo, non tanto di garantire una regolamentazione univoca e costante dei rapporti economici o di soddisfare un’esigenza di certezza del diritto, quanto, piuttosto, per sopperire alle normali e diffuse carenze dei privati ad esprimere e concordare un compiuto regolamento di interessi nel momento in cui intendono concludere l’affare (6). Nel caso del c.d. preliminare del preliminare, la predetta giurisprudenza ha guardato con ostilità al nuovo strumento creato dai privati e, una volta ritenuto che esso non fosse da inquadrare nel tipo contratto preliminare, si è limitata ad affermare che la funzione che concretamente sarebbe stata destinata a svolgere non era meritevole di tutela.

Concorda con essa parte della dottrina (7), la quale sottolinea come sia da escludere l’ammissibilità di una serie di vincoli, che non avvicinino progressivamente alla conclusione della fattispecie definitiva. Così, si è affermato che il contratto preliminare, quale contratto meramente obbligatorio avente ad oggetto la stipulazione d’un futuro contratto, in tanto può avere una funzione in quanto il contratto, di cui prevede la stipulazione, sia idoneo a produrre effetti diversi, più intensi o più specifici di quelli offerti dal preliminare, cosa che non si verifica allorché il secondo contratto abbia la identica portata obbligatoria del primo: il primo o il secondo contratto sarebbe inutile (8). Tale risposta negativa è, però, temperata, da chi ammette la possibilità che un contratto preliminare possa prevedere la conclusione di un’altra fattispecie preliminare (es. preliminare di opzione), che determini una intensificazione del vincolo tra le parti in prospettiva di un futuro pieno soddisfacimento dei rispettivi interessi finali (quindi, sarebbe inammissibile un’opzione di preliminare). Dunque, una successione di contratti preliminari non potrebbe mai corrispondere ad un interesse concreto delle parti e non troverebbe riscontro nella realtà del traffico giuridico (9), anzi essa sminuirebbe la irrevocabilità dell’impegno di concludere il definitivo ed il contratto preliminare si ridurrebbe a poco più di una dichiarazione di trattativa (10). Il c.d. preliminare aperto, infatti, non sarebbe eseguibile in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., poiché tale eseguibilità sarebbe, comunque, implicitamente (11) o esplicitamente esclusa dal titolo.

Alcuni autori, pur vedendo nel preliminare del preliminare una inutile tappa intermedia dell’attività di negoziazione, hanno cercato, tuttavia, di offrirne una interpretazione, che ne consentisse in qualche modo la conservazione, ma senza mai distaccarsi dalla figura tipica del contratto preliminare, anzi cercando di qualificare la fattispecie in esame in modo tale da individuare in essa un valido preliminare. Così, si è affermato, che il difetto della causa tipica riscontrabile nella fattispecie non deve portare automaticamente alla nullità definitiva ed assoluta del contratto medesimo, potendosene prevedere, ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conversione in un contratto preliminare ordinario. Essendo il preliminare del preliminare sicuramente nullo, sarebbe, quindi, possibile interpretare la volontà delle parti come solo apparentemente intesa ad obbligarsi alla futura conclusione del preliminare formale. In realtà, il primo accordo integrerebbe un preliminare vero e proprio, cui dovrà seguire la sottoscrizione di un definitivo. Il contratto c.d. preliminare aperto non sarebbe, dunque, altro che un vero e proprio contratto preliminare eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre il successivo c.d. preliminare chiuso, sarebbe in realtà un contratto definitivo, che le parti si impegnano a concludere per atto notarile, ai fini della trascrizione (12).

In una differente prospettiva, si è ipotizzato che il secondo preliminare, quello c.d. chiuso, sia previsto solo come riproduzione del preliminare c.d. aperto, che verrebbe, quindi, anche in tal caso a porsi come l’unico vero preliminare, nel quale sono contestualmente previsti due obblighi: l’obbligo di concludere un contratto definitivo e l’obbligo di ripetere nella forma dell’atto pubblico il preliminare concluso (13).

Tali soluzioni ermeneutiche non tengono, tuttavia, nel dovuto conto la effettiva volontà manifestata dalle parti contraenti, che nella fattispecie in esame hanno espresso, in forma espressa e scritta, l’intenzione di volersi impegnare per la stipulazione di un contratto preliminare e non di un contratto definitivo, in grado di dare finale soddisfacimento ai propri interessi. Non si può parlare di mera puntuazione o minuta, che si limiti a fissare i punti del futuro contratto, obbligando soltanto alla continuazione delle trattative (14), né di contratto preparatorio, che determini in maniera irrevocabile gli elementi essenziali del futuro contratto, vincolando alla osservanza del regolamento, ma non alla stipula di altro contratto (15). Indubbiamente, il c.d. preliminare aperto contiene tutti gli elementi che l’art. 1325 c.c. considera necessari, perché vi sia un contratto, poiché l’immobile viene compiutamente descritto, il prezzo è specificato ed il destinatario è indicato, sia pure per relationem. Proprio per la completezza del suo contenuto sorge il problema di affermarne l’autonomia dal successivo preliminare chiuso o formale, che, altrimenti, non avrebbe più alcuna giustificazione causale. Infatti, una volta qualificata la fattispecie come contratto, le parti rimarrebbero vincolate non solo a quanto esse stesse hanno pattuito, ma anche alle conseguenze che da tale contratto derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità, sulla base dell’art. 1374 c.c.. Pertanto, il c.d. preliminare aperto, anche a non volerlo considerare nullo, presentando tutti gli elementi essenziali del contratto finale, sarebbe da ritenere, come visto sopra (16), un perfetto contratto preliminare eseguibile in forma specifica, anche se le parti si fossero riservate di contrattare su clausole accessorie, su cui interverranno, invece, la legge, gli usi e l’equità. L’imperatività dell’art. 1374 c.c. sembrerebbe, pertanto, un insuperabile ostacolo alla ammissibilità nel nostro ordinamento di un preliminare di un preliminare, inquadrato nello schema tipico tradizionale. Rimanendo nella prospettiva che impone la necessaria individuazione del contratto tipico, si è osservato, tuttavia, che non può restringersi il campo di applicazione del preliminare nell’obbligo della successiva stipula del contratto definitivo, potendosi ipotizzare il preliminare di qualsiasi altro tipo contrattuale o di qualsiasi contratto innominato (17). Così, l’autonomia privata potrebbe scegliere liberamente di far precedere il definitivo da laboriose trattative, consacrate in sequenze successive di più preliminari e, secondo un autore (18), ove le parti non prevedessero l’obbligo di stipulare un contratto definitivo, non potrebbe che ipotizzarsi un preliminare del preliminare, purchè “si rispetti la diversità di fattispecie nell’iter progressivo di avvicinamento al compiuto regolamento di interessi. L’unico requisito che possa richiedersi in un siffatto iter è, infatti, che la fattispecie preliminare preluda ad una fattispecie che, nell’avvicinarsi maggiormente alla formazione della fattispecie definitiva, non sia identica a quella precedente” (19). Ma, abbiamo visto sopra, come la tesi della intensità crescente del vincolo contrattuale sia stata già prospettata, ma in relazione ad atti negoziali, aventi differente giustificazione causale e non soltanto un differente contenuto materiale (20), che sembra, effettivamente, non in grado da solo di sottrarre il contratto originario ad una nullità per mancanza della causa.

Una parte della giurisprudenza (21) sta, tuttavia, consolidando, in maniera sempre più determinata, una nuova chiave di lettura della fattispecie in esame. E’ in particolare, la scuola napoletana che continua nel tentativo di delineare una sua giustificazione causale, sulla base dell’art. 1322 c.c.. Così, è stato da ultimo affermato, che deve ritenersi del tutto ammissibile e meritevole di tutela nel nostro ordinamento, in virtù del principio dell’autonomia della volontà negoziale, il c.d. contratto preliminare del preliminare, qualora lo stesso costituisca un momento ben caratterizzato dell’iter progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamento di interessi, “ben potendo le parti dapprima addivenire ad un contratto in cui siano precisati i soli elementi strettamente essenziali della stipulanda vendita (cosa, prezzo, modalità di pagamento, etc.), indi ad un contratto che, pur non costituendo vendita definitiva, puntualizzi dettagliatamente e con precisione tutti gli elementi della stessa per poi, infine, giungere alla stipula della vendita definitiva con effetti reali”. La scrittura privata redatta dalle parti conterrebbe, dunque, un contratto atipico a contenuto ed effetti obbligatori, diretto alla successiva stipulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, un contratto, cioè, avente una sua autonoma funzione economico-sociale, che, a compravendita conclusa, consentirà, comunque, di inquadrarlo nel più vasto e complesso iter avente come punto di arrivo la stipulazione del contratto di compravendita. Tale orientamento sembra stia iniziando a superare gli angusti confini del distretto napoletano. Una sentenza del Tribunale di Genova statuisce che l’accordo qualificato come preliminare di contratto preliminare determina la nascita di un vincolo giuridico, comunque tale vincolo voglia definirsi (22).

Le ragioni per cui procedere alla stipula di più negozi atipici prima di giungere alla stipula del contratto definitivo sono sicuramente diverse e valide e la loro utilità pratica è rivelata dall’interesse che possono avervi le parti, che è sicuramente vario. Nelle trattative che intercorrono con le agenzie immobiliari, il contenuto dei contratti sottoscritti è di solito predefinito dal mediatore, cosicché la previsione della conclusione di un successivo preliminare formale avrebbe la concreta funzione di consentire un maggiore approfondimento dell’operazione contrattuale, attraverso l’eventuale intervento di un professionista, notaio o avvocato, che permetta di definire tutti gli elementi del contratto.

Nella interpretazione della fattispecie fornita dai giudici napoletani, rimane, tuttavia, la difficoltà di appurare, caso per caso, quando le parti abbiano effettivamente inteso superare lo “schema contrattuale tipico” offerto dal legislatore (23).

Dalla lettura della scrittura privata, da entrambe sottoscritta e denominata preliminare del preliminare, sembrerebbero non esservi dubbi che l’unica volontà da loro espressa sia quella di concludere un futuro contratto preliminare. Le interpretazioni conservative (24), sopra esposte, che individuano in tale fattispecie il vero preliminare, chiuso e formale, e nel successivo atto una mera ripetizione ovvero addirittura un definitivo, non si vede da dove possano desumere la volontà delle parti in tal senso. Quest’ultime espressamente si impegnano soltanto a concludere un nuovo contratto preliminare e non un contratto finale. L’art. 1351 c.c. prevede che il preliminare deve avere a pena di nullità la stessa forma del definitivo, cosicché nei casi in cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, tale forma deve essere rivestita anche dal preliminare. E’ massima ricorrente in giurisprudenza quella secondo cui il requisito della forma scritta a pena di nullità è soddisfatto solo quando il documento sia posto in essere al fine specifico di manifestare la volontà delle parti e, più in particolare, si afferma che “ove per un determinato negozio sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il relativo requisito può dirsi soddisfatto solo quando il documento costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà contrattuale delle parti e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà”. La manifestazione di volontà diretta ed espressa presente nell’atto sottoscritto dalle parti è una soltanto e non due o più, per cui se essa non è volontà di impegnarsi per la stipulazione di un futuro preliminare, ma è volontà di impegnarsi a stipulare un contratto definitivo, con eventuale ulteriore impegno a ripetere in forma pubblica il preliminare perfetto, è evidente che ciò può solo desumersi implicitamente, ma in tal caso il preliminare, ritenuto valido, dovrebbe essere nullo per mancanza di forma. Non rimarrebbe, dunque, che giungere, per diversa via, alla soluzione offerta dalla giurisprudenza contraria all’ammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. preliminare del preliminare: nullità assoluta del contratto concluso.

Invero, rimanendo legati allo schema del preliminare tradizionale non si riuscirà mai a superare le conseguenze che esso comporta. Non ci si potrà limitare ad individuare una regolamentazione sempre più capillare (25), perché sugli elementi accessori può intervenire l’art. 1374 c.c. e, inoltre, la possibilità di ricorrere al rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. non si può escludere se non espressamente. La soluzione prospettata dalle Corti Napoletane sembra l’unica in grado di consentire di varcare il guado in mezzo al quale ci si viene a trovare non volendo rinunciare allo schema tipico, pur rendendosi, tuttavia, conto dell’importanza pratica che potrebbe rivestire un accordo relativo alla futura stipula di un preliminare.

Una ulteriore utilità in tal senso è messa ben in evidenza dalle norme dettate in materia di trascrizione del contratto preliminare (26). Infatti, entrambe le parti o una di esse potrebbero avere interesse alla stipulazione concreta di un accordo, che imponga la conclusione di un contratto preliminare dinanzi al notaio al fine di poter ottenere la trascrizione prevista dall’art. 2645 bis c.c..

Quindi, una scrittura privata che preveda l’obbligo delle parti contraenti di concludere un determinato contratto preliminare dinanzi ad un notaio, va inquadrato nel campo dei contratti atipici con efficacia obbligatoria sicuramente meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. La giurisprudenza e la dottrina che nè lo inquadrano nello schema del contratto preliminare, nè lo ritengono meritevole di tutela, non considerano la profonda duttilità dello strumento negoziale in esame. Esso, invece, è in grado di offrire soddisfazione a tutti quegli interessi concreti ai quali le parti non potrebbero dare attuazione ricorrendo allo schema tipico.

E’ dunque, da ritenere che il c.d. preliminare del preliminare sia un contratto atipico, che presenta la sua effettiva idoneità a realizzare interessi privati concreti, da rilevare, caso per caso, nella prospettiva di dare in futuro vita a nuove figure contrattuali.

Non possiamo escludere la valenza e validità delle norme del nostro Ordinamento.

A mente dell’art. 1326 c.c. “Il contratto [qualunque contratto – ndr] è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte …”; a mente dell’art. 1322 c.c., rubricato “Autonomia contrattuale”: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

In ultima ed ulteriore analisi: se le parti, nella loro ampia autonomia contrattuale, concludono un contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e quel contratto, che altri non è, nel nostro specifico caso, che una proposta di acquisto di un immobile pedissequamente accettata dal proprietario/venditore, cosa osta a legittimare tale regolamento di interessi?

Non solo, ma se le parti hanno altresì convenuto (obbligandosi reciprocamente) che all’indomani di quel primo contratto le loro volontà si sarebbero dovute nuovamente incontrare per sottoscrivere un preliminare di compravendita, quel “preliminare di preliminare” darebbe loro la possibilità addirittura di azionarsi ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso nell’ipotesi in cui una delle parti non fosse adempiente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita (compromesso), considerando la chiara disposizione dell’ultimo art. in parola: “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso …”.

NOTE

[1] C. M. BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, 1999, 185; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano,198, 311; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1994, 620; F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, 199; ID., Contratto preliminare, in Enc. Dir., Milano, 1962, X, 166; A. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, 1997, 472; L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1958, 278; R. SACCO, La preparazione del contratto, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, 10, 361; G. GABRIELLI, Contratto preliminare, in Enc. Giur., Roma, 1997; A. CHIANALE, Contratto preliminare, in Digesto Discipline privatistiche, Sez. Civile, 276; P. FORCHIELLI, Contratto preliminare, Nov. Dig., Torino, 1959, IV, 683.

[2] In Notariato, 2000, 10.

[3] AA. VV., Dalle proposte di acquisto al preliminare formale. Analisi di una prassi immobiliare, in Quaderni del Notariato, Milano, 1995..

[4] Cass., 5 marzo 1987, n.2325, pronunciata in tema di prelazione è da ritenere esprima un principio applicabile anche alla fattispecie in esame “Il patto di prelazione concernente una vendita immobiliare, in quanto (sia pur obbligatoriamente) vincola la libera disponibilità del bene, richiede le forma scritta ad substantiam“.

[5] Pret. Bologna, 9 aprile 1996, in Giur. It., 1997, 1, II, 540; Trib. Napoli, 21 febbraio 1985, in Diritto e giur., 1986, 725; Trib. Napoli, 23 novembre 1982, in Giust civ., 1983, I, 283; Trib. Salerno, 23 luglio 1948, in Diritto e giur., 1949, 101; Trib. Napoli, 30 luglio 1947, n.2298.

[6] U. MAJELLO, I problemi di legittimità e disciplina dei negozi atipici, in Riv. dir. civ., 1987, 487.

[7] F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, 826.

[8] A. MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, 78.

[9] E. PEREGO, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974, 124.

[10] A. SACCO, Il contratto, Torino, 1975, 683.

[11] Si ritiene che l’esclusione dell’eseguibilità ex art. 2932 c.c. “non debba essere espressa, ma possa anche essere desunta se pure in maniera poco equivoca, dalla valutazione complessiva delle circostanze. Il fatto che si faccia espresso riferimento alla necessità di una scrittura privata ulteriore che definisca compiutamente il contenuto del contratto implica, a nostro avviso, la volontà di escludere che, fintanto che con questa scrittura privata non ci si sia in concreto confrontati, possa operare il rimedio giurisdizionale” TASSINARI, Dalle proposte di acquisto al preliminare formale. Analisi di una prassi immobiliare, in Riv. del notariato, 1994, 55. Contra Cass., 26 novembre 1971, n.3445, in Rep. Foro it., 1971, 708.

[12] G. GABRIELLI, Contratto preliminare. Sintesi di informazione, in Riv. dir.div., 1987, II, 422; P. CARBONE, Contratto preliminare di preliminare: un contratto inutile?, in Diritto e giur., 1995, 464; Pret. Firenze, 19 dicembre 1989, in Giur Merito, 1990, 466.

[13] Pret. Bologna, 9 aprile 1996, in Giur. It., 1996, 1, II, 540, con nota conforme di F. A. MAGNI, Puntuazione di contratto, preliminare e preliminare di preliminare.

[14] C. M. BIANCA, op. cit, 233; CANDIAN, Sulla formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1916, 54. Cass., 22 agosto 1997, n.7857, in Corr. giur., 1998, 113..

[15] TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, 111. L’unica differenza tra il contratto normativo ed il contratto preparatorio sta nel fatto che, mentre il contratto normativo è diretto a regolare una serie, quanto meno potenziale, di rapporti, il contratto preparatorio opererebbe analogamente, ma riguardo ad un unico futuro contratto.

[16] In entrambe le ipotesi il primo contratto è un preliminare valido, solo che mentre nell’ una il contratto preliminare prevede solo l’obbligo di concludere un successivo contratto definitivo (Gabrielli, Carbone), nell’altra esso conterrebbe due obblighi: quello di stipulare il definitivo e quello di ripetere in forma pubblica il preliminare concluso (Magni).

[17] F. CARNELUTTI, Dottrina generale del contratto, 1952, 199.

[18] M. D’AMBROSIO, Contratto preliminare e contratto definitivo. Contratto preparatorio e preliminare del preliminare, in Riv. del notariato, 1980, 1546.

[19] Pretura Bologna, 9 aprile 1996, in Giur. It., 1997, 1, II, 540.

[20] E. PEREGO, op. cit., 126.

[21] Trib. Napoli, 28 febbraio 1995, n.2039, in Diritto e giur., 1995, 463; Trib. Napoli, 11 gennaio 1994, in Diritto e giur., 1996, 501; Trib. Napoli, 8 maggio 1991; Trib. Napoli, 19 febbraio 1992; Trib. Napoli, 19 dicembre 1986 n..595/87; App. Napoli n.1796 del 1990; App. Napoli, 11 ottobre 1967, in Diritto e giur., 1968, 550.

[22] Tribunale Genova, 7 settembre 1993, in Giur. It, 1995, I, 2, 530.

[23] E. CAMILLERI, Dal preliminare ai preliminari: la frammentazione dell’istituto e la disciplina della trascrizione, in Contratto impresa, 1999, 98. Secondo l’autore, il contratto preliminare più che come contratto tipico sia da configurare come uno, sfornito di una propria causa e destinato di volta in volta a colorarsi causalisticamente in base ala funzione economico sociale del diverso contratto prescelto.

[24] Gabrielli, Carbone da un lato e Magni dall’altro.

[25] A tale interpretazione, tuttavia, sembra ancora legata la giurisprudenza napoletana, quando parla di elementi essenziali.


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68 commenti
  • caviapp57 11.01.2008 ore 10:12 am ha detto :

    Ottima dissertazione.
    Un piccolo appunto personale.
    poichè la mia non più giovanissima età mi ha consentito di conoscere il “mondo” l’esperienza mi insegna che in una eventuale causa gli avvocati sono due: uno favore e uno contro; uno vince ed uno perde ma tutti e due mangiano. Ergo dissertiamo pure ma prima di agire contare sino a 1000 vericando che la controparte sia effettivamente solvibile.
    Buon lavoro


  • Avv. Caviglia 11.01.2008 ore 10:37 am ha detto :

    @caviapp57

    Ottimo e giusto appunto, e ringrazio.
    Mi dicono che sul blog ci diamo del tu, per cui mi permetto.
    Hai giustamente chiamato ciò che ho scritto una “dissertazione”, e tale deve essere e rimanere: un discorso o uno scritto critico su un argomento specifico.
    Altrimenti non avrebbero nemmeno un senso i quintali di letteratura giuridica che leggiamo o possiamo leggere tutti i giorni, senza voler far assurgere quello che ho scritto a “letteratura giuridica”, ci mancherebbe altro - il mio è un punto di vista, sul quale possiamo o non possiamo essere d’accordo, ma che deve far riflettere.
    Tra l’altro sto preparando un’altra dissertazione sulle proposte “non preliminari di compravendita” che devono, anche per volontà delle parti, rimanere semplice trattativa.
    Quanto scritto vuol solo far riflettere tutti coloro che non considerano il lavoro degli AI fonte di obbligazione tra le parti mediate.
    Ovviamente c’è chi pensa il contrario, anche con leggi e sentenze alla mano.
    Purtroppo, come fai implicitamente capire: la legge è una sola, ma gli avvocati sono migliaia, ma non per questo la dottrina cessa di scrivere ogni tipo di dissertazione.


  • Roberto Ponziani 11.01.2008 ore 10:46 am ha detto :

    Non esisteranno mai scritture che evitano problemi SICURAMENTE, è possibile però cercare di conoscere tutti gli aspetti di ciò che facciamo sottoscrivere, in modo “freddo” per poi decidere, in tranquillità e secondo la propria coscienza, le proprie priorità e il proprio modus operandi.

    Con l’avvocato aabiamo deciso assieme di affrontare come primo tema proprio la proposta di acquisto perchè indubimante è il più sentito (si guardi i post più letti in fondo alla pagina).

    L’approccio che l’avv Caviglia ha scelto è:
    1) Introduzione
    2) Analisi della proposta preliminare di preliminare ( con modello scaricabile allegato )
    3) Analisi della proposta Compromesso (con modello esempio scaricabile)

    Grazie Avv. Caviglia.


  • Pierluigi Treddenti 11.01.2008 ore 10:56 am ha detto :

    Un parere qualificato in più è sempre molto importante. Benvenuto.


  • robertos 11.01.2008 ore 11:05 am ha detto :

    All’ Avv. caviglia vanno anche i miei ringraziamenti per il post.
    @ Roberto Ponziani
    Dove sono gli allegati?


  • Roberto Ponziani 11.01.2008 ore 11:07 am ha detto :

    Saranno allegati ai sucessivi post dell’Avv. CAviglia.

    UN post per ogni tipo


  • caviapp57 11.01.2008 ore 12:48 pm ha detto :

    X Avv Caviglia

    il post non aveva niente di personale.
    ben vengano dissertazioni e nuove nozioni poichè non si finisce mai di imparare.
    ma dalla teoria alla pratica il passo è a volte lungo.
    Il senso del mio intervento è sostanzialemte questo: benissimo avere nozioni precise ed adegata preparazione ma attenzione a non cullarsi con il fatto che avendo ben applicato tali nozioni, e quindi aver operato a regola d’arte, sia sinonimo di ottenere senz’altro il giusto riconoscimento economico (per il quale alziamo la saracinesca la mattina).
    un proverbio toscano recita: “l’avvocato sempre miete ed in ogni tempo vendemmia”
    L’agente immobiliare no.
    semper buon lavoro


  • ketty increta 11.01.2008 ore 1:31 pm ha detto :

    La cultura fa sempre bene ed è sicuramente utile per noi AI mangiare pane e codici, però a volte dobbiamo cercare di tradurre il linguaggio “avvocatese” per essere più vicini “all’uomo della strada”.
    Che vuole “l’uomo della strada” quando interpella un agente immobiliare?
    Avere delle grane? Cominciare una frequentazione con avvocati, cause tribunali e di conseguenza perdere la salute e cominciare a frequentare anche i medici?
    SICURAMENTE NO.
    Allora come si fa? Dipende tutto dalle leggi e dai moduli che blindano il cliente ecc.?
    La mia risposta è: ASSOLUTAMENTE NO.
    Nei rapporti con le persone è necessario “solo” utilizzare quantità industriali di buon senso.
    Continuo ad assistere a dissertazioni dei colleghi, con luminari più o meno illustri, sul come fare a blindare il cliente per obbligarlo ad adempiere. Non sarebbe meglio invece di accanirci contro l’inadempiente, dedicare più tempo alla clientela che adempie volontariamente?
    Non sarà che la necessità di blindare i contratti, nasce da chi ne organizza la produzione con le catene di montaggio (umane, leggi “manovalnza a basso costo”, leggi “grande distribuzione”). Da chi intende la mediazione, come il convincere e l’obbligare all’acquisto o alla vendita e non come dovrebbe essere, cioè: METTERE D’ACCORDO LE PARTI.
    Una riflessione: Conviene di più accanirsi, tra legali e tribunali, ad obbligare l’inadempiente a far eseguire un contratto in forma specifica o voltare pagina e cercare un nuovo acquirente?


  • Mauredo 11.01.2008 ore 1:54 pm ha detto :

    Una domanda avvocato:

    Conferma il nostro diritto, come intermediari, al percepimento della provvigione al momento della firma del PRELIMINARE?

    grazie e buon lavoro


  • Avv. Caviglia 11.01.2008 ore 2:02 pm ha detto :

    Cosa si intende per PRELIMINARE?
    1) La proposta di acquisto accettata e comunicata alla parte promittente l’acquisto stesso; come credo di aver capito la domanda, oppure,
    2) l’atto correntemente denominato “compromesso”?
    Non è, come può sembrare, una domanda oziosa, considerando che ho incontrato anche AI che hanno ritenuto (e ritengono) di dover percepire la provvigione solo ed esclusivamente con l’avvenuta sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà (rogito notarile).


  • ketty increta 11.01.2008 ore 2:03 pm ha detto :

    Mauredo, il diritto alla provvigione lo maturi quando metti d’accordo le parti. Basta la conoscenza del proponente dell’avvenuta accettazione. Ci vuole mica l’avvocato per sapere questo!
    Nella pratica di tutti i giorni, invece, riesci a farti pagare quando li hanno.
    Meglio entro l’atto notarile (Altrimenti ti serve davvero l’avvocato).


  • Avv. Caviglia 11.01.2008 ore 2:12 pm ha detto :

    @ ketty increta
    E’ ovvio che a volte, peraltro spesso, conviene maggiormente “voltare pagina e cercare un nuovo acquirente”; ma come la mettiamo quando si incontra una delle due parti mediate che rimane inadempiente anche solo per la stipula del compromesso (preliminare di compravendita) e l’altra vuole vendere, o acquistare, giocoforza?
    E’ vero quanto dici che il diritto alla mediazione nasce quando il proponente conosce l’accettazione, ma come mai la stragrande maggioranza dei Tribunali sta dicendo proprio il contrario? ritenendo che la proposta, accettata, sia da considerare un “preliminare di preliminare”, per sua natura nullo e quindi non idoneo a legittimare il mediatore alla riscossione della mediazione?


  • seroli 11.01.2008 ore 2:30 pm ha detto :

    A me pare quanto scritto dall’avvocato, limpido e cristallino. C’è una discussione sull’argomento, nulla è sicuro ma dipende dal giudice che incontri la mattina, quindi……Roberto, mi ridici dove posso trovare le tue proposte di acquisto?


  • seroli 11.01.2008 ore 2:33 pm ha detto :

    Inoltre, signori le nostre proposte da quanto si capisce dall’avv (e da molte sentenze) non trovano ancora spazio nell’ordinamento italiano (si sa’ arriviamo sempre ultimi) quindi voglio vincolare almeno i clienti a pagarmi a proposta accettata, poco da fare, questo mi pare (legge o meno) un diritto.


  • seroli 11.01.2008 ore 2:35 pm ha detto :

    …… pero’, i nostri contratti nulli, lo stato li vuole registrati, eh? Tra 1 ora ho una trattativa per 1.000.000 di euro, sara’ meglio che non pensi che sto’ per far firmare (come si capisce dall’avv. e non per sua colpa) carta igenica………


  • Avv. Caviglia 11.01.2008 ore 2:37 pm ha detto :

    … non è carta igienica … vai tranquillo


  • seroli 11.01.2008 ore 2:42 pm ha detto :

    POI mi taccio, il colmo è che ho qui davanti una lettera del Ruolo che mi dice che entro 15 giorni devo apportare nelle mie proposte la seguente dicitura: il contratto preliminare sarà entro il……
    Cosi’ se avevo una opportunità, ora anche le mie proposte sono “promessa di promessa”


  • ketty increta 11.01.2008 ore 3:43 pm ha detto :

    avv.caviglia io le provvigioni di solito le prendo al compromesso o all’atto, ma mi riferivo al codice civile.
    Non mi incaponisco se un cliente che ha stipulato la proposta non riesce più a comprare, perchè alcune proposte nascono storte ed è meglio dedicarsi ad altro piuttosto che sprecare energie a raddrizzare una cosa che è nata male.
    Se si verificano problemni ad adempiere dopo il compromesso, cerco di trovare una soluzione tra le parti, per esempio rimettendo in vendita l’immobile. Perchè è vero che posso ottenere dal giudice “l’esecuzione in forma specifica” del contratto, ma è anche vero che la causa mi può durare almeno 3 anni e quindi per le parti la soluzione più rapida può essere quella di trovare un’altro acquirente e/o trovare un’altro immobile per il compratore.


  • ketty increta 11.01.2008 ore 3:50 pm ha detto :

    Seroli che significa, che a Firenze non è possibile acquistare una casa andando direttamente al rogito, senza fare il compromesso?


  • Roberto Ponziani 11.01.2008 ore 4:25 pm ha detto :

    Seroli, nelle prossime “puntate” vedrai che esiste la possibilità di tutelare e essere tutelati, sia scegliendo un proposta preliminare di preliminare, che una proposta chiusa, naturalmente adattando e sistemandone la forma il contenuto.

    Quindi potrai usare benissimo uno dei due modus operandi (e probabilmente già adesso lo stai facendo nel modo corretto).

    Qui si vuole solo analizzare freddamente punti di forza e di debolezza delle proposte, oltre a analizzare i possibili scenari e l’iter da seguire in caso di inadempienze.

    Nello studio preliminare (di preliminare) che abbiamo fatto Caviglia mi ha anticipato due cose:

    1) Anche la proposta come la faccio io può portare l’inadempiente davanti al giudizio, pur rimanendo in ambito pre-contrattuale (fino all’inadempienza ;) ).

    2) Le proposte invece che divengono compromessi devono contenere tutti i requisiti di un preliminare vero, in pratica devono essere pre-rogiti :).

    Nelle prossime “puntate” analizzeremo prima la mia proposta con penitenziale, pre-contrattuale, poi analizzremo l’altra e posteremo, scaricabili da chi li vuole, i moduli esempio…

    Naturalmente tali moduli esempio possono essere migliorati con il lavoro comune, coordinandoci qui.


  • ketty increta 11.01.2008 ore 5:12 pm ha detto :

    E come la mettiamo con le registrazioni? A Genova ho sentito dire dal funzionario dell’agenzia delle entrate che vanno registrate sia le proposte sia i compromessi. Quanti passaggi dobbiamo registrare?


  • caviapp57 11.01.2008 ore 5:33 pm ha detto :

    x Avv Caviglia e per tutti.
    Qualcuno non ha capito quanto volevo dire. sarò più esplicito. Se l’inadempiente è parte acquirente che magari vuole acquistare con mutuo totale perchè è fornito come una lepre in viaggio (nullatenente). Gli faccio causa avvalendomi dell’opera dell. Avv.; vinco la causa ma essendo il tizio nullatenente non solo non recupero nulla ma devo pagarmi anche la parcella dell’Avv. (Vero avv Caviglia)?
    Quindi dissertiamo pure sui modus operandi corretti, che fà sempre bene, ma attenzione in caso di bisogno a pensare di mettere in pratica sic et sempliciter le nozioni acquiste. Ripeto aver operato con tutti i crismi non è sinonimo di percepimento delle spettanze (e per le parti che i contratti si concludano).
    Ancora buon lavoro sin che c’e nè.


  • Roberto Ponziani 11.01.2008 ore 6:13 pm ha detto :

    Si Caviapp, ma il senso e lo scopo qui sono diversi.

    Proprio per evitare di dare ai moduli che usiamo e chi li sottoscrive false speranze o, peggio, di usarli in modo poco congruo e incosciente che siamo a fare queste “dissertazioni”.

    Nessuno qui dice che siano la panacea, anzi, ne analizziaimo i punti deboli come quelli di forza, sia in ottica legale, sia dando un occhio alla pratica, sia (ultimo ma più importante) cercando di tutelare le parti.

    @Ketty: se fai quella pre-contrattuale NON la registri.

    Se fai l’altra non devi fare compromessi, quindi registri e paghi, andando poi successivamente solo al rogito (se poi le parti vogliono fare integrazioni facciano pure…)


  • seroli 11.01.2008 ore 9:10 pm ha detto :

    Finito ora il mio pre-sciaccuone…per chi ha letto i miei post sopra, capisce.

    Grazie Roberto, attendo con curiosità e questo è proprio un bel blog.
    Buona serata a tutti.


  • Mauredo 12.01.2008 ore 12:49 pm ha detto :

    x avvocato

    Col termine Preliminare intendiamo COMPROMESSO.

    Per chiarire i vari dubbi che serpeggiano nella categoria, in base a quale documento, si matura il diritto a riscuotere la provvigione?

    Al Compromesso?


  • Avv. Caviglia 12.01.2008 ore 12:55 pm ha detto :

    Certo, sicuramente al compromesso, ovvero allorchè le parti abbiano reciprocamente assunto obbligazioni che consentano di agire per l’adempimento o per il risarcimento del danno.
    Altro discorso è: quando viene in essere il “compromesso”?


  • seroli 12.01.2008 ore 1:40 pm ha detto :

    Per Ketty: significa che dovrei far depositare alla proposta almeno 20 mila euro (io vece di solito faccio lasciare 5 mila) per far si che le promesse del venditore vengano rispettate per piu’ motivi:

    1) Troppe agenzie istigano venditori che si sono gia’ impegnati in proposte con promesse di migliori offerte
    2) Su un immobile ci lavoriamo in 8-9 agenzie e quando le altre sanno che è stata accettata una proposta le cercano di tutte per far ripensare il venditore e tenrsi un incarico in piu’.

    Qui è guerra corpo a corpo….


  • Roberto Ponziani 13.01.2008 ore 2:57 pm ha detto :

    @Ketty, a Firenze la CCIAA almeno lavora molto nel controllo dei formulari, però non sempre ci becca.

    Penso al “diritto di recesso” di 4 gg che non so se è ancora in vigore…
    un diritto di recesso sulle proposte irrevocabili.. insomma, al di là della intenzione, sicuramente diretta a eliminare la possibilità per chi ha buona parlantina e poca coscienza di incretinire i propri acquirenti, la cosa ha poca utilità, tra l’altro facilmente aggirabile: basta mettere come data di sottoscrizione una precedente di quattro giorni sulla proposta.. :)


  • seroli 13.01.2008 ore 3:22 pm ha detto :

    Per Roberto: a Firenze c’è ancora nei loro formulari i 4 giorni ma il cliente puo’ barrare se avvalersene oppure no e queta richiesta dei 4 giorni fu avanzata dal comitato del consumo (tutela dei consumatori)…… non domandarmi il perche’ della loro richiesta.

    No, il Ruolo qui funziona molto bene è solo che dopo quello che hanno scritto a me mi sa che sui formulari ed in primis sulla proposta di acquisto c’è molta confusione.


  • antonello 13.01.2008 ore 7:32 pm ha detto :

    Caro Avv. Caviglia, ho stampato il 12 c.m. le 7 (sette) pagine della tua “proposta di acquisto immobiliare accettata e preliminare”.
    Ad oggi ne ho letto attentamente solamente 3 (tre), considerando il periodo wekendiale.

    Sino ad ora: B R A V O (e non per piggeria).

    Dopo l’intera lettura (e rielettura) delle altre 4 (quattro), mi prenoto per dire (ma se l’inizio è questo…..ho poco da dissertare) qualcosina.
    A presto.


  • ketty increta 14.01.2008 ore 12:23 pm ha detto :

    Roberto Ponziani, guarda che a Genova l’agenzia delle entrate ha detto che tutte le proposte vanno registrate, anche quelle che non fungono da “preliminare”. Chiedo conferma a Lanteri che ha partecipato anche lui a quella riunione. O ho capito male io?


  • Roberto Ponziani 14.01.2008 ore 12:42 pm ha detto :

    L’agenzia delle entrate fa il suo mestiere, riscuote.

    Ma se non ho effetti sul trasferimento di diritti su cosa pago le tasse? :)

    Loro vorrebbero registrate anche le lettere di intenti…

    Io registro i compromessi, poi vedremo ;)


  • seroli 14.01.2008 ore 10:27 pm ha detto :

    Per quanto mi risulta a Firenze ha ragione Roberto, contano gli effetti, poi mi aggiorno meglio una volta vinto la muraglia di omertà…


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 7:18 pm ha detto :

    Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba registrare anche la proposta “non preliminare”, verosimilmente l’AdE, poichè la mera proposta (accettata), ma non preliminare, non può essere ricompresa nell’art. 10 (tariffa del T.U. 26 aprile 1986 n. 131), fa rientrare tali contrattazioni nel precedente art. 9 della tariffa medesima quali atti (formati per iscritto nel territorio dello Stato) “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”; norma che pertanto riempirebbe di contenuto sostanziale gli obblighi di registrazione e di pagamento previsti dalla nuova formula degli artt. 10 e 57 T.U.
    Con la ulteriore conseguenza, non certo favorevole al contribuente, della indetraibilità delle somme pagate con riferimento a tali atti in sede di registrazione di un successivo contratto che ai medesimi faccia seguito e si colleghi. Ciò in quanto tale detraibilità, prevista nella nota all’art. 10 per quanto concerne i preliminari, non è invece contemplata nell’ambito dell’art. 9 della tariffa in parola.
    Stando così le cose apparirebbe, pertanto, assai rischioso, quanto meno dal punto di vista fiscale, strutturare la modulistica contrattuale dei “preliminari-aperti”, ovvero delle proposte contrattuali di acquisto di un immobile cui sia destinata a far seguito un atto di accettazione della proposta stessa, secondo modalità che non configurino chiaramente dei contratti preliminari rientranti nell’art. 10 della tariffa parte prima.
    A mio avviso, e non solo il solo a vederla così, è difficile desumere dagli artt. 10 e 57 del T.U., così come modificati dal comma 46 della finanziaria, l’introduzione di una nuova fattispecie tassabile diversa e, per così dire, anteriore al preliminare.
    Invero sia l’obbligo di registrazione che l’obbligo di pagamento dell’imposta presuppongono necessariamente l’esistenza di una norma sostanziale che individui il presupposto impositivo, che non può essere desunto dai medesimi artt. 10 e 57.


  • ketty increta 15.01.2008 ore 7:45 pm ha detto :

    In sintesi avvocato che dobbiamo fare? L registriamo queste proposte o per evitare altri balzelli, torniamo a concludere gli affari dandoci la mano dopo averci sputato?


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 8:05 pm ha detto :

    MAGARI … ma la vita di tutti i giorni ci ha insegnato che una sana e bella stretta di mano, per moltissimi, non vale granchè!
    Io direi che ogni AI dovrebbe provvedere in base a quello che l’AdE territorialmente compentente gli “impone”, anche se, ripeto, a mio parere (modestissimo), le proposte “non preliminari” non vanno registrate.


  • ketty increta 15.01.2008 ore 8:14 pm ha detto :

    Il problema è che oltre ad esserci differenze tra le varie AE territoriali, ci sono differenze d’interpretazione anche nella stessa provincia a seconda dell’ufficio e a seconda dell’umore dell’impegato! La vita dell’agente immobiliare è più spericolata di quella di Steve Mcqueen!


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 8:22 pm ha detto :

    Così come esistono differenze tra i vari Tribunali, addirittura tra le sedi centrali e le sezioni distaccate, se non addirittura tra Giudici del medesimo ufficio.
    Quando le cose stanno così è indispensabile prendere posizione, sempre con cognizione di causa, anche per non andare incontro a situazioni kafkiane e trovarsi come foglie in balia dei quattro venti.


  • ketty increta 15.01.2008 ore 8:26 pm ha detto :

    E’ un mondo difficile…


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 8:28 pm ha detto :

    … che ci stimola a confrontarsi per tendere a renderlo migliore …


  • seroli 15.01.2008 ore 10:28 pm ha detto :

    Avv. io precedendo il suo consiglio mi sono recato dal Capo Ufficio Area dell’AdE della mia città facendomi suggerire un comportamento da tenere sulla proposta di acquisto e seguiro’ quello, inoltre mi chiarisce che “secondo lui” il preliminare chiuso è coobligato a registrarlo l’agente immobiliare qualora sia lui stesso a redigerlo o ne conservi nel proprio ufficio una copia, perchè altrimenti “mi dice lei come faccio a ritenerla responsabile, ricercare, trovare ecc atti fatti da altri fuori dal suo ufficio. Sarei sommerso di ricorsi.
    La domanda è, quando lei afferma: “provvedere in base a quello che l’AdE territorialmente “,
    si riferisce a questo tipo di contatto che ho cercato ed avuto dopo molte telefonate?


  • seroli 15.01.2008 ore 10:55 pm ha detto :

    Ops: la frase
    “mi dice lei come faccio a ritenerla responsabile, ricercare, trovare ecc atti fatti da altri fuori dal suo ufficio. Sarei sommerso di ricorsi.” la dice il Capo durante il colloquio durato 15 minuti.

    Inotre avendo la moglie commercialista ed il suocero ex finanziere, mi dicono che dato che e’ lui quello che puo’ mandare i militari della Guardia di Finanza per i controlli, se lui dice cosi’ si vede che ha avuto dall’alto queste indicazioni, pur non essendo il suo nè un parere vincolante ne’ avente valore di “interpello”.

    In penultimo ci tengo a dire che non si tratta dell’Agenzia delle entrate di Firenze ne’ della provincia ma di altra città di cui mi è stato negato il consenso a pubblicare quanto sopra, e quindi non faccio il nome della città.
    Grazie anticipatamente per la sua risposta.

    In ultimo, (dopo che ha risposto)( :) ) volevo porle una domanda che penso sia di pubblico interesse:
    casomai un giorno qualcuno di noi AI si dovesse trovare nel bisogno di un’assistenza legale (ovviamente privata e a pagamento) lei si sentirebbe di riceverci come clienti, qualora la distanza lo permettesse, in quanto si ritiene sufficientemente specializzato nelle tematiche che fino a qui, in questo blog, ha avuto modo di apprendere e riguardanti la nostra categoria?
    Grazie e buona serata


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 10:57 pm ha detto :

    Assolutamente no. Sul preliminare chiuso secondo me non c’è questione: va registrato anche a cura dell’AI.
    Il consiglio di seguire le indicazioni dell’AdE è relativo al preliminare aperto, ovvero alla proposta di acquisto, accettata e comunicata, nella quale le parti convengono di stipulare successivamente il preliminare e poi il definitivo.
    Ma attenzione, se quella proposta accettata è già completa, circa gli elementi di un preliminare chiuso … allora c’è l’obbligo di registrazione, anche per l’AI.


  • seroli 15.01.2008 ore 11:04 pm ha detto :

    Si si, per il preliminare aperto contenente o comunque avente le caratteristiche di una “scrittura privata di natura negoziale”,ok….. il colloquio si riferiva al preliminare chiuso redatto dal Notaio (non in quanto tale ma sotto la veste di consulente giuridico e quindi non figurante nell’atto)…. e il parere dell’AdE si riferiva alla mancata possibilità/possesso nelle mani dell’AI di quell’atto, in quanto non redatto da lui sarebbe costretto “a strapparlo di mano al redante” nel momento delle firme, cosa alquanto inverosimile.


  • Avv. Caviglia 15.01.2008 ore 11:20 pm ha detto :

    INFATTI …
    circa l’assistenza NO PROPLEM.


  • seroli 15.01.2008 ore 11:21 pm ha detto :

    infatti cosa?
    Se è troppo tardi come orario risponda pure quando a tempo (e voglia :) )


  • Avv. Caviglia 16.01.2008 ore 12:17 am ha detto :

    La mia era un’affermazione ed una conferma di quanto lei ha detto, ovvero che è una cosa alquanto inverosimile dover strappare l’atto dalle mani del redante.
    Poi, forse mi sbaglio, ma più che un parere mi sembra un “suggerimento”.

    P.S.: chiedo scusa per il ritardo della mia risposta e per la laconicità della precedente, ma stavo mettendo a letto le mie figlie.


  • Avv. Caviglia 16.01.2008 ore 10:34 am ha detto :

    Dopo un buon sonno forse ho capito la domanda!

    Quanto suggerito dall’AdE può fuorviare, e mi spiego.
    Gli AI sono obbligati a domandare la registrazione, e quindi sono solidalmente responsabili per il pagamento delle imposte, delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività”. Dato che i contraenti di una compravendita immobiliare hanno l’obbligo di dichiarare nel rogito se l’affare sia stato intermediato (art. 35, comma 22, Dl 223/2006), a meno di ipotizzare che l’intervento di un mediatore non si concreti nella stipula di alcun preliminare anteriormente al rogito, e, quindi, a meno di ipotizzare che i contraenti, messi in contatto dal mediatore, vadano direttamente al rogito, sarà problematico per un mediatore essere menzionato in un rogito quale soggetto attraverso il quale l’affare immobiliare si è concluso senza che vi sia una corrispondente registrazione, anche a sua cura, del contratto preliminare che ha regolato i rapporti tra i contraenti ante rogito.


  • ketty increta 16.01.2008 ore 11:08 am ha detto :

    Giusto, in effetti l’unico caso in cui non si è obbligati a registrare è quando non ci sono passaggi di danaro prima del rogito. Ricordatevi anche che l’AE in base alla circolare 6 del febbraio 2007 ha la possibilità di effettuare controlli sui conti correnti dei clienti per verificare la corrispondenza dei passaggi di danaro, a cui devono corrispondere adeguati versamenti di imposta di registro.


  • seroli 16.01.2008 ore 2:44 pm ha detto :

    Si appunto credo che ci sia conflitto nella messa in pratica della norma in quanto anche se diamo per assodato il nostro obbligo a registrare il preliminare chiuso, rimane l’impossibilità di strapparlo dalle mani del redante….e io per registrarlo, anche ammesso che quelle tasse le voglia pagare io per poi rifarmi sul cliente, ho comunque bisogno di quel foglio di carta che lo posso avere solo strappandolo di mano. Inoltre e questo lei (o tu) lo insegni a noi tutti, si risponde di cio’ per cui si ha la possibilità materiale di gestire/avere/possidere materialmente/detenere/redigere/fare non di cio’ che fanno altri.
    Secondo me è qui che sorge il problema (per il fisco contro di me)? Mi illudo?


  • Avv. Caviglia 16.01.2008 ore 3:17 pm ha detto :

    Nella mera teoria è così, ma come la mettiamo se quel “foglio di carta” non viene registrato da nessuno, ma le parti mediate dichiarano al rogito che hanno concluso la compravendita per il tramite dell’Agenzia Immobiliare “Tal dei Tali”?
    A quel punto il fisco qualcuno cerca per recuperare quanto non corrisposto, e purtroppo l’AI è un coobbligato solidale.


  • seroli 16.01.2008 ore 3:32 pm ha detto :

    Se vengono da me sosterrei che:
    1)Questa è la proposta registrata con rispettivo f24 pagato
    2)Al rogito sono andato ed abbiamo tutti dichiarato le fatture ed i nominativi delle parti+ l’agenzia
    3) Io rispondo di quello che redigo io, se loro poi fanno altre scritture da altri professionisti ne risponderanno in primis le parti e poi il redante (se ne deve rispondere)

    Io credo che sia una legge scritta male ed applicata (la applicano?) peggio, non puoi tu stato chiamare me a rispondere di imposte dovute per la scrittura di atti redatti da altri (e di cui io posso anche non essere a conoscienza)

    Siamo all’inizio di questa legge, ma se pensano invece di applicarla cosi’ avranno, credo, un fiume di ricorsi.
    Poi puo’ essere che mi sbagli, ma tanto per fare 2 numeri: a Firenze ci sono 5.200 agenzie immobiliari, io è 10 anni che faccio questo lavoro e ne conosco molte, ad oggi (apparte il sottoscritto ;) ) non conosco agenzie che strappano i compromessi dalle mani del notaio per andarli a registrare…… e quando dico nessuno non è in termini figurati, ma realmente: NESSUNO


  • Avv. Caviglia 16.01.2008 ore 3:40 pm ha detto :

    … anche perchè non ci sarebbe alcun interesse.
    La legge è scritta male nel periodo dove riporta testualmente: “… scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività”.


  • seroli 16.01.2008 ore 3:55 pm ha detto :

    esatto, dovrebbe essere: “da loro redatte”.


  • seroli 16.01.2008 ore 4:01 pm ha detto :

    Ora poi ragazzi, non fate tutti voi colleghi i furbini, ho appena attaccato il telefono e ho chiamato il 848.800.444 centralino nazionale dell’AdE e dopo 15 minuti che non sapeva come rispondere a quanto dettoci tra me e l’avv. conclude la telefonata dicendomi di fare un “interpello” (domanda ufficiale la cui risposta equivale a legge) sull’argomento alla Dir.Gen.Toscana perchè a lui una domanda cosi’ in tutta Italia nessuna l’ha mai rivolta!!!
    Ora, che sia io l’unico a non sapere/capire????

    :) :) non registrate troppi compromessi, mi raccomando! :)


  • Roberto Ponziani 16.01.2008 ore 5:07 pm ha detto :

    Se gli chiedi cosa è la tariffa parte prima nasce lo stesso problema e ti invitano a fare l’interpello lo stesso :)

    Scherzo o son desto?


  • antonello 18.01.2008 ore 10:12 am ha detto :

    Caro Avv. Caviaglia, come promesso, intervengo.
    Innanzitutto ringrazio per il mal di testa che mi è venuto a leggeree “decifrare” l’avvocatese.
    L’ho letto prima tutto d’un fiato.
    Poi riletto a stralci.
    Nulla da eccepire.
    Che dire: una dissertazione seria, precisa, puntigliosa, tecnica, secca.

    C O M P L I M E N T I A V V O C A T O

    Aveva detto bene Roberto che sul Blog era salito un professionista di eccezione. Complimenti anche a Roberto che ti ha “scovato” per il piacere di tutti noi.

    P.S.
    Per le prossime edizioni è possibile usare un linguaggio più alla mia portata e che non mi obblighi a ricercare sul vocabolario l’80% delle parole da te scritte? Grazie.


  • Avv. Caviglia 18.01.2008 ore 10:17 am ha detto :

    :) … promesso
    Quantomeno dopo l’ “avvocatese” cercherò di dare una spiegazione in “lingua conosciuta”


  • claudios 15.03.2008 ore 1:58 am ha detto :

    Per l’avv. Carviglia ho un quesito da esporti: recentemente mi è capitato di ricevere una proposta conf. per una locazione, la proposta è stata accettata ma comunicata per telefono. avevamo fissato l’appuntamento per la firma del contratto se nonchè per un’isteria della proponente si è tirata indietro pretestando che erano scaduti i termini per l’accettazione. Tutto vero, effettivamente il giorno in cui ha manifestato l’intenzione di non contrarre il contratto la proposta era scaduta da un giorno (la validità era di soli 5 giorni in oltre il proprietario era irreperibile fuori sede), tuttavia non so se questo può risultare importante … la mattina dello stesso giorno la cliente mi ha inviato come d’accordo (via fax) le buste paga (di marito e moglie) a conferma della conoscenza dell’accettazione e della volonta di voler locare l’immobile. Mi chiedo se questo comportamento può aver dilatato la validità della proposta per quel giorno? Tuttavia lo stesso giorno avendo uno strano presentimento ho inviato una lettera racc. di accettazione! secondo te ho speranze di ottenere la mediazione? grazie anticipati


  • ketty increta 15.03.2008 ore 8:38 am ha detto :

    Considerando l’oggetto del contendere (la mediazione di un affitto), l’assenza di accettazione scritta prima che scadesse la fattura, il costo e la durata di una causa civile, io ti consiglierei di non accanirti con l’isterica, di ringraziare il Signore che te l’ha tolta dai piedi. Al posto tuo concentrerei le energie nel reperire altro inquilino.


  • claudios 15.03.2008 ore 11:44 am ha detto :

    Ti ringrazio tantissimo per il tuo consiglio tuttavia ho già fatto delle valutazioni riguardo ai costi e benefici in oltre ho già provveduto a locare l’immobile.

    Non è questo il punto!

    Mi piacerebbe sapere anche a titolo di informazione se quella data situazione potesse avere delle risposte a mio favore.

    E poi ……. si fanno delle discussioni per stabilire l’interpretazione di una legge, di un atto (preliminare) quindi di stabilire un diritto e poi concludiamo dicendo lasciamo stare che ci guadagnamo in costi e in serenità! via!

    E tutte le nostre discussioni per dire che non rispettano la nostra professione! purtroppo siamo in Italia ed il rispetto a volte si ottiene anche attraverso i contenziosi legali.

    Quindi ribadisco la domanda all’avv. Caviglia


  • ketty increta 15.03.2008 ore 12:07 pm ha detto :

    In ogni caso, il buon senso è più utile di qualunque codice.
    Legalmente andando in causa, dipende dal giudice e dagli avvocati, il tutto si potrebbe risolvere fra qualche anno (almeno 4 udienze, per sentire le parti, i testimoni ecc.)con un rimborso spese (ovvero costa più la salsa del pesce). Ovviamente, se Giovanni Caviglia, ci legge, è sicuramente gradito il suo parere.
    Non credo che la tua cliente abbia volutamente mancato di rispetto a te o alla categoria, semplicemente ha cambiato idea, e l’essere umano, quando cambia idea, degli altri se ne frega.


  • claudios 16.03.2008 ore 4:29 pm ha detto :

    Scusami Ketty ma vorrei concludere la polemica con te perchè ritengo che nonostante le tue parole siano perle di saggezza ….. tuttavia mi sento di privarmene volentieri in quanto, mi permetto di dirti, rappresentano un’aberrazione della mia visione di etica professionale e cioè responsabilità, lealtà, onestà, integrità, fiducia ed impegno. Quando un cliente se pure nella piena tutela della legge compie un’azione che tradisce il mio senso etico, mi sento nel pieno diritto di eccepire e trovare conferme legali. Non solo! se le trovo…. costi quel che costi cerco di farle valere. Credo che Luigi Einaudi ha scritto qualcosa sull’etica. Grazie lo stesso.


  • ketty increta 17.03.2008 ore 12:21 pm ha detto :

    Claudios, scusami tu, non voglio dispensare “perle di saggezza”, (non ne sarei capace), ho l’abitudine di cercare sempre la soluzione più pratica, anche perchè, non sempre l’applicazione rigida della giurisprudenza, ci consente di risolvere i problemi.


  • Marco64 17.03.2008 ore 12:37 pm ha detto :

    l’etica di einaudi è cooptata da Kant…l’uomo che sull’etica ha scritto tanto..
    ma l’etica è un concetto religioso se cosi’ vogliamo dire, che nulla a che vedere con il macro mondo del’economia immobiliare…
    :)


  • ketty increta 17.03.2008 ore 1:43 pm ha detto :

    A parlare di Etica hanno cominciato i filosofi greci, Socrate, Platone, Euripide, Aristotele. Difatti la parola etica che deriva dal greco, significa condotta, carattere, consuetudine. Nasce come ramo della “filosofia” che in greco significa “amore per la sapienza”. Successivamente la parola etica è stata abbinata alla parola “morale”.
    Pertanto se parliamo di etica, non necessarimente dobbiamo abbinarla a valori religiosi.


  • Marco64 17.03.2008 ore 1:51 pm ha detto :

    massi’ si parlava di questioni altre rispetto alla pochezza espressa dalle compravendite immmobiliari..
    religioso come termine puo’ voler dire ….almeno io volevo dire, cosa alta rispetto alle pochezze..
    chiaro?
    :)


  • EnnioR 22.01.2009 ore 1:52 am ha detto :

    Sull’argomento, mi permetto esporre con franchezza e chiaramente il mio pensiero fondato anche sulle frequenti casistiche che ho avuto la ventura di assistere durante l’esercizio della mia professione Ennio Alessandro Rossi , Commercialista in Brescia ****
    La proposta irrevocabile di acquisto (art.1329) . Atto rilevante da ponderare attentamente

    È indiscutibile che la Proposta di acquisto, sottoscritta “per accettazione” determini il sorgere di precisi obblighi contrattuali non revocabili pena la perdita del deposito cauzionale ed il pagamento all’agente della mediazione; Lo svantaggiato è innanzitutto il proponente l’acquisto.

    (vedi http://www.blogagenzieimmobiliari.it/2007/06/19/sulla-proposta-irrevocabile-dacquisto.html)