Il nostro legale di fiducia si inoltra nei meandri della Proposta preliminare di preliminare e con il modulo scaricabile, che assomiglia molto a un modulo che ho già visto :) … a voi.
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Avvocato Caviglia nel suo studioAi sensi dell’art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”.
Sin dalla definizione di contratto il Codice Civile pone l’accordo delle parti in posizione prevalente e sovraordinata relativamente alla sua formazione; il concetto viene ribadito dall’art. 1325 c.c. che, nell’elencare i requisiti del contratto, la cui mancanza produrrebbe nullità dello stesso, pone l’accordo delle parti al primo posto tra i requisiti.
Per conclusione del contratto deve intendersi il perfezionamento di un accordo, posto che il contratto si definisce come l’accordo fra le parti.
Perché il contratto sia concluso, secondo la giurisprudenza, occorre che sia stato raggiunto l’accordo sull’insieme dei suoi elementi, tanto per quelli principali che per quelli secondari.
In alcune ipotesi l’accordo può essere raggiunto gradatamente.
Alle trattative può certamente procedersi senza l’utilizzo di alcuna forma documentale, tuttavia non è così peregrina l’ipotesi in cui le parti abbiano interesse ad “affidare allo scritto” la traccia di quanto è stato materia di intesa e di negoziazione, sia pure in via prettamente programmatica.


Un metodo frequente per costituire tale traccia, o mezzo probatorio, consiste nell’impiego della c.d. minuta contrattuale o puntuazione, documento che, seppur sottoscritto dalle parti, non rileva agli effetti della conclusione del contratto, stante la sua natura meramente interlocutoria.
Difatti la minuta è un semplice documento ricognitivo, un promemoria, con riguardo allo stato delle intese raggiunte, il quale ha la mera funzione di registrare l’avanzamento delle trattative; in altre parole è lo strumento tipico del contratto a formazione progressiva mediante il quale vengono fissate, per iscritto, le intese già raggiunte nonché predisporre per la prosecuzione delle stesse.
Tali puntuazioni precontrattuali sono pienamente libere e revocabili.
Fino a quando rimangono in discussione elementi del contratto, questo deve ritenersi non concluso sia che si tratti di elementi principali sia che si tratti di elementi secondari, salvo che le parti abbiano inteso l’accordo già raggiunto come definitivo e vincolante.
Con la puntuazione le parti intendono documentare “l’accordo” raggiunto su alcuni punti senza che la stessa abbia efficacia inter partes vincolante, rappresentando solo un accordo parziale e quindi provvisorio.
Esistono giuristi, come il Bianca, invece, che lo scrivente condivide pienamente, che considerano la minuta, quando è un documento provvisorio destinato ad essere trascritto in altro documento o ripetuto in forma pubblica, ma contenente il testo definitivo dell’accordo con la sottoscrizione delle parti, come un contratto concluso, produttivo di effetti.
A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il proprio consenso alla conclusione del definitivo, con la sottoscrizione della minuta le parti, non essendo legate da alcun vincolo negoziale, conservano assoluta libertà di recesso dalle intese intercorse, la quale trova un limite solamente nel principio di cui all’art. 1337 c.c..
Tale strumento è, di certo, un valido ausilio nella formazione del contratto, soprattutto nelle ipotesi in cui non è possibile un immediato incontro delle volontà, ma la conclusione del negozio è subordinato a lunghe trattative.
Gli esempi più significativi della categoria della prenegozialità sono costituiti proprio dalla proposta e dall’accettazione che intervengono in sede di formazione del contratto.
L’analisi della natura dei contratti (preliminare o puntuazione) deve necessariamente fare iniziale riferimento alla funzione che ad essi attribuiscono le parti contraenti e cioè se queste abbiano voluto in effetti stipulare un contratto che abbia come scopo quello di obbligarle a stipularne uno definitivo, il cui contenuto sia stato più o meno integralmente esplicitato nella redazione del preliminare.
Non è errato allora rilevare che il contratto preliminare si colloca, anch’esso, nella fase delle trattative, sebbene nel segmento conclusivo di esse che precede in ogni caso la conclusione del contratto definitivo, allorquando, pur avendo le parti accertato la sussistenza delle condizioni e della volontà per concludere l’accordo, preferiscono predisporre una forma negoziale intermedia in attesa che tutti gli aspetti confluenti nella stesura finale siano stati chiariti e definiti.
Non è raro trovare contratti preliminari da cui emerge ancora il permanere di trattative su aspetti, forse secondari dell’accordo, ma pur sempre rilevanti nella definizione del rispettivo assetto degli interessi (ad esempio modalità del pagamento del prezzo, ovvero di consegna del bene) acquisizione del bene di determinate caratteristiche (edificabilità) non ancora acquisite.
Contratto preliminare e accordi, o intese, precontrattuali, si inseriscono, allora, nel più generale contesto della cosiddetta formazione progressiva del contratto, che ha inizio nel momento del primo “contatto” intersoggettivo, da cui originano le trattative, e termina nel momento in cui è posta in essere quella fattispecie idonea a produrre gli effetti giuridici per cui il contatto è originariamente ricercato.
Tanto il contratto preliminare che le intese, infatti, sebbene con differente efficacia, possono a ragione essere comprese nell’ambito di quelle attività poste in essere dalle parti al fine di giungere, anche per gradi successivi, alla conclusione di un contratto produttivo di effetti finali, di natura costitutiva, modificativa o estintiva (art. 1321 c.c.).
Le due fattispecie si distinguono, peraltro, nettamente, in ordine agli effetti che producono.
Nel contratto preliminare si realizzano effetti vincolanti, propri di un accordo negoziale che obbliga a concludere un successivo contratto, per cui si parla, al riguardo anche di contratto “preparatorio”.
Deriva, allora, come prima conseguenza, la possibilità, in alternativa alla tutela risarcitoria per equivalente, la possibilità di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell’obbligo rimasto inadempiuto.
Le intese precontrattuali, invece, non producono, di norma, alcun effetto vincolante, per cui la tutela risarcitoria si realizza, con il limite dell’interesse negativo, sul piano della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ove il mancato perfezionamento del contratto sia stato, ad esempio, determinato dall’intenzione della parte di ridiscutere il contenuto contrattuale già fissato nell’intesa.
A fronte di contratti che si concludono istantaneamente, senza trattative, vi sono, dunque, contratti che possono definirsi “negoziati”, perché preceduti da una trattativa più o meno complessa.
A seconda di come si sviluppa la trattativa, possono verificarsi situazioni diverse, aventi peculiari effetti giuridici.
Così, nel caso in cui le parti raggiungano l’accordo solo su taluni dei punti in discussione, si avranno i c.d. accordi parziali o semi-accordi, che, riguardo al contenuto, fissano la trattativa sui risultati conseguiti.
In questo caso le parti, ove vogliano dare maggior rilievo alle trattative svolte, possono documentare per iscritto l’avvenuto raggiungimento dell’accordo su alcuni punti della discussione: si avrà, in tal caso, la c.d. puntuazione o minuta semplice, che non vincola le parti, non essendo il contenuto del contratto determinato che per una parte.
Si tratta pertanto di una semplice stesura provvisoria del contratto destinata ad essere sostituita da un testo ovvero da un documento finale.
Altre volte le parti, raggiunto un accordo sull’intero contenuto, stendono un testo provvisorio del regolamento contrattuale in discussione: viene in rilievo, qui, la c.d. puntuazione o minuta completa, ed il contratto, salvo prova contraria, si presume concluso e, quindi, vincolante tra le parti (art. 1372 c.c.).
Il fenomeno della formazione progressiva del contratto pone perciò il problema di stabilire il limite tra la fase della formazione di esso e la sua conclusione, e cioè quando si esce dalle trattative e si entra nel contratto, giungendo così ad un accordo vincolante.
In particolare, data la comune funzione strumentale agli effetti “finali” del contratto, il problema si pone, riguardo al contratto preliminare, nel criterio di distinzione tra esso e le intese precontrattuali.
E’ evidente l’importanza di offrire adeguata soluzione a tali interrogativi, stante la varietà delle fattispecie che si pongono all’attenzione dell’interprete e data la necessità di distinguere, sia sul piano teorico sia su quello pratico, un contratto, anche preliminare, che vincola le parti (quantomeno alla conclusione di un successivo contratto), da un accordo precontrattuale che non le vincola se non come detto, per i possibili effetti risarcitori derivanti, ex art. 1337 c.c., dalla violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative.
Questo rileva, oltre che nei rapporti tra i contraenti – per la possibilità di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. – anche riguardo ai terzi, per effetto della opponibilità ad essi del preliminare trascritto ex art. 2645-bis, c.c., oltre che per effetto del privilegio previsto dall’art. 2775-bis, c.c.
Il problema di distinguere tra intese precontrattuali e contratto preliminare non si pone, ovviamente, quando le parti dichiarino espressamente di ritenere concluso il contratto (preliminare), ovvero, al contrario, quando dichiarino espressamente di non ritenerlo concluso, vuoi riservandosi la discussione su taluni punti, vuoi approvando un regolamento destinato a regolare futuri contratti.
Con tale contratto invero ci si obbliga al contenuto di futuri ed eventuali contratti da stipulare ma non ci si dovrebbe obbligare certo ad una futura stipula, come avviene invece con il preliminare.
Ove non si abbia certezza circa l’effettiva volontà delle parti di concludere un contratto (preliminare) è necessario allora individuare i criteri che consentano di stabilire quando, nonostante un accordo sul contenuto del contratto, si versi ancora in una fase di trattative non vincolanti.
La soluzione del problema non è di immediata percezione, ed anzi si presta a valutazioni assai diverse.
Una prima teoria ritiene che il contratto è concluso quando si accerti la volontà delle parti di concluderlo, a prescindere dalla maggiore o minore completezza del regolamento contrattuale fino a quel punto concordato.
Questa tesi, cui peraltro aderisce la giurisprudenza prevalente, si fonda sulla distinzione tra perfezionamento dell’accordo e completezza del contenuto del contratto, ritenendo quest’ultima rilevante, eventualmente, solo sul piano della validità ed efficacia del contratto. Poiché, quindi, la conclusione del contratto si avrà solo quando risulti una conforme volontà dei contraenti, accertata ex art. 1362 c.c., ne deriva ad esempio che anche un documento perfettamente completo nel contenuto non dà luogo se non ad una presunzione semplice di conclusione del contratto (minuta completa), ovvero, che anche un documento incompleto può ritenersi perfezionato (contratto c.d. incompleto), salvo a interrogarsi sulla sua validità ed efficacia.
Secondo una diversa ricostruzione, il contratto è concluso anche quando vi sia accordo solo sugli elementi essenziali, tra quelli discussi nelle trattative, sempre che non risulti una volontà espressa di non ritenere concluso il contratto, riservandosi le parti di trattare ancora su elementi secondari del regolamento contrattuale.
Tale teoria, al contrario della precedente, assegna dunque prevalenza all’elemento contenutistico, per cui non occorre accertare in concreto la volontà delle parti di concludere o meno il contratto quando si è in presenza di un documento munito degli elementi essenziali, se non consta un’espressa riserva di trattative sugli elementi accessori.
A tale impostazione si obietta il fatto di non tenere conto che la distinzione tra elementi essenziali, e non, va svolta, non già in astratto, ma in concreto, mediante l’interpretazione della comune volontà dei contraenti.
Un terzo orientamento, infine, giunge a sostenere che il contratto è concluso quando si accerti la volontà delle parti di concluderlo, purché risultino fissati quanto meno gli elementi essenziali.
A tale posizione, intermedia tra le due precedenti, può contestarsi che l’essenzialità non rileva al fine di stabilire se il contratto sia o meno concluso, ma rileva solo in ordine alla sua validità (ed efficacia), alla stregua dei criteri di determinatezza e determinabilità dell’oggetto.
La giurisprudenza, da parte sua, sembra privilegiare l’approccio volontaristico, anche se – in verità – la maggior parte di ipotesi da essa esaminate presentano casi in cui il contenuto del contratto risultava già determinato e si trattava di stabilire la sussistenza della volontà delle parti in ordine al perfezionamento del contratto.
La S.C. in tal senso ritiene superabile la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento posta da una puntuazione completa di clausole.
Ne deriva che, se si può escludere che dalla giurisprudenza venga accolta, salvo qualche eccezione, la tesi che privilegia l’elemento oggettivo, non si hanno, allo stato, indicazioni precise su quale posizione preferire tra la prima, che sottolinea l’aspetto volontaristico, e quella che, invece, ritiene rilevanti entrambi gli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie.
Così, se talvolta la giurisprudenza non ha esitato a qualificare una minuta completa come accordo precontrattuale e non come contratto preliminare, altra volta ha negato il carattere di preliminare ad un accordo eccessivamente sintetico, mostrando così di confondere profili contenutistici con aspetti relativi al perfezionamento del contratto.
Definiti i diversi criteri distintivi fra preliminare e intese precontrattuali elaborati dalla dottrina ed utilizzati dalla giurisprudenza, si deve ora dare conto del problema che si pone quando ricorra un contratto preliminare incompleto.
Tale ipotesi ricorre quando le parti abbiano fatto rinvio al contratto definitivo per la determinazione di elementi secondari, sul presupposto – peraltro non unanimemente condiviso – che il preliminare ricorra e sia validamente concluso in presenza della determinazione degli elementi essenziali del contratto definitivo.
La soluzione del problema discende, anche qui, dal suo inquadramento generale.
Infatti, se viene accertata la volontà delle parti di obbligarsi, solo una riserva espressa, avente efficacia condizionante, potrebbe impedire la nascita del vincolo.
Nel caso in cui, invece, manchi questa riserva espressa (c.d. protestatio), ove non siano fissati punti secondari del regolamento contrattuale, si dovrebbe dar luogo all’integrazione legale o, in alternativa, si dovrebbe ritenere superata tout court quella pattuizione.
Anche la più recente giurisprudenza interviene sulla individuazione dei criteri di distinzione tra contratto preliminare ed appunti o minute di contratto e giunge infine a determinare i caratteri distintivi anche con il contratto definitivo affermando che esso deve tenersi distinto da un semplice appunto o minuta allorquando esprima in termini logicamente e linguisticamente compiuti una corrispondente volontà negoziale.
La distinzione che si è delineata tra accordi precontrattuali e contratto preliminare si apprezza pienamente sul piano delle tecniche di tutela, se si considera che, a differenza dei primi – che sembrano offrire, eventualmente, solo una protezione di natura risarcitoria – il preliminare implica una tutela che, oltre al profilo risarcitorio, si caratterizza per il carattere reale degli strumenti protettivi, che consente, fra le parti, l’esecuzione in forma specifica, e, riguardo ai terzi, l’autonoma opponibilità del preliminare nei loro confronti con riferimento agli artt. 2645-bis e 2775-bis, c.c..
Un buon modello di contratto preliminare di preliminare, per tutti gli operatori/professionisti che ritengono di voler mantenere la loro attività di mediazione, nel momento dell’accettazione della proposta di acquisto, nell’ambito delle mere trattative, è visionabile e scaricabile da qui (Proposta di acquisto preliminare di preliminare )

Come si può vedere e leggere le parti mediate hanno perfettamente concordato che quanto sottoscritto dovrà essere ritenuto quale mero preliminare accordo, lasciando ad una futura contrattazione (contratto preliminare o compromesso) la determinazione di ogni altro ed ulteriore elemento che dovrà poi necessariamente far parte del contratto definitivo di trasferimento della proprietà.
In tale contrattazione si prevede la caparra penitenziale, essendo un accordo (pre)contrattuale suscettibile di recesso.
Ma siamo veramente sicuri che tali accordi (pre)contrattuali in ipotesi di inadempimento di una delle parti pongono a rimedio solo l’azione ex art. 1337 c.c.?
In quel “preliminare di preliminare” si prevede comunque che le parti contrattuali dovranno poi manifestare la loro volontà nel contratto preliminare di compravendita, che poi è il contratto che “universalmente” è ritenuto suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Se il giorno stabilito per la sottoscrizione del preliminare di compravendita una parte non si presenta e nemmeno ha provveduto a comunicare il recesso, l’altra parte può solo agire ex art. 1337 c.c. per ottenere solo un risarcimento dei danni?
Chi scrive non ne è assolutamente convinto!
In quel “preliminare di preliminare” le parti hanno chiaramente assunto l’obbligo di sottoscrivere, nel giorno prestabilito, un contratto, che poi altro non è che il contratto preliminare compravendita.
L’art. 2932 c.c. così testualmente recita: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso …”.
Che le parti abbiano concluso un contratto non ci sono dubbi (art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte …”), ma se una delle parti, pur non recedendo, non adempie a quanto previsto, l’altra potrebbe azionarsi ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che produca gli effetti del preliminare non concluso.
L’art. 2932 c.c. stabilisce che l’azione è esercitatile ogni qual volta vi siano delle parti obbligate a concludere un contratto; nella proposta accettata, che comunque è un contratto, le parti si sono reciprocamente obbligate a sottoscrivere ad una data prestabilita il preliminare di compravendita, quindi si sono obbligate, come riferisce l’art. 2932 c.c. “… a concludere un contratto …”, che poi è il contratto preliminare di compravendita o compromesso, che, come riferito nel testo, rientra sempre e comunque tra gli atti preparatori della futura compravendita.
Quindi maggiore tutela per la parte contrattuale che desidera quell’immobile, a fronte dell’altra parte che, senza recedere, risulti inadempiente.
Ma la provvigione?
Fintanto che le parti si trovano nella fase precontrattuale, ovvero fintanto che non è scaduto il termine per la sottoscrizione del preliminare di compravendita, niente, a titolo di provvigione, può pretendere il mediatore, salvo clausole espressamente e specificamente approvate di compensi risarcitori per recesso ingiustificato dalle trattative, che mai potranno essere considerate somme da corrispondere a titolo di provvigione, in quanto l’affare non può dirsi concluso.
Così nell’ipotesi in cui una delle parti acceda al recesso.
Nell’ipotesi in cui alcuna delle parti comunichi il proprio recesso, ovvero ne faccia comunicazione fuori dai margini consentiti della legge, ed il termine per la sottoscrizione del preliminare è perento, e la parte che vuole l’adempimento dell’altra agisca per l’adempimento o la risoluzione dei patti stipulati, il mediatore ha diritto alla provvigione sulla scorta del fatto che l’affare può dirsi concluso, come la costante giurisprudenza ormai pacificamente ritiene, allorché dalla contrattazione nasca il diritto ad agire per ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto.
Questo per voler necessariamente sintetizzare e semplificare le cose, ma è sempre necessario andare al di là delle parole usate nei contratti ed andare a sondare la reale intenzione delle parti alla luce di quanto sottoscritto. Circa la registrazione di questa particolare contrattazione (preliminare di preliminare) basti segnalare che non vi è l’obbligo, in quanto l’affare, se ancora tutto nella fase embrionale riferita sopra, non può dirsi concluso.


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31 commenti
  • robertos 15.02.2008 ore 3:04 pm ha detto :

    La proposta preliminare di preliminare è un metodo di lavoro che ho sposato da un pò di tempo perché la ritengo uno strumento valido, però a seguito di un colloquio con un responsabile dell’Agenzia del Territorio di Livorno intervenuto ad un convegno è emerso che anche questa va registrata qualora la caparra venga traferita.
    Cerco di spiegarmi meglio:
    Se in sede di rogito emerge dalle dichiarazioni che vi è stato un passaggio di denaro così suddiviso:
    € 5.000 in data 01/01/2008 alla accettazione della proposta preliminare di preliminare.
    € 25.000 in data 25.01.2008 alla stipula del preliminare di compravendita
    € 100.000 in data 28.02.2008 alla stipula del rogito
    L’AdE mi contesta la mancata registrazione della proposta con il conseguente mancato pagamento dell’imposta fissa e di quella percentuale.
    Il suggerimento dato è non fate passare denaro fino al preliminare e non fate girare le proposte.


  • Roberto Ponziani 15.02.2008 ore 8:22 pm ha detto :

    Vengo ora dal convegno FIAIP dove Barsotti ha dichiarato che è in atto una richiesta di Consulenza Giuridica ufficiale all’AdE da parte della Associazione proprio in merito al quesito:
    si devono registrare anche quelle proposte che rimandano a futura sottoscrizione di preliminare?

    L’0rientamento della Associazione per adesso è: “forse non sono da registrare :)


  • carlo hammer 16.02.2008 ore 4:25 am ha detto :

    eh certo, tanto poi il preliminare lo fa il notaio e se lo registra lui…come direbbe cafagno, tout se tient. e bravo il ns centro studi, ha aperto una sezione di ricerca sulla chimica della vaselina ;)


  • caviapp57 16.02.2008 ore 9:22 am ha detto :

    ma se c’è passaggio di denaro il contratto si definisce e allora che senso ha fare poi un’ulteriore proposta ed un preliminare pre rogito? ad allungare il brodo?

    Se invece non vi è passaggio di denaro e tutto si riduce ad un “definiremo in seguito” la proposta è carta straccia o no?

    insomma CUI PRODEST?


  • faber 16.02.2008 ore 9:54 am ha detto :

    Premesso che a Roma secondo l’Ufficio delle Entrate che vai ottieni spiegazioni diverse.

    In questo caso tutti gli uffici da me contattati hanno concordato nel dire che il preliminare del preliminare, o la mera intesa, con l’accettazione danno luogo ad un accordo preliminare alla compravendita che comunque va registrato.

    Quindi per evitare discussionicontinuo ad utilizzare le proposte d’acquisto preliminare di compravendita che già so di dover registrare.


  • faber 16.02.2008 ore 9:59 am ha detto :

    Ad una riunione FIAIP era presente il dott. Delio Vizzi dell’Agenzia dell’Entrate lo stesso oltre ad essere disponibilissimo si è detto disponibile a rispondere ad eventuali quesiti di AI relativi alle registrazioni degli atti presso L’Agenzia delle Entrate.

    Vi rimetto il suo indirizzo di posta elettronica per chi ne volesse approfittare delio.vizzi@agenziaentrate.it .

    Lo stesso funzionario aveva anche asserito che andassero registrate le proposte di locazione accettate, in quanto con l’accettazione diventerebbero contratti preliminari (al contratto di affitto).


  • Avv. Caviglia 16.02.2008 ore 10:32 am ha detto :

    Signori, delle due l’una.
    Può essere giusto che l’AdE esiga la registrazione dei “preliminari di preliminari”, ma allora:
    - se il preliminare di preliminare deve essere registrato, anche gli Agenti Immobiliari hanno il diritto alla riscossione delle provvigioni alla conclusione del preliminare di preliminare, in quanto atto di natura negoziale stipulato a seguito della loro attività;
    - la giurisprudenza maggioritaria sta completamente sbagliando (come del resto sta sostenendo a spada tratta il mio studio, anche recentemente in un convegno per la FIMAA) in quanto sostiene che il preliminare di preliminare è un negozio nullo in quanto privo di causa.
    Ma se per la giurisprudenza il preliminare di preliminare è un negozio nullo, perchè privo di causa, che non fa nascere il diritto alla riscossione delle provvigioni, perchè l’AdE richiede la registrazione obbligatoria di un negozio nullo?
    E’ una chiara contraddizione.
    Il preliminare di preliminare va registrato? BENE: allora è un negozio OVVIAMENTE valido ed efficace, dal quale nasce anche il diritto alla riscossione delle provvigioni!
    Il preliminare di preliminare è un negozio nullo? BENE: allora l’AdE non può richiedere la registrazione di un contratto nullo!


  • Roberto Ponziani 16.02.2008 ore 10:56 am ha detto :

    Io sono contento che tutti i colleghi preferiscano fare subito compromessi abbozzati con le risolutive se l’immobile non è in regola… preferisco però, per me e i miei clienti, lavorare con pre-accordi, con caparre penitenziali come corrispettivo del recesso dal pre-accordo, e poi sottoscrivere un vero compromesso, con tutti i crismi, dopo che sono stati effettuati i controlli e si è visto che la documentazione è a posto e corrisponde allo stato di fatto e allo stato di diritto.

    Lo preferisco perchè per fare questi controlli bastano 20-30gg, di norma, e perchè la caparra penitenziale è abbastanza congrua per coprire il periodo.

    Lo preferisco perchè un immobile che ha una trattativa in corso risutla ancora più appetibile per gli eventuali indecisi o per i nuovi “pretendenti” che si dovessero presentare mentre la trattativa è in corso, a differenza di chi sostiene che il proprietario perderebbe l’occasione di vendere ad altri, cosa che tra l’altro si verificherebbe, in modo ancor più dannoso, se la proposta fosse divenuta preliminare e non si arrivasse a concludere per sopravvenute complicazioni, con strascichi che sinceramente preferirei avere solo se ci fosse un preliminare, magari pure trascritto.

    Mi piace il compromesso e mi piace riscuotere alla sua sottoscrizione.

    Non mi piacerebbe assolutamente la pretesa dell’AdE, priva di ragionevolezza, se m’imponesse di far pagare ai clienti imposte di registro per atti nulli, che non trasferiscono nulla, come dice Caviglia, con il rischio che magari non vada in fondo e venga addirittura annullata da una sentenza che , magari, non riconosce nemmeno alla eventuale proposta -compromesso la funzione che molti di noi invece gli affidano.

    Registrare le proposte di acquisto e far pagare quelle imposte di registro senza dare alla proposta un inquadramento certo come atto che ha effetti obbligatori poteva venire in mente solo a un idiota affamato di denaro dei contribuenti.

    Comunque Caviglia, a tempo debito, ci ha promesso anche il capitolo relativo alla proposta-preliminare di compravendita., con modulo scaricabile :)


  • caviapp57 16.02.2008 ore 11:24 am ha detto :

    Seguo il ragionamento dell’Avv. Caviglia:
    se per giurisprudenza costante il preliminare del preliminare è atto nullo mi sfugge una cosa: chi l’ha inventato e perchè? Sino a che non è stata tirata fuori la problematica della registrazione nessuno ( e la modulistica delle varie associazioni sino ad allora in uso conferma) ha mai parlato di preliminare del preliminare o proposta della proposta.
    è stato forse modificato il codice civile?

    Ma insomma a chi giova tutto ciò????


  • Avv. Caviglia 16.02.2008 ore 11:32 am ha detto :

    A chi giovi non lo so, ma la questione “preliminare di preliminare” è risalente in giurisprudenza.
    Il codice civile è sempre lo stesso, ed è grazie alla libertà delle forme contrattuali, sancita proprio dal codice civile, che è stata elaborata la nozione di preliminare di preliminare.
    Da qua un’ulteriore domanda: ma se la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato questo “contratto” proprio sulla scorta della libertà delle forme contrattuali, come può quella stessa giurisprudenza dire poi che quel contratto è nullo? E come può l’AdE richiedere la registrazione di un contratto nullo?
    O si adegua l’AdE alla giurisprudenza oggi dominante, o si adegua la giurisprudenza a qualche direttiva meramente interna dell’AdE … posto che sia (la direttiva interna) una fonte normativa cogente.


  • caviapp57 16.02.2008 ore 11:46 am ha detto :

    X Ponziani
    Fare i pre-accordi con versamento di caparre và bene sino a che tutti sono onesti:
    se chi ha ricevuto la caparra non formalizza il preliminare e ne contempo vende l’immobile ad un terzo, spogliandosi di ogni bene, come fà il potenziale acquirente a recuperare quanto versato? Deve fare una estenuante causa civile poichè il pre-accordo (posto che l’Avv. dice che per giurisprudenza è nullo) non è un atto che può far ottenere la revocatoria della vendita (sbaglio ?)
    E comunque,anche come nomea, chi ci rimette? L’agenzia.

    e poi con troppi preliminari quando si arriva al dunque si rischia di far cilecca!


  • Roberto Ponziani 16.02.2008 ore 12:20 pm ha detto :

    Mai fatto cilecca per la forma della proposta :) purtroppo l’ho fatta alcune volte, per altri motivi.

    Il bollo, nelle proposte che divengono preliminari, va aggiunto prima o dopo l’accettazione? (solo per stuzzicare un pò.. :D )

    La proposta di acquisto è secondo me uno strumento valido proprio perchè pre-contrattuale, se devo optare per un atto a effetti obbligatori allora faccio sedere le parti, trovo l’accordo e faccio il compromesso vero e proprio.

    Poi, per fare revocatorie si deve trascrivere, se non sbaglio, e le scritture private non possono essere trascritte…

    Si potrà quindi ricorrere con il sottoscrittore ma non con il terzo in buona fede… dico bischerate?

    CAviapp57: in soldoni, contro la disonestà non c’è scritto che tenga, i rischi di una causa ci saranno sempre, a meno che non ci sia la trascrizione.

    e la nomea ce la siamo guadagnata più per i contenziosi su questi “compromessi” che sulle proposte pre-contrattuali, che usiamo in pochissimi, a mia conoscenza.

    Figurati che io la uso da anni e tutti i colleghi manco sapevano che si potesse fare.

    Il fatto è che, non nascondiamocelo, vogliamo riscuotere alla accettazione, e non alla sottoscrizione del compromesso o in sua mancanza del rogito.

    Ci farà bene tutta questa fretta?

    Per ora direi di no.. ma forse ho una visione distorta.


  • ketty increta 16.02.2008 ore 1:29 pm ha detto :

    Anche pagando, vorrei sapere chi ha inventato la locuzione “preliminare di preliminare”. Mica per niente, è perchè, (anche se di solito non sono violenta) vorrei proprio dargli un po’ di botte.
    Innanzitutto quando parte “il preliminare di preliminare”, quando si spegne la luce o quando accetto l’invito a cena? E se accetto l’invito a cena, ne possiamo prima parlare o sono obbligata ad accettare il “servizio” o peggio ancora a sposarmi? Beh, lasciamo perdere…non vorrei correrre il rischio che arrivi qualche franchising a dirmi che è meglio fare le cose in gruppo e che non posso esimermi dal copulare con l’intera MLS!


  • Avv. Caviglia 16.02.2008 ore 2:58 pm ha detto :

    La nostra giurisprudenza è micidiale talvolta, ci fa trovare la luce spenta prima ancora che il nostro partner abbia in mente l’invito a cena …


  • Roberto Ponziani 16.02.2008 ore 4:12 pm ha detto :

    L’invito a cena, se lo accetti e il proponente ne viene a conoscenza sei poi obbligata a concederti e andare all’altare, fatto salvo il caso nel quale la tua lingerie non sia in ordine o lui non sia in grado di adempiere (ma oggi abbiamo il cialis, viagra, ecc.) , ma lo devi provare… :D.

    :mrgreen:

    Scusa ma io preferisco molto conoscerti bene prima , specie se ti devo sposare per trent’anni o trovare chi ti prende al mio posto e se ne accolla l’onere…

    Se poi tra l’invito e il matrimonio trovi un’altro, beh, meglio così: al max ho perso una cena ma almeno non mi sono rovinato la vita ;)

    Mi piace fare le metafore………..

    Ah, mi raccomando, al momento che hai accettato la cena, devi ricordare al LUI di fissare la data e soprattutto lasciare la caparra per il ristorante dove inviterai i parenti a festeggiare l’unione, a prescindere che questa avvenga o meno.

    E inoltre dire a tutti quanti soldi guadagna l’amico che vi ha fatti conoscere, senza dire però quanto vi prende il prete.


  • Nessuno 16.02.2008 ore 6:44 pm ha detto :

    A proposito di contratti preliminari, di Proposte d’Acquisto, di preliminari del preliminare, di obblighi di registrazione e acquisizione del buon dirtto alla provvigione… che ne pensa l’Avv. Caviglia di quanto discusso in un altro thread che, con il copia e incolla, ribadisco per praticità?

    Grazie.

    ————————————————–

    Postato da Saka:

    Vorrei proporre questo argomento.

    Viene tra le parti sottoscritta, accettata e conosciuta una Proposta d’acquisto su un fabbricato rurale situato su un terreno appena lambito dall’area di rispetto in favore delle Ferrovie Statali.

    Tale Proposta prevede la risoluzione nel caso in cui non si rivelasse possibile ottenere il cambio di destinazione d’uso e i permessi utili per la ristrutturazione.

    Su consiglio dei tecnici di fiducia, le parti dopo aver ottenuto verbalmente la fattibilità dagli enti preposti, decidono di integrare il preliminare con una successiva scrittura privata maggiormente ampia e descrittiva, lasciando comunque per maggior tutela la clausola risolutiva di cui sopra, ma autorizzando l’agenzia al passaggio della caparra confirmatoria e pagando quanto dovuto per la mediazione.

    Infine, nell’integrativa al preliminare, la Parte Promittente Acquirente si obbliga a richiedere formalmente agli enti preposti i permessi necessari per la ristrutturazione e per ottenere il cambio di destinazione in civile abitazione entro una certa data che, in seguito, non viene rispettata e tale adempimento viene conseguito con notevole ritardo.

    Preciso che le parti concordano d’inserire una clausola risolutiva e non sospensiva, sottoposta dunque all’avveramento dell’evento; tant’è che ratificano il principio di esecuzione del contratto con il versamento della caparra e con il pagamento delle provvigioni.

    A distanza di circa due anni l’acquirente, rimasto in attesa della risposta scritta da parte delle ferrovie, riceve parere negativo e dunque il Comune non può recepire alcune domanda di ristrutturazione o cambio di destinazione.

    Viene dunque chiesta ed ottenuta la risoluzione del contratto e rimborsata la caparra confirmatoria.

    Riassumendo: al momento della proposta d’acquisto le parti si riservano d’informarsi verbalmente se sia possibile ottenere il cambio di destinazione; ottenuto il parere positivo decidono di dare seguito al contratto, pagano l’agenzia e l’autorizzano a versare la caparra sottoscrivendo una più ampia integrativa al preliminare, pur lasciandolo sottoposto alla clausola risolutiva qualora si verificasse l’impossibilità della trasformazione prevista.

    La mia domanda è se, in un caso così particolare ed estremo, sia configurabile anche il risarcimento delle provvigioni o meno.

    Grazie.

    ——————————————————


  • carlo hammer 16.02.2008 ore 8:24 pm ha detto :

    @ ponziani: imho, il bollo deve avere la data della controfirma per accettazione della poposta - preliminare, o meglio ancora la data della notifica a parte promissaria acquirente dell’avvenuta controfirma (atto che conclude il contratto). infatti, se reca solo la firma del proponente, trattasi di atto unilaterale e non di scrittura negoziale. fonte: la logica giuridica e l’AdE. una notazione finale, panprofessionale ed ecumenica: ognuno operi come prefersice, tu con il preliminare di preliminare e la caparra penitenziale, io con la proposta-preliminare a firme disgiunte, il decano del mio collegio (90 anni e ancora validamente su piazza) con il preliminare trattato e mediato direttamente senza scritture preparatorie - la trattativa fatta in tempo reale e senza rete tra le parti fisicamente compresenti, come si faceva una volta in piazza. chi ha ragione? ovviamente tutti e 3, tu hai la tua avviata agenzia, io mi difendo da tanti anni, il decano ha mediato tutta la città per 4 generazioni e ancora ci mangia la pasta in capo a tutti quanti. salvo l’illecito, il mondo è bello xk è vario, si tratta poi di sensibilità personali diverse e “differenza antropologica”. ma nessuno può dire di avere il modus operandi migliore. o no?


  • Roberto Ponziani 16.02.2008 ore 8:43 pm ha detto :

    Esatto, nessuno può.

    Ma questo è un bene?

    Ma alle nostre incertezze preferisco l’operato del decano, non me ne volere.

    Per il parere dell’AdE: credo non ci sia nulla di meno attendibile, in questo momento, del parere ell’AdE, a meno che non sia frutto di interpello.


  • Avv. Caviglia 16.02.2008 ore 8:56 pm ha detto :

    @ Nessuno.
    Ho letto quanto è stato scritto nell’altro post.
    La vicenda è solo apparentemente semplice.
    Riterrei di soffermarsi solo sulla mediazione: in presenza di condizione risolutiva la mediazione va pagata.
    Circa le eventuali responsabilità soggettive sicuramente la vicenda è più complessa, come sicuramente è più complessa di quanto sembra di capire da quanto scritto.

    Ho visto anche vendere dal Tribunale, a conclusione di un’esecuzione forzata, alcuni immobili, da sottoporre a sanatoria, ma destinati dal PRG ad essere espropriati perchè sul suolo di quegli immobili doveva passare una variante ferroviaria. Il Comune ovviamente non concedeva la sanatoria … è stata una “sudata” pazzesca, ma la Ferrovie ebbero a rinunciare alla variante perchè non utile (per loro), altrimenti …………………


  • Nessuno 17.02.2008 ore 8:18 am ha detto :

    altrimenti…. ???


  • Avv. Caviglia 17.02.2008 ore 11:58 am ha detto :

    Proviamo ad immaginare un annullamento di una vendita forzata con responsabilità del Giudice dell’Esecuzione, proviamo ad immaginare una responsabilità del C.T.U. che fece la consulenza tecnica depositata agli atti del giudizio, proviamo ad immaginare dover richiedere ai creditori i soldi, già distribuiti, indietro …


  • caviapp57 18.02.2008 ore 9:15 am ha detto :

    Mi è stata appena recapitata la rivista Fisco e Immobili che tratta proprio delle proposte preliminari di preliminari e suoi agganci fiscali.
    Leggo e poi vi racconto.


  • casartelli 20.02.2008 ore 11:03 am ha detto :

    proposta d’acquisto con accettazione a parte, documento non registrabile perché non compaiono le due firme, consegna delle somme lasciate in garanzia in sede di preliminare. potrebbe essere una strada?


  • Avv. Caviglia 20.02.2008 ore 11:21 am ha detto :

    Certo, ma non perchè l’accettazione è separata (accettazione nel medesimo documento o meno il negozio è concluso), ma perchè, eventualmente, le somme sono consegnate al preliminare. Ma in caso di accertamento?


  • faber 20.02.2008 ore 12:03 pm ha detto :

    A molti di noi sarà capitato di concludere affari con proposte d’acquisto non sottoscritte per accettazione, ma dopo l’incontro tra le parti pur senza firmare nulla si rimandava direttamente alla sottoscrizione del contratto preliminare.

    Si tiene la proposta priva di accettazione e si registra solo il contratto preliminare vero e proprio (consiglio informale del dirigente dell’Agenzia delle Entrate)


  • Roberto Ponziani 20.02.2008 ore 12:05 pm ha detto :

    Si, faber, ma sa di farsa.

    Non è meglio allora una bella proposta che non ha effetti obligatori, con una penitenziale accettata come corrispettivo dell’eventuale recesso?

    Naturalmente se da non registrare: lo stato non faccia il vampiro come al solito.


  • Avv. Caviglia 20.02.2008 ore 12:06 pm ha detto :

    @faber
    Giusto, ma sono solo escamotage, per i quali nessuno all’AdE si assumerebbe la paternità


  • faber 20.02.2008 ore 12:38 pm ha detto :

    All’agenzia delle Entrate mi è stato detto che qualsiasi proposta (a prescindere dal contenuto) con accettazione è da loro considerata un preliminare da registrare, per evitare qualsiasi discussione in merito alla regsitrazione dell’atto (proposta d’acquisto) è opportuno tenerne una copia priva di accettazione.

    Avete ragione sono escamotage, ma del resto la legge così come è non assicura affatto che le proposte qualora siano mere dichiarazione di intenti non vadano registrate dopo la loro accettazione.


  • Avv. Caviglia 20.02.2008 ore 12:54 pm ha detto :

    E’ utile ricordare che alcuni giudici di merito hanno giudicato nullo per illiceità della causa il c.d. “preliminare di preliminare”, ritenendo non meritevole di tutela l’interesse delle parti a creare un vincolo obbligatorio che rinvii ad un ulteriore e futuro impegno non ancora produttivo di effetti reali (cfr, in tal senso, Tribunale di Firenze 10/07/1999).
    Ma se è nullo, ripeto, perchè devo registrarlo? Se è nullo vuol dire che non potrà mai avere validità ed efficacia!


  • faber 20.02.2008 ore 1:43 pm ha detto :

    Ho posto la stessa domanda proprio questa mattina ad un dirigente dell’agenzi entrate (ero li per registrare un contratto), mi ha detto che l’ufficio delle Entrate non è competente a stabilire nullità di un contratto, ma solo a tassare un atto ed “il preliminare di preliminare” con l’accettazione ha tutti i presupposti per essere validamente tassato.


  • Avv. Caviglia 20.02.2008 ore 2:24 pm ha detto :

    Infatti non viene chiesto a loro di stabilire se un contratto sia o meno nullo, il passaggio lo ha già stabilito la giurisprudenza, che applica la legge (è pur vero che non siamo nel sistemza anglosassone di common law, bensì nel sistema di civil law, ovvero in un sistema dove i precedenti giurisprudenziali fanno stato solo tra le parti sentenziate).
    Quindi, se ne deve dedurre, che se quel contratto può essere validamente tassato è segno che è un atto valido, un contratto che obbliga reciprocamente le parti, un contratto concluso per il tramite di un AI, quindi è un contratto che chiude un affare: gli AI possono esigere la mediazione fin da quel momento … la giurisprudenza sta prendendo un abbaglio.
    Quello che mi dà da pensare è che nessuno dei dirigenti di qualunque AdE interpellati ha riferito il contenuto dell’art. 38 del DPR 131/86, ovvero: “1. La nullita’ o l’annullabilita’ dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2. L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma”.
    Quanti soldi dovrebbe restituire l’AdE con una giurisprudenza come quella riportata? considerando che le parti mediate sottoscrivono la proposta/accettazione (preliminare di preliminare) perchè loro sottoposta dal mediatore, quindi un terzo.
    Le mie ultime tre righe del post volevano essere una provocazione: e così è stato … i commenti hanno riguardato la registrazione o meno della proposta/accettata (preliminare di preliminare).
    Sapevo che qualcuno di voi avrebbe domandato alla propria AdE … ma nessun dirigente o impiegato dell’Agenzia ha risposto con la Legge a portata di mano.