Antiriciclaggio? Agente Immobiliare smemorato

Postato da Nicola:

Salve, vorrei un parere…

Purtroppo fino a ieri non avevo istituito il registro antiriciclaggio !

Stamattina ho provveduto ad acquistare il registro della Buffetti e il mio dilemma è questo:

Come faccio a inserire gli estremi dei documenti di identità delle parti, se non ho più modo di rintracciarli?

Potrebbe bastare il codice fiscale, nome e cognome, data di nascita e residenza?

Grazie per l’aiuto

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7 Commenti

  1. Pubblicato 23 settembre 2008 alle 16:14 | Link Permanente

    Ehm… non dovresti tenere anche l’archivio delle vendite per 10 anni, con tutti i dati? ;)

    E questo da moooooooooolto prima dell’Antiriciclaggio.

    [NDRP: bischerata partorita dal troppo solerte ponziani...]

  2. seroli
    Pubblicato 23 settembre 2008 alle 17:24 | Link Permanente

    @ Nicola:
    premesso che credo non sia mai stato fatto un controllo antiriciclaggio in Italia e credo che se mai lo faranno, a voler essere pessimisti sarà “all’acqua di rose”, comunque suggerirei di recuperare i documenti dai vari Notai, andandoci di persona e spiegandogli la cosa.

    L’importante non dare retta a Ponziani!

  3. Vincenzo Longo
    Pubblicato 23 settembre 2008 alle 18:34 | Link Permanente

    Ragazzi siete dei grandi!!!. Non c’è niente di meglio che un po di sana autoironia.

  4. Pubblicato 23 settembre 2008 alle 23:21 | Link Permanente

    Nicola, non so dove vivi, quell’obbligo c’è dal giugno 2006, dall 27 dicembre 2007 ci sono ulteriori adempimenti.
    Leggetevi wiki!
    Ecco cosa rischiano gli smemorati:
    ___________________
    Disposizioni Sanzionatorie
    Sono previste disposizioni sanzionatorie, sia di carattere penale, che di carattere amministrativo, che
    vengono di seguito commentate.
    Sanzioni Penali
    * l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
    *esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale
    eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
    con la multa da 500 a 5.000 euro.
    *chi omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o
    incompleto, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
    *chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito
    con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
    *Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
    fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione
    di cui ai comma 1, 2 e 3 è raddoppiata.
    *Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d), omettano di
    eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4 o la eseguano tardivamente o in maniera
    incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 3.
    24
    *chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4,
    è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
    *Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di pagamento,
    ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o
    alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550
    euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di
    pagamento o qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di
    beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o strumenti di
    provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.
    Sanzioni Amministrative
    *Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2,
    54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei
    confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
    finanziari di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività
    finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) e delle società di revisione di cui all’articolo 13,
    comma 1, lettera a).
    *L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera m) e comma 3,
    lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, per
    gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
    *Salvo quanto previsto dai comma 4 e 5, all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
    provvede la Banca d’Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del TUB.
    *Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
    attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per
    l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei
    confronti delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla
    CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 195 del TUF.
    *Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui
    all’articolo 6, comma 7, lettera d), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
    200.000 euro.
    *L’omessa istituzione dell’archivio unico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della
    violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di
    irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto
    sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del
    sanzionato.
    25
    *L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione
    delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
    da 5.000 a 50.000 euro.

    *Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una
    sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi
    più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo
    dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la
    pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di
    cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
    *Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sono punite con una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
    *Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, comma 1, 5, 6
    e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo
    trasferito.
    .
    *La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
    *La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, comma 14, è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
    *La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, comma 18 e 19, è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
    *La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa
    pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
    *La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa
    pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
    *La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una
    sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo
    del libretto ovvero del conto.

  5. seroli
    Pubblicato 24 settembre 2008 alle 13:38 | Link Permanente

    @Nicola:
    non ti deprimere, hai ancora tempo per redimerti senza espiare le tue colpe.
    Da retta a me. Allora, tranquillamente ma velocemente:

    1) Prendi tutte le fatture dal giugno 2006 al 27 dicembre 2007, li’ trovi i nomi di tutti. Di queste persone recupera (tramite direttamente i clienti o i Notai) i dati che ci sono scritti sul Buffetti (lo uso anche io il Buffetti, vedi in alto di ogni pagina di sinistra, c’è scritto quello che devi recuperare …… e non ti lamentare che fai veloce, non è tanta roba.

    2) Prendi tutte le fatture dal 27/12/2007 in poi e fai lo stesso lavoro che hai fatto per il punto n°1 qui sopra. Pero’ in piu’ devi:
    - farti dare dai Notai la copia degli assegni della proposta
    - copie documenti identità
    - vai all’agenzia delle entrate (sai cos’è? … scherzo :) ) e prendi la copia della proposta che hai registrato.

    Il registro Buffetti ovviamente datalo nella maniera giusta. ;)

    FINITO

  6. darko
    Pubblicato 13 ottobre 2008 alle 17:42 | Link Permanente

    ciao sono darko, sto aprendo un’agenzia immobiliare vorrei chiedervi una delucidazione sull’antiriciclaggio
    DOMANDA: vendo un’immobile e registro la vendita sul registro antiriciclaggio e in contemporanea se ho segnalato il cliente ad una banca o una società finanziaria per l’erogazione di un mutuo sono tenuto a registrarlo sul registro antiriciclaggio? ringrazio anticipatamente per le risposte

  7. Pubblicato 13 ottobre 2008 alle 18:44 | Link Permanente

    ciao darko, benvenuto sul tuo/nostro blog! :)
    La terza direttiva prevede l’identificazione l’adeguata verifica e la registrazione della clientela, ogni cliente va registrato una sola volta, di tutto quello che fai con un cliente, ti devi tenere una copia nel suo fascicolo.
    Leggiti la legge, la trovi qui su wikimmobiliare cliccando nell’apposita icona in alto a destra!

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