VENDITA DELLA CASA…LE IMPOSTE DA PAGARE

Domande e risposte

postato da: Massimo Chimienti
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Quando il venditore trasferisce un’immobile acquistato nei 5 anni precedenti, il guadagno che si realizza e consistente nella differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, detratte eventuali spese, fa parte della categoria dei “redditi diversi” e quindi va assoggettato a tassazione, realizzando la c.d. “Plusavalenza”. Ad esempio, se acquisto un immobile a 100.000 Euro e lo rivendo dopo tre anni a 150.000,00 Euro, detratte le eventuali spese di ristrutturazione (ad esempio 10.000,00), realizzo una plusvalenza di 40.000,00 Euro (150.000,00 (prezzo di rivendita) – 100.000,00 (prezzo di acquisto) – 10.000,00 (spese effettuate) )
Vi sono però delle eccezioni e precisamente:
- la rivendita di immobili pervenuti per successione;
- il trasferimento di immobili pervenuti per donazione (in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l’ immobile donato da oltre 5 anni);
- la rivendita delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
A partire dal 2006 e’ stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta’ di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. E quindi:
- sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applicava l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%;
- con il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 tale aliquota è stata portata al 20%.
Il venditore verserà detta somma direttamente nelle mani del notaio che provvederà al versamento dell’ imposta, comunicandone in seguito i dati della vendita all’ Agenzia delle Entrate.


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