IN attesa che ci copino pure questa iniziativa
(se copiate bene, ma mi raccomando date informazioni corrette!!!) eccoci al consueto appuntamento (non so per quanto, se qualcuno non contribuisce con quesiti) con le FAQ.
Oggi il tema è scottante, perchè tocca nervi scoperti e infrange certezze o speranze, sottolineando la forza del diritto alla provvigione del mediatore: se chiedi a un agente informazioni su una casa e poi la compri lui può chiederti la provvigione se lo viene a sapere?
Attenzione i casi sono tutti un po diversi, in genere il principio generale abbraccia quasi tutta la casistica ma ci sono le dovute eccezioni.
Ricordate che le tutele forti che sono riservate al mediatore lo sono a condizione che non sia PROVATAMENTE legato a una delle parti, l’incarico a vendere, in esclusiva o meno, non è un motivo di decadenza del diritto in quanto anche la cassazione ha decretato che non lo sia con le motivazioni che ha ben specificato avv. anche in queste pagine, ma il comportamento palesemente lesivo degli interessi di una delle parti invece può esserlo, quindi se ravvisate comportamenti parziali nei mediatori fategli notare che sono fuori strada, se la vostra accusa sarà fondata sarà difficile per loro controbattere, e magari riuscite pure a non pagare
Si vede che conosco la risposta?
Ma tanto non la dico, saranno i lettori di immobiliare.com che lo sanno a rispondere.
Quindi mettiamola per esteso:
SE COMPRO UN IMMOBILE DEL QUALE HO AVUTO SOLO NOTIZIA (PRECISA) DA UN AGENTE IMMOBILIARE ISCRITTO AL RUOLO, IN CASO LUI LO VENGA A SAPERE HA DIRITTO A ESSERE PAGATO?
A voi.











Riporto quanto ascoltato in radio dalla voce del Presidente del Notariato.
Nelle Regioni dove non esiste ancora specifico regolamento (credo di aver capito tutte ad eccezione di Lombardia,Emilia-Romagna e Liguria)la parte venditrice ha l’obbligo di “dotare” l’unità immobiliare dell’Attestato di qualificazione energetica, ma non è necessaria l’allegazione all’atto.
Trattandosi di dotazione la conseguenza è che le parti possono pattuire che sia ad esempio la parte acquirente ad assumersi tale obbligo a proprie spese.
Ciao Oris,
premesso che, se l’agente mi ha fornito questa informazione, penso che sia anche suo diritto chiedermi direttamente se ho comprato, ovvero sia anche mio dovere, se non altro morale, di dirglielo, credo che abbia il diritto di essere pagato in misura corrispondente all’entità del suo intervento.
Se il suo intervento è consistito nel fornirmi un indirizzo, gli pagherò
questa informazione in misura adeguata da concordarsi.
Concordo Eures, poi sta alla sua intelligenza (dell’AI).
Aspettiamo anche riferimenti giuridici.
Per aver diritto alla provvigione, basta segnalare l’esistenza dell’affare e mettere in contatto i contraenti
La Cassazione pretende però che il mediatore svolga una ricerca, cioè riesca a identificare sia l’immobile sia almeno uno dei contraenti. L’equidistanza del mediatore dai contraenti consiste nel fatto che non agisca solo a favore di una delle parti. Il mediatore può però tranquillamente vantare la convenienza dell’affare, senza per questo essere considerato “di parte”.
Cassazione, 17/5/02 n. 7253
Nella mediazione, anche la semplice attività consistente nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, quando tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, successivamente valorizzata dalle parti.
Cassazione, 16/1/97 n. 392
Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la sola attività consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.
Cassazione, 13/8/97 n. 7554
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all’accordo definitivo. Con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
….”Se il suo intervento è consistito nel fornirmi un indirizzo, gli pagherò
questa informazione in misura adeguata da concordarsi…”
non ho capito questo intervento di Eures
e se le parti mi hanno volutamente scavalcato mi dovrei accontentare di un “regalino”
??????????
rorr, no di certo, lo sai che come minimo l’Ai, in assenza di accordi diversi presi per iscritto, ha diritto alla provvigione pari agli usi e consuetudini depositati nella CCIAA di competenza della zona di insistenza dell’immobile, ma ci sono casi e casi da affrontare sempre e comunque in modo ragionevole, prima di lanciarsi in cause e controcause.
@rorr
Il caso che tu prospetti esula dalla mia premessa…. (non puoi prendere la seconda parte della mia teoria e incollarla alla prima parte della tua…-)
Se le parti ti hanno volutamente scavalcato (premessa), la tua punizione calerà su di loro con furiosissimo sdegno…-) ovvero li porti dal giudice.
now ,ok