La Crif è quell’istituto che tiene sott’occhio i prestiti (mutui, finanziamenti, cessioni del quinto ecc….)

Ora, se uno va’ a contrarre un debito con un Istituto viene segnalato al Crif cosi’ che gli altri Istituti sappiano che il Sig. X ha un debito e quindi se ne chiede altri bisogna verificare bene le sue entrate e la sua capacità di restituire i soldi oltre al suo comportamento come “pagatore” diligente o meno.

Pero’……..c’è un pero’.

Gli Istituti tutti non essendo delle strutture corrette (e la generalizzazione non è casuale) cosa fanno? Segnalano al Crif anche quando il Sig. X va’ in giro per Istituti a chiedere preventivi.

Lo segnalano come “richiesta finanziamento”……anche se in realtà è una richiesta di preventivo.

Nulla di male, peccato che l’Istituto successivo a cui il Sig. X si rivolge sempre per chiedere un preventivo, controlli il Crif prima di fare qualsiasi cosa e che gli dica: “Sig.X io il prestito non te lo do’ perchè c’hai un’altra richiesta di finanziamento con l’altro Istituto e quindi non posso far nulla.

Il Sig.X gli spiega che ha chiesto solo un preventivo e nulla di piu’, pero’ dall’altra parte nessuno l’ascolta e se vuole i soldi da loro bisogna o aspettare 30 giorni per la cancellazione automatica del Crif oppure si fa’ fare una lettera dove si dice che era solo un preventivo.

Allora, tu puoi essere anche il Presidente della Repubblica tanto la lettera non te la fanno (o se te la fanno, poi effettivamente non vanno davanti al loro PC per cancellare, quindi la letterina serve solo per contentino), 30 giorni non puoi aspettare ed il risultato ultimo è che sei obbligato a prendere i soldi con il primo Istituto che caso strano è sempre quello con il tasso piu’ alto.

Nononononono, è inutile che pensiate “a me la lettera me la fanno altrimenti vado dai Carabinieri”, in questi giorni ho una situazione simile a questa e la persona “vittima” è uno che se va’ dai Carabinieri si mettono sugli attenti…….quindi.

E’ una devianza, una distorsione dei diritti delle persone a chiedere piu’ preventivi, è un ricatto “di fatto” che gioca sul tempo per la cancellazione automatica del Crif, ergo ne scaturisce una distorsione del mercato ed un eccesso di potere dominante del primo Istituto che fa’ il preventivo.

 Io un comportamento cosi’ lo chiamo Associazione a delinquere.


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Postato da fbimmobiliare

Salve ragazzi sono un neo agente immobiliare,vorrei sapere : quando si emette una fattura dobbiamo inserire anche una ritenuta d’acconto o solo l’iva? e se posso sapere come si calcola ed in base a quale Legge. Grazie


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Fonte: Fiscoetasse.it – 14 gen 08

La nuova responsabilità dell’acquirente in caso di compravendite con Iva

La Legge Finanziaria 2008 apporta una modifica all’art. 60 bis del decreto Iva.

L’acquirente risponde in solido con il venditore per l’imposta e le sanzioni nel caso di vendita di immobili con corrispettivo in parte “in nero”.

La responsabilità ricorre anche se il cessionario è un privato cittadino come tale dunque un soggetto che ai fini Iva non riveste la qualifica di “soggetto passivo”.

La responsabilità dell’acquirente si ha solo dopo la stipulazione dell’atto, così che lo stesso non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottofatturazioni degli acconti.


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Il valore “normale” di un fabbricato

Finanziaria

postato da: Peppino Zappulla
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Segnalo il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, così come riportato nell’articolo “Fabbricati: la costruzione del valore normale“, I criteri per la sua determinazione, ai fini dell’applicazione delle norme in tema di imposte sui redditi, di Iva e di Registro.

L’articolo è apparso ieri sul Notiziario Fiscooggi, a cura dell’Agenzia delle entrate.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Con il provvedimento del 27 luglio 2007, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione all’articolo 1, comma 307, della legge Finanziaria 2007, con il quale si attribuiva all’agenzia delle Entrate il compito di individuare periodicamente i “criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.” (per leggere tutto pigia sul link dell’articolo, in alto).


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