Definite meglio le regole, attraverso una risoluzione dell’agenzia delle entrate, in caso di acquisto prima casa dove non si citi al momento del compromesso l’acquirente finale (che abbia i requisiti per ottenerla ovviamente).
Quindi, nelle scritture che prevedono il “per persona o ente da nominare al rogito notarile” dove l’acquirente non abbia già i requisiti per la prima casa l’AdE valuterà tali operazioni come RIVENDITA, pretendendo l’aliquota NORMALE dall’acquirente, anche se in possesso dei requisiti prima casa, perchè l’AdE ne intravede una violazione e una evasione di imposta.
Prendendo in esame la fattispecie, nell’ART 1401: ” ai sensi dell’art. 1401 c.c., il contratto da persona da nominare è quel contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di tre giorni o il diverso termine pattiziamente stabilito, un’altra persona come parte sostanziale del contratto; si riserva, in altri termini, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.”
Quindi, dove ci sia un compromesso che non indichi il momento preciso entro il quale verrà nominato il nuovo acquirente, non si potrà poi cambiare il regime dell’Aliquota, invocando agevolazioni.
Il caso in esame riguarda una società che avendo acquistato un immobile, con contratto per persona o ente da nominare, in regime IVA normale (10% nella fattispecie) nominava poi un acquirente al momento del rogito che invece poteva usufruire delle agevolazioni prima casa.
Interessante e da approfondire.
Qui il link alla risoluzione della AdE.










