Definite meglio le regole, attraverso una risoluzione dell’agenzia delle entrate, in caso di acquisto prima casa dove non si citi al momento del compromesso l’acquirente finale (che abbia i requisiti per ottenerla ovviamente).
Quindi, nelle scritture che prevedono il “per persona o ente da nominare al rogito notarile”  dove l’acquirente non abbia già i requisiti per la prima casa l’AdE valuterà tali operazioni come RIVENDITA, pretendendo l’aliquota NORMALE dall’acquirente, anche se in possesso dei requisiti prima casa,  perchè l’AdE ne intravede una violazione e una evasione di imposta.

Prendendo in esame la fattispecie, nell’ART 1401: ” ai sensi dell’art. 1401 c.c., il contratto da persona da nominare è quel contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di tre giorni o il diverso termine pattiziamente stabilito, un’altra persona come parte sostanziale del contratto; si riserva, in altri termini, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.”

Quindi, dove ci sia un compromesso che non indichi il momento preciso entro il quale verrà nominato il nuovo acquirente, non si potrà poi cambiare il regime dell’Aliquota, invocando agevolazioni.

Il caso in esame riguarda una società che avendo acquistato un immobile, con contratto per persona o ente da nominare, in regime IVA normale (10% nella fattispecie) nominava poi un acquirente al momento del rogito che invece poteva usufruire delle agevolazioni prima casa.

Interessante e da approfondire.

Qui il link alla risoluzione della AdE.

Fonte Quotidiano Casa


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Buongiorno, ho aperto la mia agenzia da appena tre mesi e non so come uscire da una situazione intricata visto che i commercialisti e l’agenzia delle entrate mi hanno ciascuna fornito versioni diverse.

Un’impresa di costruzioni proprietaria dell’appartamento ha deciso di concederlo in locazione a un dottore perchè ne diventi il proprio studio dove esercitare la professione di medico di base dietro promessa sottoscritta da proprietario e futuro inquilino del cambio di destinazione da abitativo a direzionale.

Ora il mio dubbio é questo:
il proprietario (impresa costruttrice) va emettere regolare fattura per l’affitto percepito comprensivo di iva ogni mese (esempio 100 euro imponible + iva 20%) oppure il dottore è l’ambulatorio medico rientrano in qualche regime particolare per cui come da loro sostenuto sono soggetti esenti iva e quindi l’impresa emette una regolare fattura esente da iva?

Per la registrazione l’imposta di registro é il 2% più le famose 3,72 di tributi oppure l’imposta di registro è pari all’1% con minimo di 67,00 più 3,72?

Io sono dell’idea che l’impresa di costruzioni proprietaria dell’appartamento, divenendo esso strumentale, dovrà emettere fattura con iva ma come posso fare a essene certa?

Grazie dell’aiuto e dell’attenzione che vorrete dedicarmi

ANNA


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VENDITA DELLA CASA…LE IMPOSTE DA PAGARE

Domande e risposte

postato da: Massimo Chimienti
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Quando il venditore trasferisce un’immobile acquistato nei 5 anni precedenti, il guadagno che si realizza e consistente nella differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, detratte eventuali spese, fa parte della categoria dei “redditi diversi” e quindi va assoggettato a tassazione, realizzando la c.d. “Plusavalenza”. Ad esempio, se acquisto un immobile a 100.000 Euro e lo rivendo dopo tre anni a 150.000,00 Euro, detratte le eventuali spese di ristrutturazione (ad esempio 10.000,00), realizzo una plusvalenza di 40.000,00 Euro (150.000,00 (prezzo di rivendita) – 100.000,00 (prezzo di acquisto) – 10.000,00 (spese effettuate) )
Vi sono però delle eccezioni e precisamente:
- la rivendita di immobili pervenuti per successione;
- il trasferimento di immobili pervenuti per donazione (in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l’ immobile donato da oltre 5 anni);
- la rivendita delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
A partire dal 2006 e’ stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta’ di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. E quindi:
- sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applicava l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%;
- con il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 tale aliquota è stata portata al 20%.
Il venditore verserà detta somma direttamente nelle mani del notaio che provvederà al versamento dell’ imposta, comunicandone in seguito i dati della vendita all’ Agenzia delle Entrate.


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Salve a tutti mi chiamo Paolo Cantucci volevo dei chiarimenti urgenti.
Mi sono rivolto ad un agenzia immobiliare per affittare una mia casa,dopo circa tre mesi mi hanno trovato l’inquilino.
L’agenzia ha fatto il contratto ma in una clausula è stato scritto che sarà il proprietario a registrare il contratto.
L’agenzia mi aveva detto che con il costo della provigione era previsto la stipula del contratto e la registrazione all’agenzia delle entrate e la consegna in comune della cessione fabbriccato.
Ho chiesto spiegazioni come mai nel contratto è scritto che il proprietario deve fare la registrazione che poi invece la fa l’agenzia, mi hanno risposto che nei contratti va messo che la registra il proprietario anche se poi la registriamo noi.
E’ l’ecito una cosa così?
Forse l’agenzia non vuole avere delle responsabilità?
Di norma nella fattura che mi faranno della provigione verà scritto mediazione immobiliare?
Perchè se mi mettono consulenza credo che se ci fossero dei problemi nella registrazione non potrei dimostrare che mi hanno fatto la mediazione.
Credo che mi stiano nascondendo qualcosa.
Voi che ne dite?
Non me ne intendo di affitti e provigioni.
Vi ringrazio datemi un risposta.


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Quesito Risoluzione Donazione
Agenzia Delle Entrate

Donazione da figlio a madre di un appartamento nell’anno 2007, valore catastale del bene donato 250.000 €

Oggi per sopraggiunte necessità, si vuole vendere l’appartamento ad un privato, il quale però, in conseguenza della provenienza donativa del bene, avrebbe problemi ad ottenere il mutuo dalla banca. Pertanto si procederà alla risoluzione della donazione per mutuo consenso e successiva vendita del bene dal figlio. - Risoluzione per mutuo consenso. (applicazione norme contrarius actus e donazione).

Subito dopo la risoluzione, il figlio (già donante) vende il bene al prezzo di 990.000 €.

1) Si genera plusvalenza?
a) No, perchè il mutuo consenso ha effetto retroattivo e pertanto il titolo di provenienza del bene non è il recente ri-trasferimento, ma l’originario titolo di provenienza (molto risalente -1998-);

b) Si, perchè il mutuo consenso è un vero e proprio ri-trasferimento.

2) Consideriamo che il figlio (già donante), nel 2008 ha acquistato un nuovo appartamento usufruendo delle agevolazioni fiscali previste “prima casa”, perderebbe tali benefici e quali ulteriori oneri e in quale misura dovrebbe sostenerli?

Grazie


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Postato da Pulstef:

Un cliente acquista un bilocale da 50 mq con l’idea (data la geometria dell’immobile che lo permetterebbe) di trasformarlo in trilocale, ricavandone una camera in più mediante la realizzazione di un semplicissimo divisorio.

Le parti firmano il preliminare di vendita e si accordano per la realizzazione dello stesso prima della consegna dell’appartamento prevista contestualmente alla data dell’atto.

Un ritardo nell’accatastamento dell’intera costruzione, non permette ad oggi di poter consegnare l’immobile trasformato in trilocale a causa dei tempi necessari alla Dia (60 giorni se tutto va bene) e successiva messa in opera.

La data slitta ad un giorno, quindi, posticipato di almeno due mesi rispetto a quello fissato per il rogito, ed il notaio di fiducia della parte acquirente mi chiede di produrre una scrittura privata ad integrazione del preliminare che specifichi causa e tempi di consegna, al fine di citare in atto una documentazione “ineccepibile”.

Ovviamente il preliminare “originario” è stato registrato all’agenzia delle entrate con relative spese sostenute dalle parti; mi chiedo, e vi chiedo:

L’integrazione del precedente preliminare con tale scrittura, prevede una nuova registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle entrate? e se no… il notaio può citare una scrittura negoziale (sempre che si possa considerare tale) tenuta semplicemente “nel cassetto” dalle parti?

Come procedereste?

Grazie a tutti


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Dal 9/2/2009 l’Agenzia delle Entrate attraverso il suo sito ufficiale mette a disposizione anche degli Agenti Immobiliari la possibilità di registrare i contratti di locazione ed affitto attraverso la procedura on-line, direttamente dal sito internet e senza bisogno di scaricare programmi appositi.

Qualcuno l’ha provato? E’ facile da usare? C’è qualcosa di particolare ad sapere?


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Il valore delle rilevazioni OMI

Appunti sulla professione

postato da: Peppino Zappulla
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Postato da E.F.:

Egregi, grazie per l’ospitalità du un argomento di interesse generale.
Cordialità

IMMOBILI,IL PREZZO LO FA L’OMI
(Italia Oggi del 21.01.09) di Andrea Bongi

Le rilevazioni OMI costituiscono per la Magistratura Tributaria una presunzione ai fini fiscali di elevato valore probatorio (sentenze CTP).

Dati statistici ripresi dalle compravendite notarili dall’Agenzia delle Entrate tramite l’Osservatorio del Mercato Immobiliare. [...]


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Ricevo da Giuliano Olivati e pubblico integralmente:la sera della vigilia di Natale, con tutta l’Italia nazional-popolare davanti al caminetto catodico, è stato trasmesso in replica su Canale 5 un film Tv con Jerry Scotti e Maria Amelia Monti, “Finalmente Natale“.Anch’io, mia moglie e i gatti di casa ci siamo messi a guardare il simpatico siparietto, che ci eravamo persi il Natale scorso (il film è del 2007).A un certo punto fa il suo ingresso l’immortale Paolo Villaggio, nella parte del portinaio dell’elegante palazzo milanese “stile Novecento” in cui abita la scombiccherata famiglia Scotti-Monti.Fantastico ho pensato, il rag. Ugo Fantozzi è il mio mito da quando ero piccolino… solo che - man mano che la fiction proseguiva - mi sono accorto con orrore e raccapriccio che il Villaggio/portinaio tratta con disinvoltura la vendita di un prestigioso appartamento, appone cartelli sul portone, accompagna clienti a visitare l’immobile (non ci riesce perché l’inquilino non li fa entrare, ma comunque ci prova).Insomma e per farla breve: tutta l’Italia nazional-popolare ha ricevuto ilmessaggio che il portinaio vende case, anzi è pure simpatico come il buffo Paolo Villaggio.Giova ricordare a questo punto che una legge dello Stato, la 39/89, vieta l’intermediazione di immobili a coloro che non sono iscritti al Ruolo Agenti Immobiliari tenuto dalla Camera di Commercio.L’agente immobiliare, oltre a non essere fallito o inabilitato, deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore, frequentare un corso di preparazione specifico e sostenere un esame abilitante presso la Camera di Commercio (esame che, almeno a Bergamo, non è affatto una passeggiata).L’agente immobiliare deve per legge attivare una polizza assicurativa “RC rischi professionali” a tutela dei propri clienti, con massimali ben definiti: è quindi un professionista assicurato.FIAIP Bergamo, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, cura inoltre la preparazione dei suoi associati con piani annuali di formazione e aggiornamento, sinora integralmente finanziati dal Fondo sociale europeo.Nel 2007 abbiamo organizzato, grazie ad un bando straordinario del Fondo sociale europeo, il primo corso di preparazione all’esame camerale, completamente gratuito, per i collaboratori delle agenzie immobiliari associate.A chi è sprovvisto di patentino nulla è dovuto.Chi non è iscritto al Ruolo Agenti Immobiliari non ha diritto a percepire alcuna provvigione, e se lo fa incorre in una sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000 Euro (oltre alla restituzione della provvigione): alla terza sanzione scatta la denuncia penale per esercizio abusivo di professione.Recentemente, anche grazie all’azione politica di Fiaip, è stato introdotto l’obbligo per i notai di menzionare nel rogito il numero di iscrizione al ruolo camerale sia dell’agenzia, che dell’agente immobiliare che ha seguito personalmente la compravendita.Nel caso in cui il mediatore non sia iscritto alla Camera di Commercio il notaio ha l’obbligo di segnalarlo all’autorità competente per le sanzioni amministrative e fiscali del caso.Inoltre l’agente immobiliare è co-obbligato con le parti alla registrazione del preliminare o del contratto di locazione, e del pagamento dell’imposta di registro è addirittura garante.All’atto pratico queste norme assicurano maggiori tutele per chi si trova a comprare, vendere o affittare una casa, e investono allo stesso tempo dimaggiori responsabilità l’agente immobiliare, a fronte del pubblico riconoscimento della sua importantissima funzione professionale e socio-economica.Occorre quindi sensibilizzare la clientela, in un’epoca in cui falsi dentisti, sedicenti medici e “avvocati” tarocchi sono sempre più spesso sbugiardati da stampa e Tv.Benché sottovalutato, il fenomeno dell’abusivismo è diventata una vera piaga anche nel settore immobiliare: la facilità con cui ci si improvvisa “mediatore fai-da-te” è un fenomeno che miete molte vittime, e se il sedicente professionistarischia sulla propria pelle, è bene che i clienti sappiano che affidarsi a questi pseudo-mediatori (che non possono definirsi agenti immobiliari) può esporre anche chi compra, vende o affitta a gravi insidie.Si consideri anche che il mondo dell’abusivismo è il regno del sommerso e dell’evasione totale, dei preliminari non registrati scritti sulla carta straccia, della sistematica violazione penale della normativa antiriciclaggio.Chiediamo quindi che l’abusivismo e la mediazione occasionale vengano represse con severi controlli, ad opera delle forze istituzionali come Camere di Commercio, Prefetture, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza eComuni.E invitiamo la clientela a chiedere al mediatore il patentino o il certificato camerale di iscrizione al Ruolo Agenti Immobiliari.Fiaip, che lavora per la tranquillità dei consumatori dal 1976, fa esporre nelle agenzie immobiliari associate il certificato di iscrizione alla Federazione, e il certificato di copertura assicurativa.Siamo convinti che sarà il consumatore, con le sue scelte e i suoi comportamenti, ad orientare il mercato verso una sempre maggior professionalità, mettendo fuori gioco l’abusivismo. Giuliano Olivati Presidente provinciale Fiaip Bergamo


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Postato da Armando:

Mi è pervenuto avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per la mancata denuncia di plusvalenza per un importo di euro 85.000,00 sulla dichiarazione 2003 mod. unico 2004, riferito ad un atto di compravendita del 2003.

Detto terreno con successione del 15/11/1968 mi è pervenuto insieme a mio fratello.

La natura originaria del terreno era agricola. Negli anni è divenuto edificabile ed avendo intenzione di effettuare una permuta con un costruttore, ho preferito fare prima uno stralcio di divisione con mio fratello nel Settembre 1992 per potere disporre dell’intera area edificabile.

A detto terreno è stato dato un valore in atto di lire 250.000.000, ma sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio del Registro il valore è stato aggiornato a lire 323.500.000.

[...]


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