Una questione di notevole interesse riveste l’aggiudicazione di un immobile non occupato dal debitore bensì ceduto in locazione a terzi. Innanzitutto occorre verificare se il contratto di locazione sia opponibile all’acquirente. Infatti, la locazione concessa da chi ha subito l’espropriazione del bene è opponibile all’aggiudicatario soltanto quando questa abbia data certa anteriore al pignoramento: la data certa è generalmente riconosciuta con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
In tali casi l’inquilino, estraneo ai debiti dell’esecutato ed ai gravami che pesano sull’alloggio, se ha un contratto d’affitto regolarmente registrato in data precedente alla trascrizione dell’atto di pignoramento, avrà diritto a detenere l’immobile fino alla scadenza del contratto. Qualora, invece, il contratto non fosse registrato l’appartamento è considerato libero a tutti gli effetti, non è necessario, pertanto, instaurare nessuna procedura volta allo sfratto perché il bene è occupato senza titolo. Problema particolare assume un contratto registrato anteriormente all’atto di pignoramento e successivamente rinnovato per silenzio del locatore o per omessa disdetta. Più volte è intervenuta la giurisprudenza ritenendo che anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560, comma 2, c.p.c.. Peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. Aggiunge la Suprema Corte che la norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell’ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto comma 2 dell’art. 560 c.p.c. Altra questione riveste il subentro dell’aggiudicatario nella veste di proprietario-locatore quando non possa ottenere l’immediata liberazione dell’immobile. In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina, ai sensi del combinato disposto degli art. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Ai sensi dell’art. 1605 c.c., il terzo acquirente della cosa locata può chiedere, i canoni della locazione non ancora scaduti quando risultano da atto di data certa.
Buongiorno a tutti,
sono titolare (ditta individuale) di un’agenzia immobiliare aperta qualche anno fa nella provincia del mio comune di residenza.
Recentemente è nata l’esigenza di aprirmi una seconda sede nella città di residenza.
Specifico che la prima sede si trova in una località turistica, quindi apro al pubblico solamente nei 3 mesi estivi e lavoro su appuntamento nei restanti, quindi la mia idea sarebbe di lavorare in città nei 9 mesi invernali e nella prov nei 3 restanti.
Detto questo, mi reco prima all’agenzia delle entrate per la variazione della nuova e seconda sede..tutto ok…
poi passo dalla cciaa…la quale mi rifiuta il modello UL dicendomi che non mi è possibile aprire una seconda sede, rifacendosi ad una circolare del ministero: http://www.ba.camcom.it/camcom/images/stories/ruolo_agenti_affari/agenti-mediazione/circolare_ministeriale.pdf la quale direbbee, secondo la stessa cciaa, che un agente immobiliare non può essere titolare di due agenzie a meno che in una delle due non ci sia un preposto (che abbia iscrizione alla cciaa, patentino e che nn risulti titolare di un’altra agenzia).
La prima cosa che noto dalla circolare è che la stessa fa riferimento a società e non ditte individuali, ma alla cciaa rispondono che anche le ditte individuali vengono “intese” come società.
Ovviamente il mio fine non è di mettere qualche abusivo a lavorare in una delle due agenzie, saprei gestirle tranquillamente io magari stando 4 giorni in una e i restanti nell’altra…ma perchè non posso farlo, magari mettendo un orario di apertura al pubblico fuori la vetrina??
Qualcuno che sa darmi qualche risposta o suggerimento per aprire in un modo alternativo senza chiudere la prima agenzia??
grazie a tutti
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Salve vorrei avere un consiglio su come muovermi:ho ricevuto nel 2010 un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate su terreni acquistati
nel 2008 in quanto l’ag.d.e. li ha valutati il doppio di quanto da me realmente pagati,infliggendomi una sanzione in misura ridotta di 35000€.grazie.
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Definite meglio le regole, attraverso una risoluzione dell’agenzia delle entrate, in caso di acquisto prima casa dove non si citi al momento del compromesso l’acquirente finale (che abbia i requisiti per ottenerla ovviamente).
Quindi, nelle scritture che prevedono il “per persona o ente da nominare al rogito notarile” dove l’acquirente non abbia già i requisiti per la prima casa l’AdE valuterà tali operazioni come RIVENDITA, pretendendo l’aliquota NORMALE dall’acquirente, anche se in possesso dei requisiti prima casa, perchè l’AdE ne intravede una violazione e una evasione di imposta.
Prendendo in esame la fattispecie, nell’ART 1401: ” ai sensi dell’art. 1401 c.c., il contratto da persona da nominare è quel contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di tre giorni o il diverso termine pattiziamente stabilito, un’altra persona come parte sostanziale del contratto; si riserva, in altri termini, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.”
Quindi, dove ci sia un compromesso che non indichi il momento preciso entro il quale verrà nominato il nuovo acquirente, non si potrà poi cambiare il regime dell’Aliquota, invocando agevolazioni.
Il caso in esame riguarda una società che avendo acquistato un immobile, con contratto per persona o ente da nominare, in regime IVA normale (10% nella fattispecie) nominava poi un acquirente al momento del rogito che invece poteva usufruire delle agevolazioni prima casa.
Interessante e da approfondire.
Qui il link alla risoluzione della AdE.
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Buongiorno, ho aperto la mia agenzia da appena tre mesi e non so come uscire da una situazione intricata visto che i commercialisti e l’agenzia delle entrate mi hanno ciascuna fornito versioni diverse.
Un’impresa di costruzioni proprietaria dell’appartamento ha deciso di concederlo in locazione a un dottore perchè ne diventi il proprio studio dove esercitare la professione di medico di base dietro promessa sottoscritta da proprietario e futuro inquilino del cambio di destinazione da abitativo a direzionale.
Ora il mio dubbio é questo:
il proprietario (impresa costruttrice) va emettere regolare fattura per l’affitto percepito comprensivo di iva ogni mese (esempio 100 euro imponible + iva 20%) oppure il dottore è l’ambulatorio medico rientrano in qualche regime particolare per cui come da loro sostenuto sono soggetti esenti iva e quindi l’impresa emette una regolare fattura esente da iva?
Per la registrazione l’imposta di registro é il 2% più le famose 3,72 di tributi oppure l’imposta di registro è pari all’1% con minimo di 67,00 più 3,72?
Io sono dell’idea che l’impresa di costruzioni proprietaria dell’appartamento, divenendo esso strumentale, dovrà emettere fattura con iva ma come posso fare a essene certa?
Grazie dell’aiuto e dell’attenzione che vorrete dedicarmi
ANNA
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Quando il venditore trasferisce un’immobile acquistato nei 5 anni precedenti, il guadagno che si realizza e consistente nella differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, detratte eventuali spese, fa parte della categoria dei “redditi diversi” e quindi va assoggettato a tassazione, realizzando la c.d. “Plusavalenza”. Ad esempio, se acquisto un immobile a 100.000 Euro e lo rivendo dopo tre anni a 150.000,00 Euro, detratte le eventuali spese di ristrutturazione (ad esempio 10.000,00), realizzo una plusvalenza di 40.000,00 Euro (150.000,00 (prezzo di rivendita) – 100.000,00 (prezzo di acquisto) – 10.000,00 (spese effettuate) )
Vi sono però delle eccezioni e precisamente:
- la rivendita di immobili pervenuti per successione;
- il trasferimento di immobili pervenuti per donazione (in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l’ immobile donato da oltre 5 anni);
- la rivendita delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
A partire dal 2006 e’ stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta’ di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. E quindi:
- sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applicava l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%;
- con il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 tale aliquota è stata portata al 20%.
Il venditore verserà detta somma direttamente nelle mani del notaio che provvederà al versamento dell’ imposta, comunicandone in seguito i dati della vendita all’ Agenzia delle Entrate.
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Salve a tutti mi chiamo Paolo Cantucci volevo dei chiarimenti urgenti.
Mi sono rivolto ad un agenzia immobiliare per affittare una mia casa,dopo circa tre mesi mi hanno trovato l’inquilino.
L’agenzia ha fatto il contratto ma in una clausula è stato scritto che sarà il proprietario a registrare il contratto.
L’agenzia mi aveva detto che con il costo della provigione era previsto la stipula del contratto e la registrazione all’agenzia delle entrate e la consegna in comune della cessione fabbriccato.
Ho chiesto spiegazioni come mai nel contratto è scritto che il proprietario deve fare la registrazione che poi invece la fa l’agenzia, mi hanno risposto che nei contratti va messo che la registra il proprietario anche se poi la registriamo noi.
E’ l’ecito una cosa così?
Forse l’agenzia non vuole avere delle responsabilità?
Di norma nella fattura che mi faranno della provigione verà scritto mediazione immobiliare?
Perchè se mi mettono consulenza credo che se ci fossero dei problemi nella registrazione non potrei dimostrare che mi hanno fatto la mediazione.
Credo che mi stiano nascondendo qualcosa.
Voi che ne dite?
Non me ne intendo di affitti e provigioni.
Vi ringrazio datemi un risposta.
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Quesito Risoluzione Donazione
Agenzia Delle Entrate
Donazione da figlio a madre di un appartamento nell’anno 2007, valore catastale del bene donato 250.000 €
Oggi per sopraggiunte necessità, si vuole vendere l’appartamento ad un privato, il quale però, in conseguenza della provenienza donativa del bene, avrebbe problemi ad ottenere il mutuo dalla banca. Pertanto si procederà alla risoluzione della donazione per mutuo consenso e successiva vendita del bene dal figlio. - Risoluzione per mutuo consenso. (applicazione norme contrarius actus e donazione).
Subito dopo la risoluzione, il figlio (già donante) vende il bene al prezzo di 990.000 €.
1) Si genera plusvalenza?
a) No, perchè il mutuo consenso ha effetto retroattivo e pertanto il titolo di provenienza del bene non è il recente ri-trasferimento, ma l’originario titolo di provenienza (molto risalente -1998-);
b) Si, perchè il mutuo consenso è un vero e proprio ri-trasferimento.
2) Consideriamo che il figlio (già donante), nel 2008 ha acquistato un nuovo appartamento usufruendo delle agevolazioni fiscali previste “prima casa”, perderebbe tali benefici e quali ulteriori oneri e in quale misura dovrebbe sostenerli?
Grazie
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Postato da Pulstef:
Un cliente acquista un bilocale da 50 mq con l’idea (data la geometria dell’immobile che lo permetterebbe) di trasformarlo in trilocale, ricavandone una camera in più mediante la realizzazione di un semplicissimo divisorio.
Le parti firmano il preliminare di vendita e si accordano per la realizzazione dello stesso prima della consegna dell’appartamento prevista contestualmente alla data dell’atto.
Un ritardo nell’accatastamento dell’intera costruzione, non permette ad oggi di poter consegnare l’immobile trasformato in trilocale a causa dei tempi necessari alla Dia (60 giorni se tutto va bene) e successiva messa in opera.
La data slitta ad un giorno, quindi, posticipato di almeno due mesi rispetto a quello fissato per il rogito, ed il notaio di fiducia della parte acquirente mi chiede di produrre una scrittura privata ad integrazione del preliminare che specifichi causa e tempi di consegna, al fine di citare in atto una documentazione “ineccepibile”.
Ovviamente il preliminare “originario” è stato registrato all’agenzia delle entrate con relative spese sostenute dalle parti; mi chiedo, e vi chiedo:
L’integrazione del precedente preliminare con tale scrittura, prevede una nuova registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle entrate? e se no… il notaio può citare una scrittura negoziale (sempre che si possa considerare tale) tenuta semplicemente “nel cassetto” dalle parti?
Come procedereste?
Grazie a tutti
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Dal 9/2/2009 l’Agenzia delle Entrate attraverso il suo sito ufficiale mette a disposizione anche degli Agenti Immobiliari la possibilità di registrare i contratti di locazione ed affitto attraverso la procedura on-line, direttamente dal sito internet e senza bisogno di scaricare programmi appositi.
Qualcuno l’ha provato? E’ facile da usare? C’è qualcosa di particolare ad sapere?










