Postato da Silvia:
Salve a tutti! Sono nuova e faccio a tutti i complimenti perché il blog è davvero utile e interessante.
Sono “quasi” agente immobiliare, a settembre dovrei fare l’esame per il patentino, nel frattempo collaboro con un’agenzia così faccio un po’ di pratica!
Vengo al dunque… magari l’avrete trattato in precedenza, ma qualcuno può darmi indicazioni sulle agevolazioni prima casa?
E’ un argomento che mi tocca da vicino e le informazioni possono essere comunque utili nei casi pratici.
Il caso: vendita di un immobile prima dei 5 anni per motivi prettamente familiari.
Impossibilità di acquistarne un altro entro l’anno. L’immobile è sempre stato destinato (e lo è tuttora) ad abitazione principale.
Io personalmente ne ho sentite e lette di tutti i colori, anche i notai e la stessa agenzia delle entrate fornisce svariate argomentazioni ma il fatto è… in caso di accertamento bisogna pagare la differenza dell’imposta e la mora oppure c’è un modo per evitarlo?
Mi è stato detto che in un caso è stato fatto ricorso in occasione di un accertamento e c’è una sentenza che afferma che, in caso di accertamento, facendo opposizione e dimostrando di essere sempre stati residenti in quel determinato immobile gli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni prima casa non sono dovuti.
Però ho anche letto che dipende dai giudici (o insomma chi riceve il ricorso) che ti trovi davanti.
Qual è la verita? come ci si dovrebbe comportare per non pagare tutti quei soldi? E’ vero poi che in caso di accertamento se non si paga viene colpito l’immobile (che è già stato venduto) e non il soggetto che l’ha venduto? boh…..
Un grazie a quanti vorranno aiutarmi!
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