Nomina dell’Amministratore Condominiale “esterno”

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postato da: annunciimmobiliari
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Nel condominio in cui abito, al fine di rimpiazzare l’amministratore venuto a mancare, è stato nominato un amministratore esterno al condominio (professionista del quale non ho stima per inconvenienti causati in un altro edificio). Personalmente non sono stato invitato all’assemblea ma ne ho ricevuto solo il verbale che per me non ha alcuna valenza visto che non ero stato convocato.
A distanza di qualche mese mi vedo invitato a partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo: non ritengo valida la nomina dell’amministratore e pertanto non intendo ne partecipare all’assemblea e ne pagare. Le chiedo se posso far valere le mie ragioni.

Egregio Lettore,
per rispondere alla sua domanda debbo obbligatoriamente citare a priori della giurisprudenza altrimenti non capirebbe la mia risposta che purtroppo va in senso contrario alle sue determinazioni.
La II sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 16485 del 22/11/2002, ha dato uno scossone alla giurisprudenza precedente in quanto per la prima volta considerava annullabili le delibere contrarie alla Legge e al regolamento di condominio. Tale sentenza, per la parte che ci riguarda, citava testualmente:
“Analogamente a quanto previsto per le deliberazioni societarie, le delibere condominiali possono essere nulle o annullabili. Appartengono alla prima categoria quelle caratterizzate da un oggetto impossibile o illecito, ossia quelle con cui l’assemblea condominiale abbia statuito su materie che non rientrano nella sua competenza, ovvero violando i diritti individuali sui quali la legge non consente ad essa di incidere. Rientrano nella seconda categoria (delibere annullabili) tutte le altre contrarie alla legge o al regolamento di condominio.”
Successivamente, la Corte di Cassazione a sezioni unite, in data 07/03/2005 emetteva la sentenza n. 4806 che chiariva e confermava il nuovo orientamento derivante dalla sentenza 16485, ovvero riportava:
“Le delibere dell’assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nelle competenze dell’assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all’oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, le omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote e la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative ai lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni … adottata nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135 commi 2 e 3 del c.c. in violazione dei criteri già stabiliti, comportano non la nullità ma l’annullabilità della relativa delibera, la quale se non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 comma 3 del c.c. è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.”
Pertanto, in virtù di quanto sopra citato, se sono trascorsi più di trenta giorni da quando le hanno notificato la copia del verbale senza che lei abbia fatto qualunque impugnativa, la delibera adottata dall’assemblea per la nomina dell’amministratore, seppur viziata formalmente per difetto di convocazione, è da ritenersi valida a tutti gli effetti in quanto rientrante nella categoria delle delibere annullabili. Quindi Lei dovrà (se lo riterrà opportuno) partecipare all’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio e dovrà (sicuramente) provvedere ai pagamenti che le verranno richiesti per far fronte alle spese del condominio.


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Buongiorno a tutti. Mi sono trovato ad affrontare un problema per conto di un mio ciente il quale, dopo ben 16 anni, vedeva in CERVED il suo nominativo accostato ad una vecchia società fallita della quale era socio amministratore.
Con la riforma del diritto Fallimentare è stato soppresso l’istituto della riabilitazione ed è stata introdotta la esdebitazione. Gli effetti tra i due istituti sono diversi. Primo passo da fare laddove si verifichi questo problema è richiedere una visura al casellario giudiziario, per verificare se la segnalazione relativa al fallimento è ancora presente, e nella maggior parte dei casi non lo è. Fatto ciò, bisogna ricorrere alle competenti autorità, per richiedere che la società Cerved venga obbligata ad eliminare dalla sezione dei report riguardante le precedenti partecipazioni in altre società, quelle informazioni che collegano il nominativo del socio alla società fallita. Ottenuto il provvedimento di cancellazione, del fallimento precedente si potrà avere notizia solo ed esclusivamente effettuando una richiesta diretta sulla società fallita.


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Salve, io ho preso in affitto un appartamento con una ag. immobiliare.
Ho pagato la provvigione (in contanti) senza fattura, ma ho la proposta di locazione in mano.
Dopo 2 mesi inizia il calvario, la casa si allaga, e vengo a sapere che si era allagata anche con il vecchio inquilino.
Chiamo l’agente e mi dice che appena smette verranno a vedere, fatto sta che in sei mesi mi sono allagato una decina di volte e dell’agente e dei proprietari neanche l’ombra.
Decido di passare in agenzia e scopro che il proprietario dell’immobile è socio e dipendente dell’agenzia immobiliare, parlo con l’agente dei danni subiti ma lui mi rimanda.
Stanco decido di dare disdetta immediata dell’immobile, scrivendo all’agenzia,al proprietario e all’amministratore.
Ecco che l’agenzia si fa viva, mi convoca a voce, e sempre a voce mi dicono che posso rimanere dentro finchè non sistemano le cose senza pagare.
Passano altri mesi e altri allagamenti, indovinate ???
Mi arriva a casa lo sfratto e un’ingiunzione di pagamento dei mesi non pagati.
Non solo, io sono fuori da quella casa da più di un mese e mezzo.
Cosa posso fare???
Dicono che ho torto perchè non ho pagato l’affitto, ma io potevo pagare 750,00 euro al mese in una casa che piove ogni volta sul letto e si allaga???
Ora devo presentarmi in tribunale il 16 luglio, mi dite cosa posso fare???
Grazie


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Salve a tutti.

Circa 7 mesi fa ho dovuto affittare urgentemente un appartamento che era in condizioni discutibili.

Il problema è però il rapporto con la vicina del piano di sotto.

Dopo varie litigate per futili motivi ho chiamato l’amministratore del condominio che mi ha confermato i miei sospetti: la signora ha gravi problemi mentali e la cosa è risaputa, anche dall’agenzia immobiliare.

Ovviamente voglio interrompere il contratto, ma mi chiedo: posso in qualche modoo rivalermi sull’agente che mi ha taciuto la situazione?

Il contratto è di 1 anno (prorogabile) ma dopo 7 mesi devo organizzare un nuovo trasloco e cercare un’altra casa.

Inoltre ho reso vivibile questo appartamento: pulizia approfondita, tinteggiatura, manutenzione…
Nel caso, posso evitare di pagare la provvigione per il nuovo appartamento?

Ci sono gli estremi per denuciarla a qualche ordine di categoria?
L’Agenzia Immobiliare mi deve informare anch esullo stato di salute dei viciniGrazie per l’attenzione e la risposta.


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Sul Corriede della Sera del 28-08-09 a firma di Corinna de Cesare ho letto un breve, ma interessante, articolo nel quale viene evidenziata una ripresa del mercato della compravendita immobiliare a Londra. Tale incremento è dovuto non tanto all’aumento della domanda, quanto dalla poca offerta presente. Girgio De Rita, amministratore delegato di Nomisma ritiene che questo deriva dalla sensibilità del mercato immobiliare inglese al ciclo economico. In particolare tassi d’interesse favorevoli attirerebbero investitori istituzionali pubblici e privati nel mercato immobiliare.

De Rita fa notare che il nostro mercato è un pò differente, in quanto l’acquisto residenziale è ad opera per lo piu’ di famiglie. Per quella che è la mia esperienza non posso che dargli ragione, visto che opero nel mercato della seconda casa, però mi fa pensare.

Guardando la vicina Francia, noto sempre piu’ spesso nei cantieri di un certo rilievo, cioè dove si hanno lottizzazioni con almento la costruzione di 2 o 3 palazzine, che una di queste viene generalmente venduta in blocco a società specializzate che si occupano di locare gli alloggi con contratti di lunga durata, oppure turistico/transitori o con destinazione similare alla nostra RTA.

Credo, ma magari mi sbaglio, che nel nostro mercato manchi l’investitore istituzionale, e soprattutto, è probabile che manchino gli investitori istituzionali stranieri. 

Quali possono essere i fattori ? Immobili poco appetibili ? Tassazione troppo elevata ? Legislazione poco garantista nei confronti dei proprietari ? Scarsa attrattiva del Bel Paese ?


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Agenzia Immobiliare Polifunzionale

Vendite & Marketing

postato da: stefano lanteri
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Un interrogativo che mi sono posto piu’ volte negli ultimi tempi, è se la nostra agenzia immobiliare debba continuare a vendere e locare solamente immobili, oppure se possa svolgere anche altri servizi a questa collaterali.

Una prima possibilità che ci viene concessa è la possibilità di svolgere l’attività di Amministratore Condominiale. Si tratta di una vera e propria professione che comporta necessariamente una preparazione giuridico-tecnico-fiscale notevole, dati i numerosi adempimenti ai quali è soggetto l’amministratore pro-tempore di un condominio. Tale attività comporta un grosso dispendio di energie, è quindi da capire se possa o meno portare dell’indotto, soprattutto in termini di nuovi incarichi in acquisizione per l’Agenzia Immobiliare.
[...]


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Torno su questo argomento, postando qui di seguito una “bozza” di delega che potrebbe essere utilizzata per reperire quanto necessario ad effettuare tutti  i controlli/manleve del caso su questo annoso problema. Se ci fosse qualche collega che avesse voglia di analizzarla, migliorarla, stravolgerla se lo ritiene opportuno, sarebbe interessante !

Poi una definitiva potrebbe essere inserita sul wiki.

DATI PROPRIETARIO

Egr. Amministratore

…………………………………………

…………………………………………

OGGETTO: Delega richiesta documentazione immobile di mia proprietà situato nel Condominio………………………………………………………………………………………………………………………….

Con la presente lettera DELEGO l’Agenzia Immobiliare XXXXX. con sede in Via XXXX – XXXXXX rappresentata da ……………………………………….. iscritto al ruolo degli Agenti Immobiliari della Provincia di Imperia al n° ………. a richiedere la seguente documentazione:

*  Copia Regolamento condominiale;
*  Copia verbali assemblee ordinarie e straordinarie dell’anno in corso e dell’anno precedente;
*  Copia preventivo/consuntivo spese ordinarie ed eventuali straordinarie degli ultimi 2 esercizi;

*  Si richiede inoltre, dichiarazione scritta che:

- attesti che sono/non sono stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni

dell’edificio. Eventuale riparto spese;

- che attesta l’avvenuto e regolare pagamento di ogni somma in sospeso da parte del venditore:

- che sussistano o meno cause giudiziarie che, al momento della compravendita, possono vedere

coinvolto il condominio.

L’Atto notarile di trasferimento della proprietà è previsto per il giorno ………………………, pertanto

l’Agenzia Immobiliare si farà carico di ricordarLe nei giorni che precedono tale data, di effettuare i

l riparto spese, per il saldo della quota di mia competenza fino alla data del Rogito. Sarà mia cura

provvdere tempestivamente a tale saldo.

Nella speranza di una cortese collaborazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi problematica a

riguardo, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

XXXXX li, ………………………….. …………………………………………………………………………

( Firma leggibile )

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa comunicata ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n 196 del

30/06/2003 “ Legge sulla Privacy “ presso l’Agenzia XXXXXXX.

XXXXXX li, ………………………….. …………………………………………………………………………

( Firma leggibile )


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Faccio seguito al post del gentile cliente che lamentava una mancata attività di “controllo” da parte dell’AI, sulla gestione amministrativa del condominio dove ha acquistato l’immobile.
 
Posto che il codice civile prevede all’ art. 63 delle disposizioni di attuazione che l’acquirente è responsabile in solido per l’intera cifra delle spese condominiali per l’anno in corso e per quello precedente (salvo facoltà di rivalsa), perfino se non era a conoscenza del debito del venditore, cerchiamo di capire cosa può e dev’essere fatto da noi agenti immobiliari per evitare queste situazioni che, purtroppo, non sono casi isolati.
 
A mio avviso sarebbe bene che l’AI si facesse delegare dal proponente venditore a richiedere la documentazione condominiale direttamente all’amministratore. Tra le altre cose da chiedere c’è:
 
- copia regolamento condominiale
 
- copia verbali assemblee ordinarie e straordinarie dell’anno in corso ed almeno dell’anno precedente
 
- copia preventivo/consuntivo spese ordinarie e straordinarie degli ultimi due esercizi.
 
 
Inoltre è bene avere una dichiarazione scritta da parte dell’amministratore che attesti:
 
- che sono o meno state deliberati lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni dell’edificio ed eventuale riparto spese
 
- che è avvenuto il regolare pagamento, o meno, delle spese condominiali da parte del proponente la vendita
 
- che sussitano o meno casue giudiziarie, anche di recupero crediti, che al momento della vendita possano vedere coinvolto il condominio.
 
 
Spero che su questo tema intervengano altri colleghi che apportino un contributo costruttivo per tutta la community.


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Postato da Roberto:

Buongiorno,
innanzitutto complimenti per il blog, ha chiarito molti dei miei dubbi soprattutto per quanto riguarda la proposta irrevocabile d’acquisto.

Avrei da porvi un quesito, spero mi rispondiate.

Non sono un agente immobiliare, ma un semplice privato in cerca della sua prima casa da acquistare.

Dopo aver a lungo cercato credo di aver trovato la casa che fa per me. Ho contattato quindi l’agenzia che si occupa della vendita e, prima di firmare qualsiasi proposta irrevocabile d’acquisto, ho eseguito delle ricerche sull’immobile per essere sicuro che non celasse brutte sorprese.

Ho scoperto così che l’immobile è proprietà di una società composta da 3 soci e che uno di questi soci è anche il titolare dell’agenzia che si occupa della vendita degli immobili stessi. (Gli immobili sono dei primi ingressi costruiti dalla società stessa!).

Da quello che so, in casi come questo, l’agenzia non può chiedere nessun costo di intermediazione per evitare conflitti di interesse. Ho quindi segnalato la cosa all’agenzia che però ha giustificato il 3% di provvigione dicendo che il titolare dell’agenzia non è l’amministratore della società, ma lo è uno degli altri due!

La mia domanda è: può questa specie di “cavillo” (il fatto che il titolare dell’agenzia non sia l’amministratore della società) permettere all’agenzia che tratta la vendita di pretendere il 3% come intermediazione?

Vi ringrazio in anticipo


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Postato da C.M.:

Spettabile Redazione del blog,
innanzi tutto complimenti per la serietà e la completezza degli argomenti trattati.

Non sono della professione, ma sto acquistando e vendendo casa e i testi e i commenti
lasciati sul blog mi sono stai preziosi in più di una circostanza.

Vorrei sottoporre una domanda un po’ spinosa, che sconfina nell’etica professionale.

Sto acquistando casa mediante un’agenzia in franchising.

Il venditore risiede all’estero, è un imprenditore italiano che ha ereditato un immobile e che intende vendere. Sin dall’inizio l’agenzia immobiliare mi è parsa piuttosto sbilanciata dalla parte del venditore.

In un primo momento l’agente immobiliare mi ha detto che il venditore voleva i soldi del compromesso in assegni circolari trasferibili, sostenendo che erano più facilmente incassabili per un soggetto residente all’estero.

Mi sono dovuta informare, in banca e presso il mio legale e la mia commercialista, per sapere se questa procedura era normale, e mi è stato detto da tutti i soggetti che si trattava di una pratica molto rara e molto rischiosa per via delle sanzioni anti-riciclaggio.

Avevo chiesto all’agenzia di prendere informazioni in merito, ma l’agente non mi ha fatto sapere nulla.

In un secondo momento, risolta la questione con il pagamento mediante assegni circolari non trasferibili, mi sono trovata a fronteggiare l’emergenza debiti del venditore, che ha lasciato quasi 10.000 euro di quote condominiali non pagate e pagamenti in sospeso di energia elettrica e gas.

Ho avuto notizia di questi problemi dall’amministratore del condominio e non dall’agenzia.

Ho provveduto a risolvere anche questa vicenda con il notaio, ma senza nessuna collaborazione da parte dell’agenzia.

La mia domanda è la seguente: posso chiedere una riduzione della provvigione all’agenzia, dal 4% previsto originariamente ad una percentuale inferiore?

Mi sembra che il fatto che mi siano state fornite in un primo momento delle informazioni
errate e mi siano state taciute altre informazioni importanti relative all’immobile possa rasentare la negligenza professionale.

Cosa pensate di questa vicenda? E’ il caso di informare il franchisor?

Grazie per quanto potrete farmi sapere.

Distinti saluti


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