Salve volevo mettere all’attenzione di chi può consigliarmi il mio problema.
Prima di sottoscrivere una proposta di acquisto per un immobile visto mediante un’agenzia immobiliare ho contattato un agenzia finanziaria 15 dicembre 2009 fornendo i miei dati fiscali e chiedendo che cifra potevo ottenere la risposta è stata 150.000 Euro (calcolando altro impegno finanziario) ho pertanto sottoscritto un preliminare per 90.000 Euro staccando come caparra assegno da 5.000 euro con clausola “salvo accettazione mutuo” e fissando il rogito entro il 15 Marzo.
Dalla data di sottoscrizione 29/12/2009 l’ag. immobiliare ha dato alla finanziaria 30 gg per fornire l’esito del mutuo mediante R.A. la Finanziaria NON ha risposto mediante R.A ma telefonicamente ha detto che era tutto ok, di conseguenza ‘immobiliare ha registrato il compromesso.
Il 15 Marzo la Finanziaria ha inviato una lettera di proroga per definire la pratica chiedendo 20 gg lavorativi, sentita l’immobiliare e la venditrice si è accettata la proroga mantenendo validi i termini del compromesso solo che la venditrice ha chiesto di poter incassare l’assegno, è stato concesso l’incasso dell’assegno.
In data 3 Aprile la Finanziaria risponde per iscritto che il mutuo non è stato concesso perchè l’immobile proveniva da una donazione e pertanto le banche da loro interpellate si sono rifiutate di erogare mutuo su un immobile donato.Si fa presente il tutto all’agenzia immobiliare e nel contempo si interpellano altre banche, BNL - SANPAOLO - BPN - che rispondono nella stessa maniera.
In data 10 Maggio si chiede un incontro con la venditrice la stessa restituisce solo 3.000 euro dei 5.000 versati dicendo che 2.000 euro erano le spese che aveva sostenuto sull’immobile nei mesi della trattativa e che aveva accetato una proposta di acquisto da altro compratore per un valore inferiore e pertanto 2.000 euro erano per lei come un risarcimento del tempo perso. L’immobiliare tutta dalla sua parte dicendo che se avesse voluto poteva trattenere l’intero importo.
Ho ritirato l’asssegno di 3.000 euro e ho firmato la rinuncia all’immobile ora quello che chiedo è possibile richiedere i 2.000 euro indietro???? grazie
Mi trovo nella situazione incomoda di aver ricevuto la donazione di un immobile da parte di un genitore che dopo un tempo si e’ sposato di nuovo . Gli eredi legittimi , dopo l’atto di donazione hanno firmato una liberatoria con la quale non avrenno nulla a pretendere in caso di morte del donante . Tutto OK a meno che la nuova erede , sposa del donante la casa non ha ancora firmato la liberatoria . Posso aver problemi quindi per i prossimi 10 anni o 20 quanto e’ stabilito da legge ?Oppure in caso di morte avrei comunque problemi con gli eredi che non accondiscendenti ? Quale soluzione si puo’ trovare ? Un testamento nuovo ?
Grazie
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Gradirei sapere se procedere all’acquisto di un appartamento dove nel 2006 il marito aveva donato il suo 50% alla moglie, lo scorso mese di dicembre gli stessi hanno provveduto alla risoluzione della donazione. Sono garantito da future azioni di riduzione da parte degli eredi? Bisognerà fare ancora qualcosa oltre a ciò oppure è meglio lasciar perdere?
PS: ho già data una caparra, mi sarà restituita? sono tutelato nel caso incui mi ritirassi dall’acquisto?
Grazie Giovanni V.
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Salve vorrei che mi aiutaste a risolvere un problema e cioè per l’acquisto di una casa:
ho dato una caparra per un acquisto di un appartamento che fu acquistato da coniugi, tuttora in vita, in comunione di beni.
Nel 2006 il marito, dopo effeuttuata la separazione di beni, decide di donare il suo 50% alla moglie.
Come bisognerà procedere? il notaio vorrebbe far fare al marito ed alla figlia una fidejussione nella quale si impegnano a non fare azioni nei miei confronti.
Posso procedere in questo modo oppure questa fidejussione va a garantire solo la banca che eroga un parte del valore dell’immobile?
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Buongiorno a tutti,
sono un agente immobiliare e riassumo brevemente l’accaduto:
trattando la vendita di un immobile proveniente da donazione, raccolgo una proposta d’acquisto (in quella sede consegno visura catastale) accettata dai venditori e resa nota all’acquirente tramite telegramma.
Consegno i documenti all’acquirente e al proprio notaio che dopo opportune verifiche valuta l’acquisto come sicuro.
Per il rogito viene richiesta prima solo la firma di garanzia della donante, poi (su richiesta del compratore e non del notaio) anche fideiussione da parte di altri legittimari della donante….
Il giorno della stipula, dinanzi al notaio, parte acquirente decide di non sentirsi sicura dell’acquisto.
E’ maturato il mio diritto alla provvigione?
In sede giudiziaria avrei la ragione dalla mia parte?
Ringrazio anticipatamente.
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Quando il venditore trasferisce un’immobile acquistato nei 5 anni precedenti, il guadagno che si realizza e consistente nella differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, detratte eventuali spese, fa parte della categoria dei “redditi diversi” e quindi va assoggettato a tassazione, realizzando la c.d. “Plusavalenza”. Ad esempio, se acquisto un immobile a 100.000 Euro e lo rivendo dopo tre anni a 150.000,00 Euro, detratte le eventuali spese di ristrutturazione (ad esempio 10.000,00), realizzo una plusvalenza di 40.000,00 Euro (150.000,00 (prezzo di rivendita) – 100.000,00 (prezzo di acquisto) – 10.000,00 (spese effettuate) )
Vi sono però delle eccezioni e precisamente:
- la rivendita di immobili pervenuti per successione;
- il trasferimento di immobili pervenuti per donazione (in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l’ immobile donato da oltre 5 anni);
- la rivendita delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
A partire dal 2006 e’ stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta’ di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. E quindi:
- sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applicava l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%;
- con il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 tale aliquota è stata portata al 20%.
Il venditore verserà detta somma direttamente nelle mani del notaio che provvederà al versamento dell’ imposta, comunicandone in seguito i dati della vendita all’ Agenzia delle Entrate.
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Salve a tutti. Sono nuovo nel forum e lo trovo molto interessante e colgo l’occasione per fare domanda, dato che e’ un po’ complesso il discorso lo divido a fasi:
FASE 1 = Mia madre e mio nonno nel 2005 ereditano una casa per successione a causa della morte di mia nonna. Conclusione 1/2 mia madre e 1/2 mio nonno.
FASE 2 = 11/04/2006 mia madre tramite atto di donazione dona la sua quota di 1/2 lasciando la nuda proprieta’ a me (suo unico figlio) e l’usufrutto a mio nonno; mentre mio nonno sempre con il solito atto di donazione dona la sua quota 1/2 lasciando la nuda proprieta’ a me (suo unico nipote) e usufrutto a lui. Conclusione io 1000/1000 nudo proprietario e mio nonno 1000/1000 usufruttuario. L’immobile dichiarato per entrambi seconda casa.
FASE 3 = 09/10/2008 io e mio nonno vendiamo l’immobile ad una società di costruzioni.
QUESITO = Nella donazione il valore dell’immobile e’ stato dichiarato il minimo catastale, mentre nell’atto di vendita quello reale. Chiaramente c’e’ una grossa plusvalenza.
Volevo sapere se io e mio nonno dobbiamo pagare il 20% della plusvalenza maturata?
Grazie ancora per il servizio
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Spiego meglio, la moglie vive in una casa che il marito ha avuto in donazione, insieme sono proprietari di una seconda casa al 50% (cointestatari, in quanto sono in separazione dei beni). Il marito pagherà perciò l’ICI sulla seconda casa nella misura del 50%, chiedo invece, la moglie essendo propietaria di solo quell’altro 50% di casa, dovrà pagarne l’ICI perchè non vi abita?
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Buonasera,
gradirei avere informazioni su una vicenda che ho appreso qualche settimana fà.
Mia zia, sorella di mio padre (defunto), ha donato agli altri due fratelli, uno vivente e l’altro defunto lo scorso gennaio, tutti gli immobili di sua proprietà, lasciando me ed i miei tre fratelli fuori dall’eredità.
E’ impugnabile da parte nostra tale atto di donazione?
grazie molte della vostra collaborazione.
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Quesito Risoluzione Donazione
Agenzia Delle Entrate
Donazione da figlio a madre di un appartamento nell’anno 2007, valore catastale del bene donato 250.000 €
Oggi per sopraggiunte necessità, si vuole vendere l’appartamento ad un privato, il quale però, in conseguenza della provenienza donativa del bene, avrebbe problemi ad ottenere il mutuo dalla banca. Pertanto si procederà alla risoluzione della donazione per mutuo consenso e successiva vendita del bene dal figlio. - Risoluzione per mutuo consenso. (applicazione norme contrarius actus e donazione).
Subito dopo la risoluzione, il figlio (già donante) vende il bene al prezzo di 990.000 €.
1) Si genera plusvalenza?
a) No, perchè il mutuo consenso ha effetto retroattivo e pertanto il titolo di provenienza del bene non è il recente ri-trasferimento, ma l’originario titolo di provenienza (molto risalente -1998-);
b) Si, perchè il mutuo consenso è un vero e proprio ri-trasferimento.
2) Consideriamo che il figlio (già donante), nel 2008 ha acquistato un nuovo appartamento usufruendo delle agevolazioni fiscali previste “prima casa”, perderebbe tali benefici e quali ulteriori oneri e in quale misura dovrebbe sostenerli?
Grazie










