Una questione di notevole interesse riveste l’aggiudicazione di un immobile non occupato dal debitore bensì ceduto in locazione a terzi. Innanzitutto occorre verificare se il contratto di locazione sia opponibile all’acquirente. Infatti, la locazione concessa da chi ha subito l’espropriazione del bene è opponibile all’aggiudicatario soltanto quando questa abbia data certa anteriore al pignoramento: la data certa è generalmente riconosciuta con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
In tali casi l’inquilino, estraneo ai debiti dell’esecutato ed ai gravami che pesano sull’alloggio, se ha un contratto d’affitto regolarmente registrato in data precedente alla trascrizione dell’atto di pignoramento, avrà diritto a detenere l’immobile fino alla scadenza del contratto. Qualora, invece, il contratto non fosse registrato l’appartamento è considerato libero a tutti gli effetti, non è necessario, pertanto, instaurare nessuna procedura volta allo sfratto perché il bene è occupato senza titolo. Problema particolare assume un contratto registrato anteriormente all’atto di pignoramento e successivamente rinnovato per silenzio del locatore o per omessa disdetta. Più volte è intervenuta la giurisprudenza ritenendo che anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560, comma 2, c.p.c.. Peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. Aggiunge la Suprema Corte che la norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell’ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto comma 2 dell’art. 560 c.p.c. Altra questione riveste il subentro dell’aggiudicatario nella veste di proprietario-locatore quando non possa ottenere l’immediata liberazione dell’immobile. In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina, ai sensi del combinato disposto degli art. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Ai sensi dell’art. 1605 c.c., il terzo acquirente della cosa locata può chiedere, i canoni della locazione non ancora scaduti quando risultano da atto di data certa.
Buongiorno, sn un nuovo utente,vi spiego in breve cosa mi è successo.
Circa un anno e mezzo fa mi sono rivolta presso un’agenzia immobiliare per l’acquisto di un appartamento. Trovato l’immobile che poteva soddisfare le nostre necessità abbiamo inoltrato le pratiche per la rischiesta di mutuo. Il broker fornito dall’agenzia dopo aver compilato tutte le documentazioni come da prassi è sparito nel nulla.Io in qualità di acquirente nn sono stata informata di niente.passati circa 2 settimane ricontatto l’agenzia per avere novità,in modo gentile ma evasivo mi dicono che la richiesta di mutuo è in corso. Dopo mesi finalmente si decidono di dirmi come stanno le cose e mi presentano un nuovo broker.prima di rifare la richiesta di mutuo chiedo all’agenzia se l’immobile scelto precedentemente è ancora disponibile.Mi confermano la disponibilità quindi chiedo loro di fare la proposta,l’agenzia mi dice che nn è necessaria fatto sta che abbiamo avuto la delibera di mutuo e abbiamo perso l’immobile poichè il proprietario aveva già venduto privatamente. Cerchiamo un altro immobile,l’agenzia ci fa vedere degli immobili che nn soddisfano le nostre necessità,appartamenti di 60m/q classificati come trilocali.Visto che dall’agenzia non riusciva a trovare niente di soddisfacente ci siamo mossi noi e attraverso internet abbiamo trovato un’immobile lo abbiamo presentato all’agenzia e attraverso loro dopo circa un mese siamo andati a vederlo.l’immobile ci è piaciuto abbiamo quindi deciso di acquistarlo.Avevamo già la delibera quindi si passa alla proposta che però nn è mai stata fatta vedere ai venditori.scade il termine in cui avremmo dovuto rogitare nessuno si è fatto sentire nonostante le nostre continue telefonate.Mi dicono che la delibera di mutuo è stata abbassata dai periti quindi si deve tentare con un’altra banca che ci aveva già dato la delibera,accettiamo la cosa e restiamo in attesa di una telefonata della banca per fissare l’appuntamento della perizia,passa un’altro mese.riusciamo a far uscire il perito,la periazia è a mio carico,mi informano il giorno stesso della perizia che entro un ora devo portare all’agenzia 235€ costo della perizia.l’agenzia nn mi ha dato una ricevuta e nn so nemmeno se il perito è andato.L’agenzia nn è reperibile verso alcun contatto. Passo in agenzia per sapere qualcosa perchè so che la delibera mi scade a giorni loro mi rispondono dicendomi che nn sanno niente di niente nn sapevano nenmmeno che la delibera scadeva!oltretutto mi avevano detto di dare disdetta dell’affitto perchè le cose erano ormai fatte,fortunatamente nn l’ho fatto a qst’ora ero in mezzo ad una strada!Come posso agire nei loro confronti????ormai la delibera mi scade a giorni e dopo 6 mesi sn ancora al punto di partenza!grazie mille
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In un articolo redazionale del Gazzettino del 29/08/09 ho trovato l’intervista al direttore dell’INPS di Belluno, Valerio Zannin, che illustra come nell’ultimo anno siano progressivamente aumentate le richieste di cessione del 5° da parte di pensionati.
I motivi sostanziali a detta dello stesso Zannin sono 2: il primo è la necessità dei pensionati di far fronte a spese personali e magari non programmate. Il secondo è quello di accendere il prestito per aiutare i figli in difficoltà del pagamento delle rate dei mutui. L’incertezza economica, i lavori precari, la sempre maggiore difficoltà della nsotra società, fanno si che ci si rivolga a quello che da sempre, nel bene o nel male è un punto fermo: la pensione.
Avete avuto anche voi testimonianze di questo tipo ?
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Necessità di certificazione energetica in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili
In data 1.7.2009 è entrato in vigore l’obbligo, per il venditore, di consegnare all’acquirente l’attestato di certificazione energetica (ACE) per tutti gli edifici trasferiti a titolo oneroso, così come previsto dall’art. 6, co. 1-bis, lettera c), del D.lgs. 192/2005.
Tale obbligo persiste anche per le permute immobiliari, le cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali; e, anche se la mancanza del certificato (pare) non sia più motivo di nullità del contratto di compravendita (ove non sia lì allegato), essendo stati abrogati (dall’art. 35 del D.L. 112/2008) i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005 è, in ogni caso, fonte di responsabilità civile del venditore verso l’acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento.
Poiché la Regione Toscana, al pari di altre, non ha ancora emanato le linee guida di attuazione della normativa nazionale, anziché dell’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere allegato (dal costruttore o dal venditore), ex il D.lgs. 311/2006, l’attestato di qualificazione energetica (AQE).
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Il Financial Times, indagando il mismatch fra edilizia esistente e nuovi bisogni, ha parlato di “odissea dello spazio domestico”.
Cosa succede?
Che si continuano a costruire appartamenti pensati per la famiglia mononucleare, quella media che l’Istat inquadra in coppia + 1,2 figli che però, negli ultimi anni, non è più la prevalente sul mercato: ci sono nuove famiglie che non riescono a trovare case su misura.
Prendiamo i single: 6 milioni in Italia che alimentano il mercato di monolocali & Co, adatti ad una sola persona: ma i single ricevono amici, compagne, figli di matrimoni precedenti che si fermano per il week end, hanno bisogno di una casa sì piccola ma almeno flessibile.
Non a caso in 7 anni i monolocali hanno perso il 10% del mercato e anche nelle metropoli si registra meno di un rogito su 10 per un appartamento di questo tipo. [...]
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Quesito Risoluzione Donazione
Agenzia Delle Entrate
Donazione da figlio a madre di un appartamento nell’anno 2007, valore catastale del bene donato 250.000 €
Oggi per sopraggiunte necessità, si vuole vendere l’appartamento ad un privato, il quale però, in conseguenza della provenienza donativa del bene, avrebbe problemi ad ottenere il mutuo dalla banca. Pertanto si procederà alla risoluzione della donazione per mutuo consenso e successiva vendita del bene dal figlio. - Risoluzione per mutuo consenso. (applicazione norme contrarius actus e donazione).
Subito dopo la risoluzione, il figlio (già donante) vende il bene al prezzo di 990.000 €.
1) Si genera plusvalenza?
a) No, perchè il mutuo consenso ha effetto retroattivo e pertanto il titolo di provenienza del bene non è il recente ri-trasferimento, ma l’originario titolo di provenienza (molto risalente -1998-);
b) Si, perchè il mutuo consenso è un vero e proprio ri-trasferimento.
2) Consideriamo che il figlio (già donante), nel 2008 ha acquistato un nuovo appartamento usufruendo delle agevolazioni fiscali previste “prima casa”, perderebbe tali benefici e quali ulteriori oneri e in quale misura dovrebbe sostenerli?
Grazie
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Postato da R.A.:
Salve colleghi è la prima volta che scrivo in questo blog e vedo con ammirazione che a differenza di altri gli argomenti vengono trattati con il giusto grado di attenzione.
Vi sottopongo velocemente il motivo del mio scrivere in questo blog.
Nel luglio 2008 un mio cliente (Acquirente) sottoscrive una pro. d’acquisto per l’acquisto di una villa.
Costui nelle note ben conoscendo la situazione documentale urbanistica dell’immobile si accorda scrivendo nella proposta a partecipare al 50% alla ricostruzione documentale mancante con il venditore. E fino a qui tutto liscio.
Il problema nasce quando sia io che il venditore (a suo dire sconoscente del fatto) ci accorgiamo che parte dei 2100 mq del terreno di pertinenza del succitato immobile ricadono come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune in “zona sottoposta ad esproprio per attività commerciale”, vincolo apposto dal medesimo comune nell’anno 1991 derivante da una previsione di piano particolareggiato.
Informandomi col Comune mi si dice che il vincolo trascorsi anni 10 è andato in prescrizione ma che comunque in caso di necessità il comune stesso potrebbe in futuro espropriare il suddetto terreno ricadente in zona di esproprio sotto corresponsione di denaro insomma pagherebbe il terreno espropriato.
A questo punto l’acquirente avendo appurato la natura del terreno e avendo versato in precedenza un’esigua somma a titolo di caparra per sottoscrivere la prop. d’acqu. si tira indietro riuscendo con mio sforzo immane ad avere restituita la somma versata al venditore.
Domanda: posso chiedere il mio compenso provvisionale alle parti visto che io non ero a conoscenza di tale fatto?
Oppure per mia negligenza o meglio per errata interpretazione del certificato datomi dal comune non posso domandar nulla?
Aspetto vostri commenti ed opinioni augurandovi buon lavoro
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Postato da R.V.:
Buonasera, volevo proporre un nuovo quesito, in merito alla locazione di immobili residenziali.
Sono un agente immobiliare, e nel mese di dicembre mi è capitato di locare un piccolo appartamento, con durata contrattuale di 3 anni più 2.
Premetto che il contratto è stato registrato presso l’ufficio di registro, e il funzionario mi ha apposto sul contratto un timbro con scritto “TASSATO PER UN ANNO” , quindi bisognerà rinnovarlo annualmente.
Le clausole più significative del contratto sottoscritto sono:
- facoltà per il conduttore di apportare ammodernamenti all’immobile a propria cura e spese, con una riduzione del prezzo di locazione, questo perché l’immobile aveva necessità di essere ristrutturato
- il conduttore deve sostenere le spese accessorie (luce, gas…), in caso di mancato pagamento di queste viene stabilita la possibilità di risolvere il contratto;
- è stato dato un deposito cauzionale che non verrà mai imputato in conto pigioni.
Ad oggi, il conduttore non ha ancora fatto le volture per le utenze, non ha pagato nessuna bolletta, sono due mesi che non paga l’affitto… e in più è risultato irreperibile!
A questo punto vi chiedo: Come deve comportarsi il locatore per mandare via il conduttore nel più breve tempo possibile, e soprattutto senza noie?
Grazie e buon lavoro
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Postato da Luca:
Salve, sono un agente immobiliare che da tempo legge ed apprezza il blog, ma che non ha mai partecipato.
Questa mattina però è successa una cosa che ha dell’incredibile, e che sento la necessità di condividere con colelghi e lettori (da una parte per sfogarmi un po’, dall’altra per mettere nell’avviso altri che potrebbero cadere nella stessa situazione).
Premessa: in data 16.11.2003 viene stipulato un contratto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata e non registrato, per la vendita di una villetta in corso di costruzione. Alla mia richiesta di pagamento della provvigione l’acquirente mi chiede di avere pazienza sino al rogito, perché non ha disponibilità, deve fare il mutuo, ecc… Inoltre mi racconta che in un’altra occasione aveva pagato subito e l’agenzia in questione non si era più fatta vedere, mentre lui aveva piacere di essere seguito sino al rogito.
Tra l’altro mi propone di vendere un suo appartamento, ma non mi firma mai l’esclusiva.
Il suo appartamento lo vende da solo, arriva al rogito della nuova villetta e continua a prendere tempo per il pagamento e pretende di trattare la cifra, inizialmente gli avevo proposto di fare solo l’ 1 % a fronte di un mandato di vendita in esclusiva del suo appartamento.
Poiché il suo appartamento l’ha venduto da solo richiedo il 2%. Lui propone di pagare lo 0,5% (???). Piuttosto che fare una causa sono disposto a mantenere l’1%, ma lui non accetta. Al che passo tutto al mio avvocato (è la prima volta che faccio causa ad un cliente).
Oggi mi arriva la sentenza.
Il succo è: l’affare si considera concluso al compromesso e la mediazione si prescrive in un anno.
Quindi oltre a non avere ricevuto 3.000,00 euro di mediazione ( scontata all’ 1%) devo pagare spese processuali per 4.118,00 euro più l’onorario del mio avvocato.
La morale di questa storia qual è ?
Che fanno bene quelle agenzie squali che chiedono l’assegno per la mediazione prima di quello per la caparra ??
Che non bisogna comprendere le esigenze ed a volte anche le difficoltà economiche dei clienti, e pretendere tutto subito ??
Sono veramente disgustato.
Da una parte vorrei fare ricorso per una questione di principio, ma il mio avvocato dice che la sentenza sotto l’aspetto giuridico è corretta.
Quindi andrei incontro solo ad altre spese.
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Postato da M.M.:
Un saluto a tutti, penso che sia importante avere un interscambio sui metodi che utilizziamo per la customer care (cura del cliente) sia nel PRE che nel POST conclusione dell’affare.
1) Per quanto riguarda chi ci ha affidato mandato per la vendita/locazione del suo immobile, oltre che nelle occasioni di visita con i potenziali interessati qualora sia presente il proprietario, mi tengo in contatto 1 volta a settimana per tenerlo aggiornato sulle impressioni dei clienti che hanno visitato l’immobile e sulle future potenziali visite.
2) Per quanto riguarda chi ci ha lasciato la sua richiesta per acquisto/affitto, lo contatto subito quando ho un immobile che si confà alle sue esigenze, diversamente almeno una volta ogni 15 gg per verificare se abbia modificato le sue necessità o se ha già concluso con altri (ahimè può capitare).
3) Ad affare concluso: provvedo ad inviare una lettera circa 7 gg dopo l’ingresso nell’immobile sia al venditore/locatore che all’acquirente/conduttore nella quale lo ringrazio per la fiducia accordatami. Nella fattispecie indico anche i servizi che offro compresi nel costo della mediazione e che in merito all’affare concluso può richiedermi senza aggravi di spesa.
Voi come vi comportate?
Oltre a queste mie mosse ne adottate altre per fidelizzare il cliente e fare parlare bene di voi?
Penso che lavorare onestamente e mantenere le legittime aspettative di chi si rivolge a noi sia, a lungo termine, la migliore pubblicità e visto che se due o più parti hanno cuncluso un affare con noi sia importantissimo far leva sulla loro soddisfazione per aumentare la nostra popolarità.
Per spiegare l’importanza della soddisfazione del cliente (e della sua fidelizzazionee) uso la metafora del secchio: poniamoci l’obbiettivo di riepirlo con acqua pura una goccia alla volta (una goccia=un cliente contento): il secchio una volta riempito sarà bevibile e ci disseterà. Guai a mettere delle gocce di inchiostro (goccia inchiostro= cliente scontento) il secchio si intorbidirebbe e non potremmo più bere quell’acqua costringendoci a svuotarlo e ricominciare faticosamente d’accapo…
Questo è il mio mantra, il metodo che dopo quasi 15 anni di lavoro, mi ha portato tante soddisfazzioni e, non da meno, guadagni; numerosi sono i clienti che hanno concluso con me fino a 4 affari…; piuttosto che avere una “goccia di inchiostro” lascio perdere o rimedio di tasca mia, anche se non è mia colpa.
Preferisco così con la consapevolezza di agire bene sia per il cliente che per il futuro della mia attività.
Fatevi vivi con i vostri metodi e suggerimenti.
Buon lavoro a tutti noi.










