Nomina dell’Amministratore Condominiale “esterno”

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postato da: annunciimmobiliari
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Nel condominio in cui abito, al fine di rimpiazzare l’amministratore venuto a mancare, è stato nominato un amministratore esterno al condominio (professionista del quale non ho stima per inconvenienti causati in un altro edificio). Personalmente non sono stato invitato all’assemblea ma ne ho ricevuto solo il verbale che per me non ha alcuna valenza visto che non ero stato convocato.
A distanza di qualche mese mi vedo invitato a partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo: non ritengo valida la nomina dell’amministratore e pertanto non intendo ne partecipare all’assemblea e ne pagare. Le chiedo se posso far valere le mie ragioni.

Egregio Lettore,
per rispondere alla sua domanda debbo obbligatoriamente citare a priori della giurisprudenza altrimenti non capirebbe la mia risposta che purtroppo va in senso contrario alle sue determinazioni.
La II sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 16485 del 22/11/2002, ha dato uno scossone alla giurisprudenza precedente in quanto per la prima volta considerava annullabili le delibere contrarie alla Legge e al regolamento di condominio. Tale sentenza, per la parte che ci riguarda, citava testualmente:
“Analogamente a quanto previsto per le deliberazioni societarie, le delibere condominiali possono essere nulle o annullabili. Appartengono alla prima categoria quelle caratterizzate da un oggetto impossibile o illecito, ossia quelle con cui l’assemblea condominiale abbia statuito su materie che non rientrano nella sua competenza, ovvero violando i diritti individuali sui quali la legge non consente ad essa di incidere. Rientrano nella seconda categoria (delibere annullabili) tutte le altre contrarie alla legge o al regolamento di condominio.”
Successivamente, la Corte di Cassazione a sezioni unite, in data 07/03/2005 emetteva la sentenza n. 4806 che chiariva e confermava il nuovo orientamento derivante dalla sentenza 16485, ovvero riportava:
“Le delibere dell’assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nelle competenze dell’assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all’oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, le omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote e la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative ai lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni … adottata nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135 commi 2 e 3 del c.c. in violazione dei criteri già stabiliti, comportano non la nullità ma l’annullabilità della relativa delibera, la quale se non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 comma 3 del c.c. è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.”
Pertanto, in virtù di quanto sopra citato, se sono trascorsi più di trenta giorni da quando le hanno notificato la copia del verbale senza che lei abbia fatto qualunque impugnativa, la delibera adottata dall’assemblea per la nomina dell’amministratore, seppur viziata formalmente per difetto di convocazione, è da ritenersi valida a tutti gli effetti in quanto rientrante nella categoria delle delibere annullabili. Quindi Lei dovrà (se lo riterrà opportuno) partecipare all’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio e dovrà (sicuramente) provvedere ai pagamenti che le verranno richiesti per far fronte alle spese del condominio.


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Vorrei vendere una casa il cui terreno è catastalmente suddiviso tra varie proprietà. Premetto che tutto il terreno di mia pertinenza è recintato da 32 anni ad uso esclusivo della nostra proprietà.
Per venderlo conviene economicamente utilizzare l’usucapione oppure andare dal notaio con i confinanti specificando per ciascuno la parte relativa di terreno? Quali sono i costi ed i tempi delle due procedure?
grazie


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Rinuncia anticipata al diritto di prelazione

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postato da: gabrypanz
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Buongiorno a tutti, sono nuovo quindi come prima cosa saluto tutti!
Ho una domanda da farvi visto che mi sembra di capire che tra di voi ci sono molti esperti in materia:
ho un immobile locato tramite un contratto 4+4 il cui primo quadriennio scadrà nel 2012; avrei intenzione di venderlo ad un terzo facendo il compromesso adesso e il rogito notarile alla scadenza dei primi 4 anni per poterlo vendere al prezzo di mercato e non ad un 30% in meno circa, prezzo a cui si dovrebbe vendere un immobile locato. Il terzo acquirente non avrebbe problemi a fare in questo modo e l’inquilino sa già con certezza di non voler ricorrere al suo diritto di prelazione che gli consentirebbe di avere la precedenza nell’acquisto dell’immobile alla scadenza dei 4 anni. L’immobile in questione è il mio unico immobile di proprietà quindi so di poter usare tale motivo per dare disdetta all’inquilino dopo i primi 4 anni e per venderlo ad un terzo.
Ora, se l’inquilino mi firmasse adesso un foglio in cui si impegna a rinunciare al suo diritto di prelazione tra due anni e mezzo io potrei tranquillamente fare il compromesso con il terzo acquirente senza rischiare che il primo possa nel frattempo cambiare idea e voglia acquistarlo tramite il suo diritto di prelazione nel 2012 oppure rischierei, in questo caso, che il foglio che mi ha firmato ora venisse annullato tra due anni e mezzo?
Spero di essere stato chiaro e spero possiate fugare tutti i miei dubbi.
Grazie,
Gabriele.


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Vorrei trasferirmi online

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postato da: utentenonregistrato
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Salve a tutti, scrivo in questo interessantissimo forum per avere il vostro prezioso parere circa una mia propsettiva che avrei intenzione di realizzare. Ovvero, è da circa 7 anni che sono titolare di una agenzia imm. ereditata da mio padre e aperta da circa 20 anni. Però, viste le alte spese che questa mi comporta e la concorrenza che incalza sempre di più, avrei intenzione di lavorare solo online, cioè essere presente sui maggiori portali immobiliari e sulle riviste specializzate in materia ed avere un piccolo locale di appoggio però di mia proprietà. Inoltre poichè abbetterei notevolemnte i costi (affitto, segretaria, telefono, luce, etc) potre fare delle promozioni come ribassare la provvigione, farei la certificazione energetica degli immobilia mie spese, ovviamente questo avendo il mandato in esclusiva. Così farei concorrenza ai colleghi ed incentivando le persone a darmi la loro casa. Da un lato la cosa mi intriga, dall’altro mi dispiacerebbe chiudere una agenzia aperta da 20 anni. Voi che ne pensate? il territorio dove lavoro ha circa 20 mila abitanti oltre ad essere interessante per vicinanza al mare per coloro dei paesi limitrofi come palermo e altri. Sono un po confuso e spero possiate darmi validi consigli. Grazie a tutti e buone feste


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vendita casa in convenzione edilizia

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postato da: michele76
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Salve a tutti
Per motivi di trasferimento di lavoro sono costretto a vendere il mio appartamento in convenzione di un diritto di proprietà ex art. 35 Legge 22/10/1971 n. 865 e che in virtù di detta convenzione sono costretto a chiedere al Comune il prezzo di massima cessione.Voglio precisare alcune cose:1) casa a diritto di proprietà acquistata direttamente dal costruttore circa 8 anni fa; 2) all’acquisto non ho usufruito di nessuna sonvenzione dalla regione o dallo stato.
Per di più sul mio rogido non è stata fissata nessuna scadenza e da come sembra la convenzione ha scadenza a 90 anni….
E possibile tutto cio’? Esistono dei parametri per designare la scadenza di tale convenzione? in quale misura?A chi posso rivolgermi oltre al comune per sistemare la cosa visto che i signori notai e i signori avvocati leggono e interpretano in modo diverso la questione?Vi ringrazio anticipatamente e spero possiate aiutarmi.


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il notaio mi fa vendere una cosa che non posso vendere

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postato da: utentenonregistrato
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Buongiorno a tutti, vi pongo una questione piuttosto complicata e dalla quale non so come districarmi. Nel 2005 ho venduto un appartamento comprensivo di garage a 130000. Ora, il mio acquirente mi dice che, poichè ha rivenduto la casa, sono sorte irregolarità, in quanto il garage non era di proprietà - mentre il notaio ha inserito la vedta di questo- e quindi ora richiede la cifra di 12500 euro per il garage che gli ho ipoteticamente venduto - ma di cui in realtà poteva solo avere l’uso - . Il problema è che ovviamente io ero in buona fede e mi son affidata al notaio e soprattutto, quest’ultimo aveva inserito una clausola in cui mi attribuiva la responsabilità in caso di difficoltà per la proprietà del garage. A questo punto, mi chiedo, è normale che metta una clausola del genere, se è in buona fede? secondo me no, sapeva tutto.. ma ha agito secondo i canoni correttezza e buona fede? poteva farmi vendere una cosa di cui non ho la proprietà? che devo fare, ora? non so come agire!!!
Grazie


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Salve a tutti ,

volevo chiedere un aiuto , sto per vendere un appartamento che ha di pertinenza un box , l’acquirente non è interessato all’acquisto del box , la proprietà come può staccarlo catastalmente?

Cosa gli costerebbe?
grazie


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Ho letto quanto scritto sul diritto di prelazione e chiederei delle precisazioni: ho una casa con molto terreno e un terreno adiacente che con una striscia arriva fino davanti alla casa .

Questo è di proprietà di un contadino vicino.

Giorni fa sono venuta a sapere che questo terreno è stato venduto, non so esattamente quando, ad un mio vicino col quale avevamo parlato tempo fa del mio interesse ad almeno una parte di questo terreno.

Posso esercitare diritto di prelazione non essendo mai stato contattato, anche se non sono coltivatore diretto?


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La FIMAA dell’Aquila, visti gli eccessi nella richiesta dei canoni da parte di alcuni, evidentemente mossi da spirito civile, ha proposto la creazione di una nuova figura di agente immobiliare (ah, fimaa fimaa… le case non sono formaggio) per calmierare il mercato.

Non so quanto sia legato al terremoto passato, ma non so quanto sia giusto demandare agli Agenti Immobiliari questo compito/potere, limitando la libertà contrattuale, per più di un motivo.

Il primo che viene in mente è guardando oltre, cosa che sono abituato a fare: oggi magari è utile e auspicabile un ribasso e gli Agenti Immobiliari faranno il loro “dovere” (discutibile) di calmierare i prezzi, ma domani, non c’è il rischio che invece di calmierarli li aumentino?

Intendo dire, con tutto il bene che mi voglio, non è che dare questo potere in qualsiasi forma a una qualsiasi categoria è pericoloso?

Il secondo che mi viene in mente è legato alla natura dell’agente immobiliare (quello vero, il mediatore TIPICO da Codice Civile) che è quella di ausilio al mercato, da figura indipendente e libera quale deve essere: se svolgesse SEMPRE questa funzione il mercato si calmiererebbe da se, a meno che non intervengano fattori esterni ad esso, “droganti”, come il credito facile o altre stranezze.

Tra queste situazioni droganti non rientra la scarsità degli alloggi, però, quella è una responsabilità statale, un impegno mancato, come molti altri: si tende a spendere più per le cassate che per le cose concrete, come sempre, perchè le cassate hanno di solito più “succo”, mentre le concrete sono misurabili e quindi meno passibile di “avanzi” da spartire… andiamo oltre e torniamo sul fatto.

Se un bene indispensabile come la casa diventa un bene di scarsa e cara reperibilità, non può e non deve, a mio parere, essere compito degli agenti immobiliari riportare le cose a livelli accettabili, ma dello stato, semmai, che può intervenire con aiuti oppure con forme di repressione fiscali ai proprietari troppo avidi, se si può intravedere una avidità nel disporre di un proprio bene come più gli piace…

in soldoni il senso civico e l’altruismo non è certo instillabile per legge, e se si va a toccare certi principii propri della proprietà privata allora vanno ridiscusse un sacco di altre cose.

Sono d’accordo che l’emergenza casa vada affrontata, allora si faccia più edilizia popolare VERA (non cooperative che si sostituiscono le normali aziende edili per sconti fiscali vari) per far si che l’offerta di alloggi sia equilibrata.

Io non sono affatto contrario a dare agli Agenti Immobiliari qualche potere/onere in più (si perchè insieme alle responsabilità di solito si danno poteri d’azione, cari legislatori populisti), ma questo deve essere legato ai controlli sugli immobili ad esempio o alla autorevolezza delle stime o ancora, avere canali di controllo dei dati agevolati a costi molto bassi, se si deve cambiare le funzioni o i poteri di una categoria lo si faccia senza snaturare la sua funzione e aumentandone l’efficienza.

L’ARTICOLO.


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Usufrutto e Nuda proprietà

Novità immobiliari

postato da: utentenonregistrato
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Nei momenti di crisi, si apre lo spazio per le nuove idee e iniziative innovative, che vanno a sostituire quelle obsolete.
E’ ora di rivedere il mercato immobiliare, é come ha iniziato a fare la Francia e la Germania, si deve ricorrere ai diritti reali di proprietà a tempo determinato, sia per usare un immobile che per capitalizzare i risparmi.
C’è un vantaggio enorme.
Sto realizzando agenzie che trattano solo Usufrutto e Nuda proprietà.
E’ un modo nuovo e remunerativo per fare l’agente, che non necessita di mandati a vendere o ad affittare.
Richiede una diversa organizzazione, che non necessita di iscrizione a nessun albo.
Se volete saperne di più agrimmagenzia.it


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