Aggiudicazione di un immobile locato

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postato da: annunciimmobiliari
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Una questione di notevole interesse riveste l’aggiudicazione di un immobile non occupato dal debitore bensì ceduto in locazione a terzi. Innanzitutto occorre verificare se il contratto di locazione sia opponibile all’acquirente. Infatti, la locazione concessa da chi ha subito l’espropriazione del bene è opponibile all’aggiudicatario soltanto quando questa abbia data certa anteriore al pignoramento: la data certa è generalmente riconosciuta con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
In tali casi l’inquilino, estraneo ai debiti dell’esecutato ed ai gravami che pesano sull’alloggio, se ha un contratto d’affitto regolarmente registrato in data precedente alla trascrizione dell’atto di pignoramento, avrà diritto a detenere l’immobile fino alla scadenza del contratto. Qualora, invece, il contratto non fosse registrato l’appartamento è considerato libero a tutti gli effetti, non è necessario, pertanto, instaurare nessuna procedura volta allo sfratto perché il bene è occupato senza titolo. Problema particolare assume un contratto registrato anteriormente all’atto di pignoramento e successivamente rinnovato per silenzio del locatore o per omessa disdetta. Più volte è intervenuta la giurisprudenza ritenendo che anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560, comma 2, c.p.c.. Peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. Aggiunge la Suprema Corte che la norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell’ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto comma 2 dell’art. 560 c.p.c. Altra questione riveste il subentro dell’aggiudicatario nella veste di proprietario-locatore quando non possa ottenere l’immediata liberazione dell’immobile. In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina, ai sensi del combinato disposto degli art. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Ai sensi dell’art. 1605 c.c., il terzo acquirente della cosa locata può chiedere, i canoni della locazione non ancora scaduti quando risultano da atto di data certa.


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Rinuncia anticipata al diritto di prelazione

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postato da: gabrypanz
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Buongiorno a tutti, sono nuovo quindi come prima cosa saluto tutti!
Ho una domanda da farvi visto che mi sembra di capire che tra di voi ci sono molti esperti in materia:
ho un immobile locato tramite un contratto 4+4 il cui primo quadriennio scadrà nel 2012; avrei intenzione di venderlo ad un terzo facendo il compromesso adesso e il rogito notarile alla scadenza dei primi 4 anni per poterlo vendere al prezzo di mercato e non ad un 30% in meno circa, prezzo a cui si dovrebbe vendere un immobile locato. Il terzo acquirente non avrebbe problemi a fare in questo modo e l’inquilino sa già con certezza di non voler ricorrere al suo diritto di prelazione che gli consentirebbe di avere la precedenza nell’acquisto dell’immobile alla scadenza dei 4 anni. L’immobile in questione è il mio unico immobile di proprietà quindi so di poter usare tale motivo per dare disdetta all’inquilino dopo i primi 4 anni e per venderlo ad un terzo.
Ora, se l’inquilino mi firmasse adesso un foglio in cui si impegna a rinunciare al suo diritto di prelazione tra due anni e mezzo io potrei tranquillamente fare il compromesso con il terzo acquirente senza rischiare che il primo possa nel frattempo cambiare idea e voglia acquistarlo tramite il suo diritto di prelazione nel 2012 oppure rischierei, in questo caso, che il foglio che mi ha firmato ora venisse annullato tra due anni e mezzo?
Spero di essere stato chiaro e spero possiate fugare tutti i miei dubbi.
Grazie,
Gabriele.


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vendita casa in convenzione edilizia

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postato da: michele76
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Salve a tutti
Per motivi di trasferimento di lavoro sono costretto a vendere il mio appartamento in convenzione di un diritto di proprietà ex art. 35 Legge 22/10/1971 n. 865 e che in virtù di detta convenzione sono costretto a chiedere al Comune il prezzo di massima cessione.Voglio precisare alcune cose:1) casa a diritto di proprietà acquistata direttamente dal costruttore circa 8 anni fa; 2) all’acquisto non ho usufruito di nessuna sonvenzione dalla regione o dallo stato.
Per di più sul mio rogido non è stata fissata nessuna scadenza e da come sembra la convenzione ha scadenza a 90 anni….
E possibile tutto cio’? Esistono dei parametri per designare la scadenza di tale convenzione? in quale misura?A chi posso rivolgermi oltre al comune per sistemare la cosa visto che i signori notai e i signori avvocati leggono e interpretano in modo diverso la questione?Vi ringrazio anticipatamente e spero possiate aiutarmi.


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Buon giorno nel ringraziarVi anticipatamente per l’opportunità vorrei sottoporre una situazione abbastanza ricorrente. Nel vendere il mio appartamento sul quale persiste l’iteresse di una persona che si è gia impegnata sottoscrivendo una proposta irrevocabile di acquisto mi vedo impossibilitato, causa il ritardo nella consegna dell’abitazione che avrei a mia volta prendere in consegna, a non ottemperare alla scadenza riportata sul contratto stipulato. Tale ritardo che credo si possa stimare nell’ordine del mese che effetti potrebbe creare nella conclusione del rapporto premettendo che nel contratto stipulato il termine fissato non citava termini di perentorietà o di eventuali clausole vessatorie per eventi come quello che si è verificato?
Potrei a riguardo avere dei riferimenti giuridico-normativi?


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Salve a tutti !
6 mesi fa ho affittato un mio appartamento ad una famiglia
Abbiamo stipulato un contratto transitorio di durata di 6 mesi per specifiche esigenze.
Nel momento della contrattazione abbiamo deciso che il pagamento doveva avvenire in 2 mensilità anticipate più 1 di cauzione. Giunti al 4 mese di locazione il conduttore mi chiama dicendomi che ha necessità di recedere dal contratto anticipatamente e cioè 1 mese prima del termine del contratto.

Da premettere che:
* il conduttore già mi ha pagato i 2 mesi anticipati fino al termine del contratto, che come spiegato lui non intende portare a termine.
* e che il preavviso datomi e di 1 mese come da nosri accordi.

A questo punto il conduttore mi chiede di restituirgli i soldi delle ultime 2 mensilità che non intende più portare a termine.
COME MI DEVO COMPORTARE A TAL PROPOSITO?
DEVO RESTITUIRE I SOLDI O ME LI TRATTENGO PER MANCATO ADEMPIMENTO DEGGLI ACCORDI PREVISTI DAL CONTRATTO?

Grazie per l’aiuto!!!


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IN attesa che ci copino pure questa iniziativa :D (se copiate bene, ma mi raccomando date informazioni corrette!!!) eccoci al consueto appuntamento (non so per quanto, se qualcuno non contribuisce con quesiti) con le FAQ.

Oggi il tema è scottante, perchè tocca nervi scoperti e infrange certezze o speranze, sottolineando la forza del diritto alla provvigione del mediatore: se chiedi a un agente informazioni su una casa e poi la compri lui può chiederti la provvigione se lo viene a sapere?

Attenzione i casi sono tutti un po diversi, in genere il principio generale abbraccia quasi tutta la casistica ma ci sono le dovute eccezioni.

Ricordate che le tutele forti che sono riservate al mediatore lo sono a condizione che non sia PROVATAMENTE legato a una delle parti, l’incarico a vendere, in esclusiva o meno, non è un motivo di decadenza del diritto in quanto anche la cassazione ha decretato che non lo sia con le motivazioni che ha ben specificato avv. anche in queste pagine, ma il comportamento palesemente lesivo degli interessi di una delle parti invece può esserlo, quindi se ravvisate comportamenti parziali nei mediatori fategli notare che sono fuori strada, se la vostra accusa sarà fondata sarà difficile per loro controbattere, e magari riuscite pure a non pagare :)

Si vede che conosco la risposta? :D

Ma tanto non la dico, saranno i lettori di immobiliare.com che lo sanno a rispondere.

Quindi mettiamola per esteso:

SE COMPRO UN IMMOBILE DEL QUALE HO AVUTO SOLO NOTIZIA (PRECISA) DA UN AGENTE IMMOBILIARE ISCRITTO AL RUOLO, IN CASO LUI LO VENGA A SAPERE HA DIRITTO A ESSERE PAGATO?

A voi.


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Con questo post, vorrei inaugurare una nuova iniziativa, tesa a chiarire alcuni aspetti del mondo immobiliare, dei quali leggo versioni dissonanti e discordanti un po ovunque.

Per farlo ho scelto il mezzo della domanda tipo FAQ, semplice e limitata a un aspetto per volta.

Si comincia con l’inizio :D : la proposta di acquisto irrevocabile.

Si sa che è un atto unilaterale (almeno questo è certo).

Ora partiamo con la prima domanda:

QUANDO INIZIA L’IRREVOCABILITÀ DI UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IRREVOCABILE?

Secondo lo scrivente , appena firmata dalla proponente, per tutta la sua durata indicata (data di scadenza se non accettata).

(Prossima domanda: che differenza c’è tra mandato e incarico? ;) )


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Disdetta locazione

Domande e risposte FAQ

postato da: admin
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Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto, riassumo brevemente:
Contratto di locazione 4+4, alla scadenza del primo quadriennio il proprietario non vuole rinnovare il contratto per i 4 anni successivi. manda una disdetta 6 mesi prima all’inquilino, quest’ultimo può andare via quando vuole dal momento della ricezione della disdetta? 1 settimana.. 1 mese.. o deve rispettare i sei mesi come da contratto o qualche tempistica particolare?

Grazie a tutti in anticipo…


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la casa non è quella richiesta

Domande e risposte

postato da: utentenonregistrato
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salve a tutti in data 11/05/2009 decido di acquistare un immobile chiedo sia al mediatore che hai proprietari che incontro successivamente la certezza che sia completamente ristrutturata soprattutto negli impianti e loro mi dicono che son stati rifatti nel 2000 circa ci accordiamo per 151000 euro la proposta decade il 30/06/09 con il vincolo dell’erogazione del mutuo.
il giorno dopo richiedo la documentazione degli impianti e vengo a scoprire che sono del 1980!! pensate un pò l’agenzia mi fa avere un post it con scritto impianti del 1980 circa!! ora io non voglio più quest’immobile e non voglio più aver nulla a che fare con loro come posso fare per non perdere il mio assegno di 2000€? posso dire che non mi danno il mutuo oppure posso aspettare la scadenza del termine?
grazie a tutti per l’aiuto


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Salve! ho firmato in data 25.5.2009 una proposta d’acquisto presso l’Agente immobiliare, allegando assegno per anticipo.
La venditrice non ha controfirmato la proposta per accettazione ed io non ho comunque ricevuto ancora alcuna comunicazione scritta.
C’era stato, nel frattempo, un incontro con la venditrice presso l’Agente in cui questa riferiva di non accettare la somma proposta e valutando l’ipotesi - da me accettata - di far quantificare il costo di alcuni lavori di miglioria all’abitazione, lavori da farsi effettuare da parte della stessa con conseguente pari aumento del prezzo dell’immobile. Tutto ciò alla presenza di altro testimone.
Posso io richiedere indietro - alla data del 9.6.2009 - il mio assegno?

Grazie e buona domenica a tutti


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